IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  recante   «norme   sul
procedimento amministrativo»; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, e  in  particolare  l'art.  1,
comma 140; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  recante  nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017, e in particolare l'art. 20-bis; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art. 41; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni»   e,   in
particolare, l'art. 6; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre   2019,   n.    140,    recante    regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2017, con il quale si e' proceduto alla ripartizione del fondo
relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016; 
  Considerato che, sulla base degli eventi sismici  del  2016  e  del
2017, gli edifici scolastici ricadenti nelle aree del  centro  Italia
presentano criticita' tali  da  compromettere  la  regolarita'  dello
svolgimento delle attivita' didattiche e il diritto allo studio; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 21 maggio 2019, n. 427, con il quale le risorse pari ad
euro 120.000.000,00 relative all'annualita' 2020 di cui  al  capitolo
7105, piano gestionale 8, del bilancio del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  sono  destinate  alla  messa  in
sicurezza, all'adeguamento sismico  e/o  alla  nuova  costruzione  di
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti in zone sismiche
1 e 2 delle quattro  regioni  del  centro  Italia  interessate  dagli
eventi sismici del 2016 e del 2017; 
  Dato   atto   che   nel   medesimo   decreto   si   stabiliva   che
l'individuazione  degli  interventi  da  ammettere  a   finanziamento
dovesse  avvenire  a  seguito  di  avviso  pubblico  e  di   apposita
istruttoria  da  parte  della  direzione  generale   competente   del
Ministero; 
  Visto l'avviso  pubblico,  prot.  n.  24404  dell'11  luglio  2019,
pubblicato in pari data e con scadenza  per  la  presentazione  delle
candidature inizialmente prevista  per  il  10  settembre  2019,  poi
prorogata al 19 settembre 2019 con successivo avviso pubblico del  10
settembre 2019, prot. n. 28040; 
  Dato atto  che  entro  il  sopracitato  termine  di  scadenza  sono
pervenute n. 711 candidature e richieste di finanziamento; 
  Dato atto che con decreto del direttore generale per interventi  in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale 9 ottobre 2019, n.  454
sono  state  approvate  le  graduatorie  relative  alle   candidature
proposte da comuni  e/o  unioni  di  comuni  e  province  e/o  citta'
metropolitane, con riserva di verificare le dichiarazioni rese  dagli
enti locali in sede di candidatura; 
  Dato  atto  che  si  sono  verificati   alcuni   errori   materiali
riscontrati nell'attribuzione dei punteggi automatici  da  parte  del
sistema informativo, che hanno  determinato  alcune  modifiche  nelle
graduatorie approvate con il citato decreto direttoriale n.  454  del
2019; 
  Dato atto che, in virtu' di tale necessita', con successivo decreto
del  direttore  generale  per  interventi  in  materia  di   edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  e
per l'innovazione digitale 18 ottobre 2019, n. 505  si  e'  proceduto
alla rettifica delle graduatorie, correggendo  gli  errori  materiali
riscontrati nell'attribuzione automatica dei punteggi di alcuni  enti
locali da parte del sistema informativo; 
  Considerato che  con  il  decreto  del  direttore  della  direzione
generale per interventi in materia di  edilizia  scolastica,  per  la
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e  per  l'innovazione
digitale 9 ottobre 2019, n. 454 e il successivo decreto del direttore
della direzione  generale  per  interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  e
per l'innovazione digitale 18 ottobre 2019, n. 505, si  e'  proceduto
ad approvare le graduatorie con riserva  in  ogni  caso  di  verifica
delle dichiarazioni rese dagli enti locali in sede di  candidatura  e
fermo restando che l'ammissione  al  finanziamento  sarebbe  avvenuta
all'esito di tali  verifiche  con  successivo  decreto  del  Ministro
dell'istruzione; 
  Preso atto che secondo  quanto  previsto  dall'art.  5  dell'avviso
pubblico  di  selezione  all'esito  dell'istruttoria  devono   essere
redatte due distinte graduatorie, di cui una relativa ai  comuni  e/o
alle unioni di comuni e una relativa  alle  province  e  alle  citta'
metropolitane, riservando a quella dei  comuni  e  delle  unioni  dei
comuni una quota del 70% delle risorse disponibili e a  quella  delle
province e citta'  metropolitane  la  restante  quota  del  30%  elle
risorse disponibili; 
  Dato atto  che  con  l'ausilio  della  Task  force  per  l'edilizia
scolastica si e' proceduto alla verifica dei punteggi assegnati  agli
enti locali collocati in posizione  utile  per  il  finanziamento  in
entrambe le graduatorie; 
  Visto il decreto del direttore della direzione generale per i fondi
strutturali per  l'istruzione,  l'edilizia  scolastica  e  la  scuola
digitale 11 maggio 2020, n. 120,  con  il  quale  si  e'  preso  atto
dell'istruttoria effettuata dall'ufficio compente e  delle  verifiche
effettuate con l'ausilio della Task force per l'edilizia scolastica; 
  Visto  l'art.  1,  commi  2  e  3,   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 maggio 2019,  n.
427, che prevede un successivo decreto del  Ministro  dell'istruzione
per  l'ammissione  a  finanziamento  degli  interventi   e   per   la
definizione dei termini  e  le  modalita'  di  rendicontazione  degli
interventi; 
  Dato atto che, sulla base dell'istruttoria condotta da parte  della
direzione competente, e' possibile ammettere a finanziamento  i  soli
enti locali sottoposti a controllo e la cui verifica abbia dato esito
positivo,  rinviando  ad   un   successivo   decreto   del   Ministro
dell'istruzione l'individuazione di ulteriori interventi da ammettere
a finanziamento all'esito dei successivi controlli nei  limiti  delle
risorse disponibili; 
  Ritenuto quindi, possibile ammettere a finanziamento gli interventi
di cui all'allegato A al presente decreto, suddivisi in due  elenchi,
rispettivamente per comuni e per province e citta' metropolitane,  la
cui istruttoria ha  dato  esito  positivo,  e  individuare  anche  le
modalita' di rendicontazione e monitoraggio degli stessi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Interventi ammessi a finanziamento 
 
  1. Sono ammessi a  finanziamento,  nell'ambito  dello  stanziamento
complessivo pari a euro 120.000.000,00, gli interventi di adeguamento
antisismico e/o di nuova costruzione proposti dagli  enti  locali  di
cui all'allegato A al presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale, suddivisi  in  due  elenchi  per  comuni  e
province e citta' metropolitane, selezionati a seguito  di  procedura
pubblica selettiva e la  cui  istruttoria,  a  seguito  di  specifici
sopralluoghi, ha dato esito positivo. 
  2. La somma complessiva assegnata con il presente decreto  e'  pari
ad euro 100.521.285,20 e grava sul capitolo 8105, piano gestionale 8,
del Ministero dell'istruzione per l'annualita' 2020. 
  3. La residua somma pari ad euro  19.478.714,80  e'  assegnata  con
successivo  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  in   favore   di
eventuali ulteriori enti locali utilmente collocati  in  graduatoria,
all'esito delle positive verifiche disposte da parte della  direzione
generale competente del Ministero dell'istruzione. 
  4. Eventuali economie derivanti dalle procedure di gara degli  enti
locali o dalla chiusura degli interventi o da procedure di revoca del
presente  finanziamento  sono  destinate   allo   scorrimento   delle
graduatorie con successivo decreto del Ministro dell'istruzione.