IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente
la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi
precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in
via   sperimentale,   l'Agenzia   delle   entrate,   utilizzando   le
informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di
cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di  lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli  49  e  50,  comma  1,
lettere a), c), c-bis),  d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   la   dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno  precedente,  che
puo' essere accettata o modificata; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n.  175
del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalita'  per   la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del  citato  testo  unico
delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche delle spese per la frequenza di  scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria
di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui  all'art.
1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera i-octies), del citato testo unico
delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche  delle  erogazioni  liberali  a  favore
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e  paritari
senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di  istruzione
di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, come modificato dall'art. 4-quater, comma 1,  del  decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58; 
  Visto l'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30  dicembre  1991,
n. 413, che prevede  la  trasmissione  telematica  all'Agenzia  delle
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese
sostenuti  dai  contribuenti  nell'anno  precedente  e   alle   spese
sanitarie rimborsate; 
  Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come
modificato dall'art. 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso in data 6 febbraio 2020, ai sensi dell'art.  36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
  Considerato che le detrazioni per le spese di istruzione  ricorrono
con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi; 
  Considerato che, con riferimento a tali spese, occorre  individuare
i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei  relativi
dati all'Agenzia delle entrate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per  istruzione
                   diverse da quelle universitarie 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui all'art. 1  della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive  modificazioni,  costituenti
il  sistema  nazionale  di  istruzione,  trasmettono  telematicamente
all'Agenzia  delle  entrate,  entro  il  termine  previsto   per   la
comunicazione dei dati relativi  agli  oneri  e  alle  spese  di  cui
all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
una comunicazione contenente i dati relativi alle  spese  scolastiche
detraibili, versate nell'anno  precedente  da  persone  fisiche,  con
l'indicazione dei dati  identificativi  dei  soggetti  iscritti  agli
istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri  soggetti  che  erogano
rimborsi riguardanti le spese  di  istruzione  scolastica,  entro  il
termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri  e
alle spese di cui all'art. 78, commi 25  e  25-bis,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413,  trasmettono  in  via  telematica  all'Agenzia
delle  entrate,  con  riferimento  a  ciascun  iscritto  all'istituto
scolastico, una comunicazione contenente i dati  dei  rimborsi  delle
spese  di  cui  al  comma  1  erogati   nell'anno   precedente,   con
l'indicazione  dell'anno  nel  quale  e'  stata  sostenuta  la  spesa
rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi  contenuti  nella
certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono  effettuate  in  via
facoltativa con  riferimento  agli  anni  d'imposta  2020  e  2021  e
obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2022. 
  4. Non devono essere  trasmessi  i  dati  delle  tasse  scolastiche
versate con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  5. Con riferimento alle comunicazioni relative agli anni  d'imposta
2020 e 2021, non si applicano le sanzioni di cui  all'art.  3,  comma
5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a  meno  che
l'errore nella  comunicazione  dei  dati  non  determini  un'indebita
fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.