IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare,
l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del  Consiglio
dei ministri, o al Ministro  delegato,  le  funzioni  in  materia  di
politiche di coesione di cui al decreto  legislativo  del  30  luglio
1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi inclusa  la  gestione
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge  27  dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 61; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88  e,   in
particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate sia  denominato  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione,  di  seguito  FSC,  e  sia  finalizzato   a   dare   unita'
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico  e  sociale
tra le diverse aree del Paese; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10  che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre  2014  che  istituisce,  tra  le  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in  attuazione  del  citato
decreto-legge n. 101 del  2013,  art.  10,  il  Dipartimento  per  le
politiche di coesione; 
  Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo  di
programmazione 2014-2020, pari a  68.810  milioni  di  euro,  risulta
determinata come segue: 
    un importo pari a 43.848 milioni di euro,  inizialmente  iscritto
in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione  di  54.810
milioni di euro individuata dalla legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
art. 1, comma 6; 
    un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli  anni
2020 e successivi  dalla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  quale
rimanente quota  del  20  per  cento  inizialmente  non  iscritta  in
bilancio; 
    un importo di 5.000 milioni di euro,  quale  dotazione  stanziata
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020»; 
    un importo di 4.000 milioni di euro,  quale  dotazione  stanziata
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021»; 
    un importo di 5.000 milioni di euro,  quale  ulteriore  dotazione
stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Considerato che la legge del  23  dicembre  2014,  n.  190,  e,  in
particolare,  l'art.  1,  comma  703,  ferme  restando   le   vigenti
disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni  per
l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo  di  programmazione
2014-2020; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 44,  rubricato
«Semplificazione ed efficientamento dei processi  di  programmazione,
vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per  lo
sviluppo e la coesione», in cui e' previsto,  tra  l'altro,  che,  al
fine di migliorare il coordinamento  unitario  e  la  qualita'  degli
investimenti finanziati  con  le  risorse  nazionali  destinate  alle
politiche  di  coesione  dei  cicli  di   programmazione   2000-2006,
2007-2013 e 2014-2020, nonche' di accelerarne la spesa, per  ciascuna
amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana titolare  di
risorse a valere sul FSC,  in  sostituzione  della  pluralita'  degli
attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto
dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per
la  coesione  territoriale  proceda,   sentite   le   amministrazioni
interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti  al  fine  di
sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il
Sud e la coesione territoriale un  unico  piano  operativo  per  ogni
amministrazione, denominato «Piano sviluppo e coesione»; 
  Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2019,  e,  in  particolare,
l'art. 44, comma 7, in base al quale, in sede di prima  approvazione,
il piano sviluppo e coesione puo' contenere sia gli interventi dotati
di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata,
sia  gli  interventi  che,  pur  non  rientrando   nella   precedente
casistica, siano valutati favorevolmente da  parte  del  Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e dell'Agenzia per  la  coesione  territoriale,  sentite  le
amministrazioni titolari delle risorse, fermo restando  l'obbligo  di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31  dicembre
2021; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020,  e,  in  particolare,
l'art.   241,   secondo   cui,   nelle   more    di    sottoposizione
all'approvazione da parte del CIPE dei piani di sviluppo  e  coesione
di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44,  a  decorrere
dal 1° febbraio 2020 e per gli anni  2020  e  2021,  le  risorse  FSC
rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013  e  2014-2020
possono essere in via eccezionale  destinate  ad  ogni  tipologia  di
intervento a carattere  nazionale,  regionale  o  locale  connessa  a
fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e  sociale  conseguente
alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la  riprogrammazione  che,
per le stesse finalita', le amministrazioni  nazionali,  regionali  o
locali  operano  nell'ambito  dei  programmi  operativi   dei   Fondi
strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) n. 2020/558  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile  2020;  inoltre,  nel  caso  si
proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la
relativa proposta e' approvata dalla Cabina di regia di cui  all'art.
