IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive  modificazioni,
recante «Disciplina delle locazioni e  del  rilascio  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo» che, all'art.  11,  istituisce,  presso  il
Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno  all'accesso  delle
abitazioni in locazione; 
  Visto, altresi', il comma 5 del medesimo art. 11,  come  sostituito
dall'art. 7, comma 2 del decreto-legge 13  settembre  2004,  n.  240,
convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce,  tra
l'altro, che a decorrere  dal  2005  la  ripartizione  delle  risorse
assegnate al Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento  e
Bolzano sulla base dei  criteri  fissati  con  apposito  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa  medesima
intesa, ed in rapporto alla quota di  risorse  messe  a  disposizione
dalle singole regioni e province autonome; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  giugno  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  167  del  19  luglio
1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4
della citata legge n. 431 del 1998, i requisiti minimi dei conduttori
per beneficiare dei  contributi  integrativi  per  il  pagamento  dei
canoni di  locazione  a  valere  sulle  risorse  assegnate  al  Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in  locazione,
nonche' i criteri per la determinazione degli stessi; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281  del  2  dicembre
2005, con il quale, in attuazione del predetto art. 11  della  citata
legge n. 431 del 1998, sono stati fissati, previa intesa in  sede  di
Conferenza Stato-regioni  del  14  luglio  2005,  i  criteri  per  la
ripartizione delle risorse assegnate al Fondo; 
  Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», con il quale  sono
stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5  e  6
della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono
dovute alle Province Autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico
del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto  conto
che l'accantonamento per le suddette province autonome e' gia'  stato
considerato  in  fase  di  programmazione   ed   approvazione   della
disposizione normativa di finanziamento del Fondo; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi»; 
  Visto  in  particolare  l'art.   65,   comma   2-ter   del   citato
decreto-legge n. 18 del 2020 che, al fine di accelerare  l'erogazione
delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la
riduzione del disagio  abitativo,  dispone  che  il  riparto  tra  le
regioni della disponibilita' complessiva assegnata per l'anno 2020 al
Fondo nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in
locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre  1998,  n.  431,
pari a complessivi 60 milioni di euro, e il  riparto  dell'annualita'
2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli  istituito
dall'art. 6, comma 5  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,
pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  citato
decreto-legge n. 18 del 2020, in deroga alle procedure  ordinarie  di
determinazione dei coefficienti  regionali  e  adottando  gli  stessi
coefficienti gia' utilizzati per i  riparti  relativi  all'annualita'
2019; 
  Visto, altresi',  il  comma  2-quater  dell'art.  65  del  medesimo
decreto-legge n. 18 del 2020, il quale stabilisce che nel termine  di
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge medesimo, le regioni  attribuiscono  ai
comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma
21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con  procedura  di  urgenza,
anche secondo le quote a rendiconto o  programmate  nelle  annualita'
pregresse, nonche'  per  l'eventuale  scorrimento  delle  graduatorie
vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e che i comuni  utilizzano  i  Fondi  anche  ricorrendo
all'unificazione dei titoli, capitoli  e  articoli  delle  rispettive
voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa; 
  Visto il decreto  ministeriale  6  maggio  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  138  del  30  maggio
2020, con il quale e' stato effettuato  il  riparto  tra  le  regioni
della disponibilita' complessiva  di  60  milioni  di  euro  relativa
all'esercizio finanziario  2020,  assegnata  al  Fondo  nazionale  di
sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di  cui  all'art.
