L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'Ivass; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; Vista la direttiva (UE) n. 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva n. 2002/92/CE e la direttiva n. 2011/61/UE; Vista la direttiva n. delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva (UE) n. 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei contraenti, gli obblighi di governo dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva n. (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva n. (UE) n. 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva; Visto il regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private; Visto il regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'Isvap di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione; Visto il regolamento Ivass n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Ivass; Visto il regolamento Ivass n. 38 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al titolo III (Esercizio dell'attivita' assicurativa) e in particolare al capo I (Disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinques, 30-sexies, 30-septies, nonche' di cui al titolo XV (Vigilanza sul gruppo), e in particolare al capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), art. 215-bis (Sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario. Visto il regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private; Visto il regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicita' e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private; Considerata la necessita' di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea; Sentita la Consob, Commissione nazionale per le societa' e la borsa, Adotta il seguente provvedimento Indice: art. 1 (Modifica al regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008); art. 2 (Modifiche al regolamento Isvap n. 24 del 18 maggio 2008); art. 3 (Modifiche al regolamento n. 38 del 3 luglio 2018); art. 4 (Modifiche al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018); art. 5 (Modifiche al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018); art. 6 (Disposizione transitorie); art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore). Elenco degli allegati: allegato 1: allegato 3 «Informativa sul distributore» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018; allegato 2: allegato 4 «Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018; allegato 3: allegato 4-bis «Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018; allegato 4: allegato 4-ter «Elenco delle regole di comportamento del distributore» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018; allegato 5: allegato 4 «Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP» al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018; allegato 6: allegato 6 «Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.auto - DIP aggiuntivo R.C.auto» al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018. Art. 1 Modifica al regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 1. All'art. 5, comma 3, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis): per le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l'adesione o meno al sistema di risarcimento diretto di cui all'art. 149 e 150 del codice e del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che in caso di mancata adesione l'assicurato non potra' rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovra' necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante».