IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino  Ghiglia  e  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti e l'avv. Giuseppe Busia, Segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(di seguito «Regolamento»); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  di  seguito  il  «Codice»)
come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679»; 
  Visto l'art. 42 del regolamento, il quale prevede  che  i  titolari
e/o responsabili del trattamento  possano  aderire  a  meccanismi  di
certificazione della protezione dei dati nonche' a sigilli  e  marchi
di protezione dei dati (di seguito «meccanismi di certificazione») al
fine di dimostrare la conformita' al regolamento dei  trattamenti  da
loro effettuati (cfr. cons. 100 del regolamento); 
  Considerato, in particolare, che  l'adesione  a  un  meccanismo  di
certificazione rilasciato a norma dell'art. 42, del regolamento  puo'
costituire un elemento di responsabilizzazione (c.d. accountability),
in quanto consente ai titolari e/o ai  responsabili  del  trattamento
che  vi  aderiscono  di  dimostrare  la  conformita'   dei   medesimi
trattamenti ad alcune disposizioni o principi del regolamento,  o  al
regolamento nel suo insieme (cfr. cons. 77 e 81, nonche' articoli 24,
par. 3, 28, par. 5, 32, par. 3 e 42, par. 2 del regolamento); 
  Visto   che   nell'ambito   dell'istituzione   di   meccanismi   di
certificazione e' previsto che gli organismi  di  certificazione  (di
seguito «OdC»), che rilasciano certificazioni a norma  dell'art.  42,
par. 5 del regolamento, debbano essere accreditati, in base a  quanto
stabilito dall'art. 43, par. 1  del  regolamento,  dall'autorita'  di
controllo competente o dall'organismo nazionale di accreditamento,  o
da entrambi; 
  Considerato che lo scopo dell'accreditamento consiste  nel  fornire
una  dichiarazione  autorevole  in  ordine  alla  competenza  di   un
determinato organismo a svolgere un'attivita' di certificazione (cfr.
cons. 15 del regolamento (CE) n. 765/2008 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 9 luglio 2008, di  seguito  «Regolamento  (CE)  n.
765/2008») e che cio'  consente  di  creare  fiducia  nel  meccanismo
stesso di certificazione; 
  Visto  che  l'art.  2-septiesdecies  del  Codice   attribuisce   ad
Accredia, quale ente unico nazionale di accreditamento  istituito  ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, le funzioni di accreditamento
degli OdC, ovvero di attestare che un determinato OdC sia qualificato
a rilasciare le certificazioni ai sensi  dell'art.  42,  par.  5  del
regolamento in conformita' a quanto previsto dall'art.  43,  par.  1,
lettera b) dello stesso; 
  Considerato che l'art. 43,  par.  3  del  regolamento  prevede  che
l'accreditamento degli OdC abbia luogo in base ai requisiti approvati
dall'autorita' di controllo competente  ai  sensi  dell'art.  55  del
regolamento e che se l'accreditamento  e'  effettuato  dall'organismo
nazionale di accreditamento ai sensi dell'art. 43, par. 1, lettera b)
del regolamento, i suddetti requisiti si aggiungono  a  quelli  della
norma  tecnica   EN-ISO/IEC   17065:2012   (di   seguito   «requisiti
aggiuntivi»); 
  Considerato che l'autorita' di  controllo  competente  presenta  al
Comitato europeo per la protezione di dati (di  seguito  «Comitato»),
ai  sensi  del  meccanismo  di  coerenza  di  cui  all'art.  63   del
regolamento,   uno   schema    di    requisiti    «aggiuntivi»    per
l'accreditamento di un OdC; 
  Viste le Linee guida 4/2019  in  materia  di  accreditamento  degli
organismi di certificazione a norma  dell'art.  43  del  regolamento,
adottate il 4 giugno 2019,  dal  Comitato  all'esito  della  relativa
consultazione pubblica e preso atto degli orientamenti  ivi  resi  in
ordine all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 43 del regolamento, volti a individuare un sistema di regole
coerente e armonizzato per l'accreditamento degli OdC; 
  Visto in particolare  il  quadro  organico  di  riferimento  per  i
requisiti di accreditamento, delineato nell'Allegato  1  alle  citate
Linee guida, che integra la norma  tecnica  EN-ISO/IEC  17065:2012  e
fornisce  le  indicazioni   necessarie   al   fine   di   armonizzare
l'elaborazione di tali requisiti aggiuntivi da parte delle  autorita'
di controllo nazionali; 
  Tenuto conto  che  queste  ultime  hanno  facolta'  di  individuare
ulteriori  requisiti  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  indicati   nel
predetto allegato 1, purche' gli stessi  siano  conformi  al  diritto
nazionale (cfr. allegato 1, Linee guida 4/2019, p. 14); 
  Considerato che l'art. 57,  par.  1,  lettera  p)  del  regolamento
prevede che ciascuna autorita' di controllo, sul proprio  territorio,
definisca e pubblichi i requisiti per l'accreditamento degli OdC,  ai
sensi dell'art. 43 del regolamento; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 55 del  regolamento  in  combinato
disposto con l'art. 2-bis del codice, il Garante  e'  l'autorita'  di
controllo  competente  ad   approvare   i   predetti   requisiti   di
accreditamento    «aggiuntivi»    aventi     validita'     nazionale,
nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, par.  1,
lettera p) del regolamento; 
  Visto lo schema di «Requisiti di  accreditamento  "aggiuntivi"  con
riguardo alla norma EN-ISO/IEC 17065:2012 e in conformita'  dell'art.
43, paragrafi 1, lettera b)  e  3,  del  Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati» approvato dal Garante in data 14 maggio  2020  e
sottoposto in data 15 maggio  2020  al  Comitato  per  il  prescritto
parere (art.  43,  par.  3  e  art.  64,  par.  1,  lettera  c),  del
regolamento); 
  Viste le osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato  il  23
luglio 2020 (disponibile su https://edpb.europa.eu/) e comunicato  al
Garante dal segretariato del CEPD il 25 luglio 2020; 
  Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64,  par.  7,
del regolamento, di aderire alle osservazioni contenute nel  suddetto
parere e di modificare lo schema di requisiti  di  accreditamento  in
conformita'  a  tali   osservazioni,   dandone   comunicazione   alla
presidente del Comitato; 
  Ritenuto quindi ai sensi dell'art. 57,  par.  1,  lettera  p),  del
regolamento di approvare i «Requisiti di accreditamento  "aggiuntivi"
con riguardo  alla  norma  EN-ISO/IEC  17065:2012  e  in  conformita'
dell'art. 43, paragrafi 1, lettera b) e 3, del  Regolamento  generale
sulla protezione dei dati», opportunamente modificati alla  luce  del
suddetto parere ed  allegati  al  presente  provvedimento  del  quale
formano parte integrante; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal Segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
    a) ai sensi dell'art. 57, par.  1,  lettera  p)  del  regolamento
approva i «Requisiti di accreditamento "aggiuntivi" con riguardo alla
norma EN-ISO/IEC 17065:2012 e in conformita' dell'art. 43,  paragrafi
1, lettera b) e 3, del  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati», in allegato al presente provvedimento del quale formano  parte
integrante; 
    b) ai sensi dell'art. 64, par. 7 del  regolamento  comunica  alla
presidente del Comitato il presente provvedimento,  che  recepisce  i
rilievi formulati nel parere richiamato in premessa; 
    c)  invia  copia   della   presente   deliberazione   all'Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia  ai  fini
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
      Roma, 29 luglio 2020 
 
                 Il Presidente e Relatore: Stanzione 
 
                    Il Segretario generale: Busia