1, comma 703, lettera c), della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione previste per  il
ciclo di programmazione 2014-2020, dandone successiva informativa  al
CIPE, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti; 
  Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020,  e,  in  particolare,
l'art. 242, che disciplina la fattispecie della  rendicontazione  sui
programmi  operativi  dei  Fondi  SIE  di  spese  emergenziali   gia'
anticipate  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  prevedendo,  tra
l'altro, che: 
    a) le risorse rimborsate  dall'Unione  europea  a  seguito  della
rendicontazione delle spese emergenziali gia' anticipate a carico del
bilancio dello Stato sono riassegnate alle stesse amministrazioni che
abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri  programmi
operativi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per  essere
destinate alla realizzazione di  programmi  operativi  complementari,
vigenti o da adottarsi; 
    b) nelle  more  della  riassegnazione  delle  risorse  rimborsate
dall'Unione europea,  tali  amministrazioni  possono  assicurare  gli
impegni gia' assunti in relazione ad  interventi  poi  sostituiti  da
quelli   emergenziali   a   carico   dello   Stato,   attraverso   la
riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti  di
cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, comma 7, lettera
c), previa apposita decisione della  Cabina  di  regia  di  cui  alla
citata legge n. 190  del  2014,  art.  1,  comma  703,  e  successiva
informativa al CIPE; 
    c) qualora le risorse rivenienti dalla riprogrammazione di cui al
precedente capoverso siano inesistenti o insufficienti, e'  possibile
procedere attraverso nuove assegnazioni di  risorse  FSC  nei  limiti
delle  disponibilita'  attuali,  fermo  restando  che  tali   risorse
rientrano nella disponibilita' del Fondo nel  momento  in  cui  siano
rese disponibili le risorse rimborsate dall'Unione europea; 
    d) per le predette  finalita',  il  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale procede alla definizione  di  appositi  accordi
con le singole amministrazioni titolari dei programmi  operativi  dei
Fondi SIE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  nominato  Ministro   senza
portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano; 
  Visti il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro e'  stato  conferito
l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale e il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre  2019  recante
la delega di funzioni al Ministro stesso; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  Sud  e  la
coesione  territoriale,  prot.  n.  1168-P  del  10  luglio  2020,  e
l'allegata nota informativa predisposta dal  competente  Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, concernente la riprogrammazione dell'importo complessivo di
122,84 milioni di  euro  e  la  proposta  di  assegnare  risorse  FSC
2014-2020, non ancora programmate, per un importo di  222,33  milioni
di euro alla Regione Piemonte, ai sensi del  combinato  disposto  del
citato  decreto-legge  n.  34  del  2019,  art.  44,  e  del   citato
decreto-legge n. 34 del 2020,  articoli  241  e  242,  nonche'  della
citata legge n. 190 del  2014,  art.  1,  comma  703,  in  attuazione
dell'accordo sottoscritto tra il Ministro per il Sud  e  la  coesione
territoriale e la Regione Piemonte il 10 luglio 2020; 
  Considerato, in particolare, che: 
    a) per  finanziare  urgenti  misure  di  contrasto  all'emergenza
COVID-19, la Regione Piemonte ha assunto  l'impegno  a  riprogrammare
fondi SIE (a  valere  sul  PO  FESR  e  sul  PO  FSE)  per  l'importo
complessivo 345,17 milioni di euro; 
    b) la Regione Piemonte intende destinare alla rendicontazione  di
spese anticipate a carico dello Stato l'intero importo fino a  345,17
milioni di euro, ai sensi del citato decreto-legge n.  34  del  2020,
art. 242; 
    c) la Regione Piemonte dispone di risorse FSC riprogrammabili  ai
sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, pari a 122,84
milioni di euro,  di  cui  120,00  milioni  di  euro  provenienti  da
interventi  FSC  2014-2020,  0,66  milioni  di  euro  del   Programma
