IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Vista la direttiva delegata (UE) 2019/1845 della Commissione, dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore; Vista la direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione, dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione; Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE) 2019/1845 e (UE) 2019/1846, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; Decreta: Art. 1 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) e' aggiunto il seguente punto 43: +-----+---------------------------------+---------------------------+ | |Bis(2-etilesil) ftalato in | | | |componenti di gomma nei sistemi | | | |motore, progettate per essere | | | |utilizzate in apparecchiature | | | |non destinate esclusivamente | | | |all'uso da parte | | | |dei consumatori e a condizione | | | |che nessun materiale | | | |plastificato entri in contatto | | | |con le mucose umane ne' resti a | | | |contatto prolungato con la pelle | | | |umana e che il valore di | | | |concentrazione di | | | |bis(2-etilesil) ftalato | | | |non superi: | | | |a) il 30% in peso della gomma per| | | |(ii) i rivestimenti delle | | | |guarnizioni; | | | |(ii) le guarnizioni di | | | |gomma dura; | | | |o | | | |(iii) i componenti di gomma | | | |facenti parte di assemblaggi di | | | |almeno tre componenti che | | | |utilizzano energia elettrica, | | | |meccanica o idraulica per | | | |funzionare e collegati al motore;| | | |b) il 10% in peso della gomma | | | |per componenti contenenti gomma | | | |non compresi nella lettera a). | | | |Ai fini del presente punto, per | | | |"contatto prolungato con pelle | | | |umana" si intende un contatto | | | |continuo di durata superiore | | | |a 10 minuti o un contatto |Si applica alla categoria | | |intermittente su un periodo di |11 e scade il 21 luglio | |«43 |30 minuti al giorno. |2024.» | +-----+---------------------------------+---------------------------+ b) e' aggiunto il seguente punto 44: +-----+---------------------------------+---------------------------+ | |Piombo nelle leghe saldanti di | | | |sensori, attuatori | | | |e centraline dei motori | | | |a combustione che rientrano | | | |nell'ambito di applicazione | | | |del regolamento (UE) 2016/1628 | | | |del Parlamento europeo | | | |e del Consiglio (*), installati | | | |in apparecchiature utilizzate | | | |in posizioni fisse durante | | | |il funzionamento e destinate | | | |a professionisti, ma utilizzate |Si applica alla categoria | | |anche da utilizzatori |11 e scade il 21 luglio | |«44 |non professionisti |2024.». | +-------------------------------------------------------------------+ |(*) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del | |Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in | |materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato | |inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna | |destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica | |i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e | |abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).» | +-------------------------------------------------------------------+