IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche; 
  Visto in particolare, l'art. 22 del citato  decreto  legislativo  4
marzo 2014, n. 27, che  stabilisce  che,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  si  provvede
all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso
decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
2011/65/UE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Vista la  direttiva  delegata  (UE)  2019/1845  della  Commissione,
dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico
e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso di bis(2-etilesil) ftalato  in  alcuni  componenti  di  gomma
utilizzati nei sistemi motore; 
  Vista la  direttiva  delegata  (UE)  2019/1846  della  Commissione,
dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico
e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a
combustione; 
  Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2019/1845 e (UE) 2019/1846, provvedendo, a  tal  fine,  a  modificare
l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.
                                 27 
 
  1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche: 
 
    a) e' aggiunto il seguente punto 43: 
    
+-----+---------------------------------+---------------------------+
|     |Bis(2-etilesil) ftalato in       |                           |
|     |componenti di gomma nei sistemi  |                           |
|     |motore, progettate per essere    |                           |
|     |utilizzate in apparecchiature    |                           |
|     |non destinate esclusivamente     |                           |
|     |all'uso da parte                 |                           |
|     |dei consumatori e a condizione   |                           |
|     |che nessun materiale             |                           |
|     |plastificato entri in contatto   |                           |
|     |con le mucose umane ne' resti a  |                           |
|     |contatto prolungato con la pelle |                           |
|     |umana e che il valore di         |                           |
|     |concentrazione di                |                           |
|     |bis(2-etilesil) ftalato          |                           |
|     |non superi:                      |                           |
|     |a) il 30% in peso della gomma per|                           |
|     |(ii) i rivestimenti delle        |                           |
|     |guarnizioni;                     |                           |
|     |(ii) le guarnizioni di           |                           |
|     |gomma dura;                      |                           |
|     |o                                |                           |
|     |(iii) i componenti di gomma      |                           |
|     |facenti parte di assemblaggi di  |                           |
|     |almeno tre componenti che        |                           |
|     |utilizzano energia elettrica,    |                           |
|     |meccanica o idraulica per        |                           |
|     |funzionare e collegati al motore;|                           |
|     |b) il 10% in peso della gomma    |                           |
|     |per componenti contenenti gomma  |                           |
|     |non compresi nella lettera a).   |                           |
|     |Ai fini del presente punto, per  |                           |
|     |"contatto prolungato con pelle   |                           |
|     |umana" si intende un contatto    |                           |
|     |continuo di durata superiore     |                           |
|     |a 10 minuti o un contatto        |Si applica alla categoria  |
|     |intermittente su un periodo di   |11 e scade il 21 luglio    |
|«43  |30 minuti al giorno.             |2024.»                     |
+-----+---------------------------------+---------------------------+

    
    b) e' aggiunto il seguente punto 44: 
    
+-----+---------------------------------+---------------------------+
|     |Piombo nelle leghe saldanti di   |                           |
|     |sensori, attuatori               |                           |
|     |e centraline dei motori          |                           |
|     |a combustione che rientrano      |                           |
|     |nell'ambito di applicazione      |                           |
|     |del regolamento (UE) 2016/1628   |                           |
|     |del Parlamento europeo           |                           |
|     |e del Consiglio (*), installati  |                           |
|     |in apparecchiature utilizzate    |                           |
|     |in posizioni fisse durante       |                           |
|     |il funzionamento e destinate     |                           |
|     |a professionisti, ma utilizzate  |Si applica alla categoria  |
|     |anche da utilizzatori            |11 e scade il 21 luglio    |
|«44  |non professionisti               |2024.».                    |
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|(*) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del        |
|Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in    |
|materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato |
|inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna    |
|destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica        |
|i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e    |
|abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).»   |
+-------------------------------------------------------------------+