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dall'art. 1, comma  20  della
legge n. 205 del 2017  e  dall'art.  1,  comma  234  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto  in  particolare  il  comma  1  dell'art.   29   del   citato
decreto-legge n. 34 del 2020 che, al fine  di  mitigare  gli  effetti
economici  derivanti  dalla  diffusione  del  contagio  da  COVID-19,
dispone di incrementare la  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.  11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di ulteriori 160 milioni di euro
per l'anno 2020; 
  Visto, altresi', il comma 1-bis del medesimo art. 29,  che  dispone
che una quota dell'incremento di 160  milioni  di  euro,  pari  a  20
milioni di euro, e' destinata alle locazioni  di  immobili  abitativi
degli studenti fuori sede con un indice  della  situazione  economica
equivalente non superiore a  15.000,00  euro,  tramite  rimborso  del
canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti  in
luogo diverso rispetto a quello dove e'  ubicato  l'immobile  locato,
per  tutto  il  periodo  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020; 
  Visto, inoltre, il secondo  periodo  del  citato  comma  1-bis  del
suddetto  art.  29,  che  prevede  che  con  decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, sono disciplinate  le  modalita'  attuative  per  l'accesso  ai
benefici previsti in favore degli studenti universitari  fuori  sede,
prevedendo l'incumulabilita' con altre forme di sostegno  al  diritto
allo studio, anche al fine del rispetto del limite  di  spesa  di  20
milioni di euro per l'anno 2020; 
  Visto il comma 2 del richiamato art. 29, con il  quale  si  dispone
che  l'erogazione  delle  risorse  di  160  milioni  di  euro   viene
effettuata nei termini, nonche' secondo le modalita' e i coefficienti
indicati  dall'art.  65,  commi   2-ter   e   2-quater   del   citato
decreto-legge n. 18 del 2020; 
  Ritenuto opportuno, al fine  di  rendere  piu'  agevole  l'utilizzo
delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art.  11  della
legge n. 431 del  1998,  anche  in  forma  coordinata  con  il  Fondo
destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, ampliare la
platea dei beneficiari ai soggetti in possesso  di  un  indice  della
situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00  euro  che
presentino una autocertificazione  nella  quale  dichiarino  di  aver
subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita  del  proprio
reddito IRPEF superiore al venti per cento nel  periodo  marzo-maggio
2020 rispetto all'analogo  periodo  dell'anno  precedente  e  di  non
disporre di sufficiente liquidita' per far fronte  al  pagamento  del
canone di locazione e/o degli oneri accessori; 
  Ritenuto, altresi', che,  al  fine  del  piu'  rapido  ed  efficace
utilizzo delle risorse  di  cui  al  presente  decreto,  le  regioni,
qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge n. 34 del 2020, abbiano gia' avviato misure di sostegno
all'affitto riconducibili all'emergenza  COVID-19,  possano  comunque
destinare le risorse assegnate ad integrazione di dette misure; 
  Ritenuto necessario, in ragione della suddetta modifica ai  criteri
per l'accesso ai contributi del Fondo  previsti  dal  citato  decreto
ministeriale 7  giugno  1999,  acquisire  l'intesa  della  Conferenza
unificata; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di  procedere  ad  un  sollecito
riparto  della  dotazione  di  160  milioni  di  euro  assegnata  dal
richiamato  decreto-legge   n.   34   del   2020,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 77 del  2020,  al  Fondo  nazionale  di
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.  11
della legge n. 431 del 1998, al fine di ridurre il disagio  abitativo
che  e'  dato  riscontrare  nel  territorio  nazionale  ulteriormente
incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
rendere conoscibili le  quote  di  attribuzione  della  somma  di  20
milioni di euro da utilizzare con le modalita' attuative che  saranno
disciplinate con il decreto di cui al comma 1-bis  dell'art.  29  del
decreto-legge n. 34 del 2020,  utilizzando  i  medesimi  coefficienti
gia' adottati con riferimento al  riparto  delle  annualita'  2019  e
2020, come previsto dalla norma in vigore; 
  Acquisita l'intesa dalla Conferenza unificata, di cui all'art.  11,
comma 5 della legge 9 dicembre 1998,  n.  431,  rep.  n.  103,  nella
seduta del 6 agosto 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per quanto indicato nelle premesse, l'incremento di 160  milioni
di euro del Fondo nazionale di sostegno all'accesso  alle  abitazioni
in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.  431,
assegnata dall'art. 29 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
ripartito tra le regioni secondo l'allegata tabella, che forma  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Ai sensi dell'art. 65, comma 2-quater del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  le  regioni,  entro  il  termine  di  trenta   giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione  del  decreto-legge
n.  34  del  2020,  attribuiscono  ai  comuni  le  risorse  assegnate
nell'ambito dei 140 milioni di euro della «Quota Fondo locazioni»  di
cui alla tabella A, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21 della
legge 27 dicembre 2017, n.  205,  con  procedura  di  urgenza,  anche
secondo  le  quote  a  rendiconto  o  programmate  nelle   annualita'
pregresse, nonche'  per  l'eventuale  scorrimento  delle  graduatorie
vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del
1998. I comuni utilizzano i Fondi anche  ricorrendo  all'unificazione
dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio  ai
fini dell'ordinazione e pagamento della spesa. 