attuativo  regionale  (PAR)  2007-2013  e  2,18   milioni   di   euro
dell'intesa  Piemonte  2000-2006,  cosi'  come  risulta  dagli  esiti
dell'istruttoria tecnica coordinata congiuntamente dal nucleo per  la
valutazione e l'analisi della programmazione del Dipartimento per  le
politiche  di  coesione  e  dal  nucleo  di  verifica   e   controllo
dell'Agenzia per la coesione territoriale e svolta in  collaborazione
con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  generale
dello Stato -  Ispettorato  generale  per  i  rapporti  con  l'Unione
europea; 
  Considerato, in particolare, che la riprogrammazione dei fondi  SIE
per un ammontare complessivo di 345,17 milioni di euro corrisponde al
fabbisogno finanziario espresso dalla  Regione  Piemonte  e  indicato
nell'accordo  sottoscritto,  sopra  citato,  al  fine  di  assicurare
copertura  finanziaria  agli  impegni  gia'  assunti  dalla  medesima
regione in relazione agli interventi/linee d'azione dei  POR  FESR  e
FSE a fronte delle risorse europee riprogrammate nonche' in favore di
nuovi interventi connessi all'emergenza; 
  Tenuto conto che in  data  22  luglio  2020  la  Cabina  di  regia,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del
FSC 2014-2020 previste dalla citata legge n. 190 del  2014,  art.  1,
comma 703, lettera c), si e' espressa favorevolmente; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolto  ai  sensi  della
delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il  regolamento  di  questo
Comitato, art. 3; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta illustrata in seduta dal Ministro per il  Sud  e  la
coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
1. Riprogrammazione e nuova assegnazione di risorse del Fondo per  lo
  sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Piemonte. 
 
  1.1.  Per  le  finalita'   indicate   in   premessa,   nelle   more
dell'approvazione  del  piano  sviluppo  e  coesione  della   Regione
Piemonte, si  prende  atto  della  riprogrammazione  dell'importo  di
complessivi 122,84 milioni di euro, ai sensi del citato decreto-legge
n. 34 del 2019, art. 44, e si  dispone  la  nuova  assegnazione  alla
Regione Piemonte di risorse FSC 2014-2020 per un importo  complessivo
di 222,33 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle
riprogrammazioni operate sui programmi operativi regionali FESR e FSE
2014-2020  e  le  risorse  riprogrammabili  ai   sensi   del   citato
decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44. 
  1.2. In applicazione del citato decreto-legge n. 34 del 2020,  art.
242, commi 2 e 5, le risorse assegnate ai sensi del precedente  punto
1.1 ritornano nelle disponibilita' del FSC nel momento in  cui  siano
rese disponibili nel programma complementare  le  risorse  rimborsate
dall'Unione  europea  a  seguito  della  rendicontazione   di   spese
anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 345,17
milioni di euro. 
  1.3. Secondo quanto previsto dalla citata legge n.  190  del  2014,
comma 703, lettera l), l'assegnazione in termini di competenza  e'  a
valere sulle attuali disponibilita'  del  FSC  2014-2020  secondo  il
seguente profilo finanziario annuale: 96,05 milioni in conto  residui
e 126,28 nell'anno 2021. Tale profilo finanziario costituisce  limite
annuale, compatibilmente con le disponibilita' di cassa del  bilancio
dello  Stato,  per  i  trasferimenti  dal  FSC  alle  amministrazioni
competenti. 
  1.4. Dell'assegnazione disposta dalla presente  delibera  si  tiene
conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo  di
riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno  e  del  20  per
cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del  FSC
2014-2020. 
 
2. Attuazione e monitoraggio degli interventi. 
 
  2.1. Gli interventi di cui alla  presente  delibera  sono  soggetti
alle  regole  di  governance  e  alle  modalita'  di   attuazione   e
monitoraggio del FSC 2014-2020. 
  2.2. La Regione Piemonte riferira' annualmente e, in ogni caso,  su
specifica richiesta a questo  comitato,  sullo  stato  di  attuazione
delle risorse assegnate e  sull'ammontare  delle  risorse  rimborsate
dalla Unione europea a  seguito  della  rendicontazione  delle  spese
anticipate. 
    Roma, 28 luglio 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1003