IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e
all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, cosi' come modificato dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 
  Vista  la  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  21  maggio  2008  relativa  alla  qualita'  dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE  al
fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di  attuazione
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 maggio 2008  relativa  alla  qualita'  dell'aria  ambiente  e  per
un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  di  attuazione
della direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE  al
fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo
scambio  di  quote  di  emissione  di  gas  a  effetto  serra  e,  in
particolare, l'art. 19 che prevede la messa all'asta delle quote; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
cosi' come modificato  dal  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
istituisce il fondo denominato programma sperimentale buono mobilita'
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. Il programma sperimentale buono  mobilita'
prevede, in  favore  dei  residenti  maggiorenni  nei  capoluoghi  di
regione, nelle citta'  metropolitane,  nei  capoluoghi  di  provincia
ovvero nei comuni con popolazione superiore  a  50.000  abitanti,  un
«buono mobilita'», pari al 60 per  cento  della  spesa  sostenuta  e,
comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4  maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette,  anche
a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a
propulsione prevalentemente elettrica  di  cui  all'art.  33-bis  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  ovvero  per
l'utilizzo dei servizi  di  mobilita'  condivisa  a  uso  individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il  suddetto  «buono  mobilita'»
puo' essere richiesto per una sola volta ed  esclusivamente  per  una
delle destinazioni d'uso previste; 
  Visto che il medesimo art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre
2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
prevede che «al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare,  versata  dal  Gestore  dei  servizi  energetici  (GSE)  ad
apposito capitolo del  bilancio  dello  Stato,  che  resta  acquisita
definitivamente all'erario»; 
  Visto che l'art. 229, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
prevede che «Il decreto di cui all'art. 2, comma 1,  quinto  periodo,
del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.   111,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,  n.  141,  e'  adottato
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il
fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n.
111 del 2019,  e'  incrementato  di  ulteriori  70  milioni  di  euro
nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante utilizzo  delle  risorse  disponibili,
anche in conto residui, sui capitoli dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
finanziati con quota parte dei proventi delle  aste  delle  quote  di
emissione di CO2, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, di competenza  del  medesimo  stato  di  previsione,  e,
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'art. 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5,  del
presente decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre  2019,  n.  141,
cosi' come modificato  dal  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  il
quale prevede che con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle  infrastrutture
e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  e  i  termini  per
l'ottenimento e  l'erogazione  del  beneficio  di  cui  al  programma
sperimentale buono mobilita' anche ai fini del rispetto dei limiti di
spesa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  17
luglio 2015, n. 126; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto in particolare l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni,
nell'organizzare autonomamente la propria  attivita',  utilizzano  le
tecnologie   dell'informazione   e   della   comunicazione   per   la
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita',
imparzialita',  trasparenza,  semplificazione  e  partecipazione  nel
rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione; 
  Visto l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  il
quale  prevede  che  le  pubbliche   amministrazioni   provvedono   a
razionalizzare  e  semplificare  i  procedimenti  amministrativi,  le
attivita' gestionali, i documenti, la modulistica,  le  modalita'  di
accesso e di presentazione delle istanze da  parte  dei  cittadini  e
delle imprese; 
  Visti gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, finalizzati a favorire il  riuso  dei  programmi  informatici  di
proprieta' delle pubbliche amministrazioni; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia  per
l'Italia digitale (nel prosieguo AGID); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  Tenuto  conto  che  l'AGID,  nell'ambito  del  progetto  denominato
«Italia Login - La casa del cittadino», promuove  la  diffusione  del
Sistema pubblico di identita' digitale, di seguito SPID, che consente
a cittadini e imprese di accedere con un'unica identita' digitale  ai
servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti; 
  Viste le linee guida su acquisizione e riuso  di  software  per  le
pubbliche amministrazioni adottate dall'AGID  con  determinazione  n.
115/2019 del 9 maggio 2019, le quali prevedono  che  il  modello  del
riuso delineato dal codice dell'amministrazione digitale consente  di
individuare, valutare e personalizzare un  software  senza  stipulare
alcuna convenzione con l'amministrazione che  ha  messo  a  riuso  il
software stesso, oltre all'accettazione della licenza Open Source che
si perfeziona con il semplice  download,  senza  che  sia  necessaria
alcuna richiesta di accesso; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  che
stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui  sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato sui propri servizi e che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi»; 
  Visto l'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  il
quale prevede che, al fine di migliorare l'efficacia  e  l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire  la  sinergia  tra  processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la  digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso  interventi  di  consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione  dei  sistemi  informativi  e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza  con  le  strategie
del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
puo' avvalersi della societa' di  cui  all'art.  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per   servizi   informatici
strumentali al raggiungimento dei propri  obiettivi  istituzionali  e
funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e  progetti  da
realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari
degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti
mediante apposite convenzioni; 
  Considerata   la   necessita'   di    provvedere    tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 2, comma 1 del  decreto-legge  14  ottobre
2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla  legge  12  dicembre
2019, n. 141, cosi' come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34; 
  Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce  il  raggiungimento  delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela  degli  investimenti  e
neutralita' tecnologica; 
  Considerato che esistono  gia'  applicazioni  sviluppate  da  altre
amministrazioni pubbliche che promuovono lo  SPID  e  che  presentano
analogie con il servizio per l'erogazione del  «buono  mobilita'»  di
cui al «Programma sperimentale buono mobilita'», quindi tali da poter
essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in  materia  di
riuso di programmi informatici o di parti di essi, per  le  finalita'
di cui al presente decreto; 
  Vista  l'applicazione  informatica  «18App»,  realizzata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Vista l'applicazione informatica «Carta del docente», realizzata ai
sensi dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della  legge  13  luglio
2015, n. 107; 
  Vista   l'applicazione   informatica   «Bonus   dispositivi    anti
abbandono», realizzata ai sensi dell'art.  52  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157; 
  Ritenuto pertanto di  doversi  avvalere,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall' art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,
di societa' a capitale interamente pubblico,  affidando  direttamente
alle stesse l'esecuzione delle attivita'  connesse  all'adozione  del
decreto di cui al citato art. 2, comma 1; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisito il concerto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria 
 
  1. Il presente decreto definisce  le  modalita'  e  i  termini  per
l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilita' di cui al «Programma
sperimentale buono  mobilita'»,  di  seguito  «Programma»,  istituito
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
e successive modificazioni. 
  2. Il programma e' finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti
e inquinanti. A decorrere dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020,
il programma incentiva forme di mobilita' sostenibile alternative  al
trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla  mobilita'
delle persone nelle  aree  urbane,  a  fronte  delle  limitazioni  al
trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  3. Il programma e' finanziato a valere sulle risorse  iscritte  sul
capitolo  7955  «Fondo  destinato  al  programma  sperimentale  buono
mobilita'» dello stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare.