IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'art. 20, comma 1, lettera m), che introduce l'art. 73-bis al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Visto il predetto art. 73-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 che, al comma 2, dispone: «2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalita' di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini. Con il medesimo decreto e', altresi', determinata l'equipollenza dei patentini e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente»; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante «Attuazione della direttiva n. 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva n. 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione»; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2004, n. 329 recante «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.»; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante «Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI); Vista la legge 3 maggio 2019, n. 37 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018»; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera c) relativa al diritto all'istruzione e alla formazione; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, recante «Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2000, n. 245; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157; Decreta: Art. 1 Patentino di abilitazione 1. I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi: a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie; b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a 20 t/h di vapore; c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a 3 t/h di vapore; d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a 1 t/h di vapore. 2. Il titolare del patentino di cui al comma 1, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicita' della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta'. 3. All'atto di affidamento dell'incarico di conduzione del generatore di vapore, l'utilizzatore acquisisce copia del patentino e copia del giudizio di idoneita' specifica alla mansione in corso di validita'. 4. Per i generatori di vapore di cui all'allegato III, l'utilizzatore puo' richiedere l'esonero dalla conduzione abilitata secondo le modalita' previste nel medesimo allegato. 5. I generatori di vapore di piccola potenzialita', per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacita' totale (V) in litri e' tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10 bar, nonche' i generatori aventi V≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar, sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.