IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114; 
  Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n.  179  e,
in particolare, i commi 1 e 6; 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; 
  Visto l'art. 34-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito in legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come  modificato  dal
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto il «regolamento concernente l'accesso ai documenti formati  o
detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 1°
febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il  piano  di  riordino
dell'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Vista la «Direttiva annuale sullo  svolgimento  della  funzione  di
vigilanza» dell'Autorita'; 
  Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente  pubblico
che segnala illeciti (c.d. whistleblower)» dell'Autorita'; 
  Vista  la  delibera  n.  1196  del  23  novembre  2016  recante  il
«Riassetto organizzativo dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  a
seguito  dell'approvazione  del  piano  di  riordino  e  delle  nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri  di
responsabilita' in base alla missione istituzionale  dell'Autorita'»,
come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018; 
  Visti il «regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in
materia  di  contratti  pubblici»,  il  «regolamento   sull'esercizio
dell'attivita'  di  vigilanza  in  materia   di   prevenzione   della
corruzione»,  il  «regolamento   sull'esercizio   dell'attivita'   di
vigilanza sul rispetto degli obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al
decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33»,   il   «regolamento
sull'esercizio   dell'attivita'   di   vigilanza   in   materia    di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi nonche' sul rispetto
delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»; 
  Vista la delibera del  Consiglio  n.  1306  del  21  dicembre  2016
secondo cui le competenze e le funzioni dell'Autorita' sono ripartite
per materia e per ambiti di competenza; 
  Vista la  necessita'  di  ridefinire  l'organizzazione  del  lavoro
dell'ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei  whistleblowers,
ai fini di una razionalizzazione dei procedimenti attivati a  seguito
delle  segnalazioni  ex  art.  54-bis  del  decreto  legislativo   n.
165/2001, nonche' di una corretta delimitazione  delle  competenze  e
delle prerogative dell'ufficio stesso; 
  Considerato che la ratio della legge  179/2017  e'  la  tutela  del
segnalante, che e' assicurata  sia  garantendo  in  ogni  momento  la
riservatezza  della   sua   identita'   sia   azionando   il   potere
sanzionatorio nei casi di cui al comma 6 dell'art. 54-bis del decreto
legislativo n. 165/2001; 
  Tenuto conto che l'ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni  dei
whistleblowers e' tenuto a vigilare sul rispetto della  normativa  in
materia  ovvero  a  vigilare  affinche'  il  segnalante   non   venga
discriminato a motivo della segnalazione, possa usufruire all'interno
della propria amministrazione  di  un  sistema  per  l'inoltro  e  la
gestione delle segnalazioni e possa contare su di  una  attivita'  di
verifica e di analisi della propria segnalazione da parte del RPCT; 
  Considerato che il primo comma dell'art.  54-bis  individua  l'Anac
tra  i  possibili  destinatari  delle  segnalazioni  di  illeciti   o
irregolarita', l'ufficio per  la  vigilanza  sulle  segnalazioni  dei
whistleblowers avverte la necessita' di disciplinare il  procedimento
di gestione delle segnalazioni inoltrate all'Autorita'  dal  pubblico
dipendente  che,  nell'interesse   dell'integrita'   della   pubblica
amministrazione, rappresenta condotte illecite di  cui  e'  venuto  a
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro; 
  Considerata  la  necessita'   di   regolamentare   i   procedimenti
sanzionatori   che   l'Autorita'   puo'   avviare,   ricorrendone   i
presupposti, ai sensi dell'art. 54-bis, comma  6,  primo,  secondo  e
terzo periodo; 
 
                              E m a n a 
                       il seguente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a. «art. 54-bis», l'art. 54-bis del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, come modificato dall'art. 1  della  legge  30  novembre
2017, n. 179; 
    b. «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    c. «comportamenti ritorsivi», qualsiasi  misura  discriminatoria,
atto, omissione, posto in essere nei confronti  del  whistleblower  a
causa della segnalazione e che rechi danno a quest'ultimo; 
    d. «comunicazione», la comunicazione  di  violazioni  di  cui  al
comma  6,  primo  periodo,  dell'art.  54-bis  fatta  in  ogni   caso
all'Autorita', ai sensi del comma  1,  penultimo  periodo,  dell'art.
54-bis, da parte dell'interessato o  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative  nell'amministrazione  nella  quale  si
ritiene siano state commesse tali violazioni; 
    e. «Consiglio», il Consiglio dell'autorita'; 
    f. «Dirigente», il dirigente dell'ufficio; 
    g. «Presidente», il presidente dell'autorita'; 
    h. «responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT)», il soggetto individuato ai  sensi  dell'art.  1,
comma 7, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  come  modificato
dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
    i.  «sanzioni»,  le  sanzioni  pecuniarie  individuate  nel  loro
ammontare minimo e massimo dall'art. 54-bis, comma 6; 
    j.  «segnalazione  di  illeciti»,  la  segnalazione  di  condotte
illecite e irregolarita' di cui all'art. 54-bis, comma 1 da parte dei
soggetti di cui al comma 2, dell'art. 54-bis; 
    k. «soggetto responsabile» il soggetto che nell'amministrazione o
in uno degli enti di cui al comma 2 dell'art. 54-bis ha  adottato  il
provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui e' imputabile il
comportamento e/o l'omissione; 
    l. «Ufficio»,  l'ufficio  per  la  vigilanza  sulle  segnalazioni
pervenute all'autorita', ai sensi dell'art. 54-bis, competente per il
procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento; 
    m. «whistleblower», il pubblico dipendente come inteso dal  comma
2 dell'art. 54-bis, che effettua la segnalazione di condotte illecite
e  irregolarita'  ai  sensi  dell'art.  54-bis,  comma   1,   decreto
legislativo  n.  165/2001  ovvero  che  ne  denuncia  la  commissione
all'autorita' giudiziaria o contabile.