IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  recante  «Misure
urgenti per il trasporto aereo»; 
  Visto, in particolare, l'art. 79, comma 1, del citato decreto-legge
n. 18 del 2020,  ai  sensi  del  quale  «l'epidemia  da  COVID-19  e'
formalmente  riconosciuta   come   calamita'   naturale   ed   evento
eccezionale, ai  sensi  dell'art.  107,  comma  2,  lettera  b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; 
  Visto, altresi', il comma 2 del medesimo art. 79,  come  modificato
dall'art. 202 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  il  quale
prevede che «In considerazione dei danni subiti  dall'intero  settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza  dell'epidemia  da  COVID  19,
alle imprese titolari di licenza di  trasporto  aereo  di  passeggeri
rilasciata dall'ENAC che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico,  sono  riconosciute
misure a compensazione dei  danni  subiti  come  conseguenza  diretta
dell'evento  eccezionale  al  fine  di  consentire  la   prosecuzione
dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
sono  stabilite  le  modalita'   di   applicazione   della   presente
disposizione. L'efficacia della presente disposizione e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». 
  Visto il comma 7 del citato art.  79  il  quale  prevede  che  «per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' istituito  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  un  fondo
con una dotazione di 350 milioni di euro per il 2020»; 
  Visto  l'art.  107,  comma  2,  lettera   b)   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE),  il  quale  stabilisce  che
«Sono compatibili con il mercato interno [...] gli aiuti destinati  a
ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali  oppure  da  altri
eventi eccezionali»; 
  Vista la comunicazione della Commissione Ue COM  (2020)  112  final
del  13  marzo  2020  «Risposta  economica  coordinata  all'emergenza
COVID-19» e, in particolare, l'allegato 3 - Aiuti di  Stato,  sezione
«Aiuti destinati a compensare  le  imprese  per  i  danni  subiti  in
conseguenza dell'epidemia di COVID-19»; 
  Viste le ulteriori comunicazioni della  Commissione  Ue  2020/C  91
1/01 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di  aiuti  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  Covid-19»,
C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 e 2020/C  164/03  dell'8  maggio
2020 di modifica di tale quadro; 
  Considerato che, per le modalita'  attuative,  il  citato  art.  79
rinvia ad apposito decreto di natura non regolamentare  del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
fermo  restando  che  l'efficacia  della  medesima  disposizione  «e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'art.  108,  paragrafo  3,   del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea»; 
  Vista la notifica effettuata alla Commissione europea  in  data  20
luglio 2020 da parte del Ministero dello  sviluppo  economico  e  del
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del  Consiglio
dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
  1. Al fine di consentire la  prosecuzione  dell'attivita',  possono
presentare domanda per il riconoscimento di  misure  a  compensazione
dei danni subiti, come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19,
le imprese che, alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27: 
    a) erano titolari di licenza di  trasporto  aereo  di  passeggeri
rilasciata dall'ENAC; 
    b) operavano collegamenti in onere di servizio pubblico.