IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure urgenti per il trasporto aereo»; Visto, in particolare, l'art. 79, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, ai sensi del quale «l'epidemia da COVID-19 e' formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; Visto, altresi', il comma 2 del medesimo art. 79, come modificato dall'art. 202 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che «In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». Visto il comma 7 del citato art. 79 il quale prevede che «per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per il 2020»; Visto l'art. 107, comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale stabilisce che «Sono compatibili con il mercato interno [...] gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali»; Vista la comunicazione della Commissione Ue COM (2020) 112 final del 13 marzo 2020 «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19» e, in particolare, l'allegato 3 - Aiuti di Stato, sezione «Aiuti destinati a compensare le imprese per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia di COVID-19»; Viste le ulteriori comunicazioni della Commissione Ue 2020/C 91 1/01 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 di modifica di tale quadro; Considerato che, per le modalita' attuative, il citato art. 79 rinvia ad apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando che l'efficacia della medesima disposizione «e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; Vista la notifica effettuata alla Commissione europea in data 20 luglio 2020 da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Soggetti beneficiari e requisiti 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita', possono presentare domanda per il riconoscimento di misure a compensazione dei danni subiti, come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19, le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: a) erano titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC; b) operavano collegamenti in onere di servizio pubblico.