  3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti. 
  4. Al fine di rendere piu' agevole l'utilizzo delle risorse di  cui
al presente decreto, l'accesso ai contributi e' ampliato ai  soggetti
in possesso di un indice della situazione economica  equivalente  non
superiore a 35.000,00 euro,  che  presentino  una  autocertificazione
nella quale dichiarino di  aver  subito,  in  ragione  dell'emergenza
COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF  superiore  al  venti
per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo  periodo
dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidita'  per
far fronte al pagamento del  canone  di  locazione  e/o  degli  oneri
accessori. 
  5. I contributi concessi ai sensi del  presente  decreto  non  sono
cumulabili con la quota destinata  all'affitto  del  cd.  reddito  di
cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  6. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate,  ai
sensi dell'art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata  con  le  risorse  del  Fondo
inquilini morosi incolpevoli  istituito  dall'art.  6,  comma  5  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine  di  rendere  l'utilizzo
delle risorse statali assegnate piu' aderente alla  domanda  espressa
nelle singole realta' locali. Ai sensi del  medesimo  art.  11  della
legge n. 431 del 1998, le risorse ripartite con il  presente  decreto
possono  essere  utilizzate  anche  per   sostenere   le   iniziative
intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la  costituzione  di
agenzie, istituti per  la  locazione  o  Fondi  di  garanzia  tese  a
favorire la mobilita' nel settore della locazione anche  di  soggetti
che non siano piu' in possesso dei requisiti di accesso  all'edilizia
residenziale  pubblica  attraverso  il  reperimento  di  alloggi   da
concedere in locazione a canone  concordato  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 3 della legge n. 431 del 1998. 
  7. Ai fini del rapido ed efficace utilizzo delle risorse  assegnate
con il presente decreto, le regioni, qualora alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34  del  2020,
abbiano gia' avviato misure  di  sostegno  all'affitto  riconducibili
all'emergenza  COVID-19,  possono  comunque  destinare   le   risorse
attribuite ad integrazione di dette misure. 
  8. Ai fini del monitoraggio dell'utilizzo delle spesa delle risorse
ripartite con il presente decreto e  di  quelle  aggiuntive  messe  a
disposizione dalla regioni e dai comuni, le regioni  medesime,  entro
il 31 dicembre 2020, inoltrano al Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti un resoconto in ordine alle modalita' adottate  per  il
trasferimento dei Fondi ai comuni,  alle  procedure  e  ai  requisiti
individuati  per  l'assegnazione   dei   contributi   spettanti,   al
fabbisogno  riscontrato  nell'intero   territorio   regionale,   alle
modalita' di controllo adottate e programmate e con riferimento  alle
eventuali criticita' gestionali riscontrate. 
  9. Il monitoraggio di cui al precedente comma 8 e' effettuato sulla
base di un format predisposto dal Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente  decreto  e  i
relativi   dati   sono    resi    disponibili    anche    nell'ambito
dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa. 
  10. I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per  procedere,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla revisione dei
criteri di accesso ai contributi del Fondo nazionale di cui  all'art.
11 della citata legge  n.  431  del  1998,  individuati  dal  decreto
ministeriale 7 giugno 1999. 
  Il presente decreto, successivamente alla  registrazione  da  parte
degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 agosto 2020 
 
                                              Il Ministro: De Micheli 

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 3296