IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e, in particolare, i commi 1 e 6; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto l'art. 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il «regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il piano di riordino dell'Autorita' nazionale anticorruzione; Vista la «Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza» dell'Autorita'; Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)» dell'Autorita'; Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorita' nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilita' in base alla missione istituzionale dell'Autorita'», come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018; Visti il «regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di contratti pubblici», il «regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione», il «regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», il «regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi nonche' sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»; Vista la delibera del Consiglio n. 1306 del 21 dicembre 2016 secondo cui le competenze e le funzioni dell'Autorita' sono ripartite per materia e per ambiti di competenza; Vista la necessita' di ridefinire l'organizzazione del lavoro dell'ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers, ai fini di una razionalizzazione dei procedimenti attivati a seguito delle segnalazioni ex art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' di una corretta delimitazione delle competenze e delle prerogative dell'ufficio stesso; Considerato che la ratio della legge 179/2017 e' la tutela del segnalante, che e' assicurata sia garantendo in ogni momento la riservatezza della sua identita' sia azionando il potere sanzionatorio nei casi di cui al comma 6 dell'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001; Tenuto conto che l'ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers e' tenuto a vigilare sul rispetto della normativa in materia ovvero a vigilare affinche' il segnalante non venga discriminato a motivo della segnalazione, possa usufruire all'interno della propria amministrazione di un sistema per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni e possa contare su di una attivita' di verifica e di analisi della propria segnalazione da parte del RPCT; Considerato che il primo comma dell'art. 54-bis individua l'Anac tra i possibili destinatari delle segnalazioni di illeciti o irregolarita', l'ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers avverte la necessita' di disciplinare il procedimento di gestione delle segnalazioni inoltrate all'Autorita' dal pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, rappresenta condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro; Considerata la necessita' di regolamentare i procedimenti sanzionatori che l'Autorita' puo' avviare, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 6, primo, secondo e terzo periodo; E m a n a il seguente regolamento Art. 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: a. «art. 54-bis», l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179; b. «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; c. «comportamenti ritorsivi», qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei confronti del whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest'ultimo; d. «comunicazione», la comunicazione di violazioni di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 54-bis fatta in ogni caso all'Autorita', ai sensi del comma 1, penultimo periodo, dell'art. 54-bis, da parte dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale si ritiene siano state commesse tali violazioni; e. «Consiglio», il Consiglio dell'autorita'; f. «Dirigente», il dirigente dell'ufficio; g. «Presidente», il presidente dell'autorita'; h. «responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)», il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; i. «sanzioni», le sanzioni pecuniarie individuate nel loro ammontare minimo e massimo dall'art. 54-bis, comma 6; j. «segnalazione di illeciti», la segnalazione di condotte illecite e irregolarita' di cui all'art. 54-bis, comma 1 da parte dei soggetti di cui al comma 2, dell'art. 54-bis; k. «soggetto responsabile» il soggetto che nell'amministrazione o in uno degli enti di cui al comma 2 dell'art. 54-bis ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui e' imputabile il comportamento e/o l'omissione; l. «Ufficio», l'ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni pervenute all'autorita', ai sensi dell'art. 54-bis, competente per il procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento; m. «whistleblower», il pubblico dipendente come inteso dal comma 2 dell'art. 54-bis, che effettua la segnalazione di condotte illecite e irregolarita' ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001 ovvero che ne denuncia la commissione all'autorita' giudiziaria o contabile.