IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,  e  in  particolare,
l'art. 1, comma 1, e l'art. 5; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
settembre  2020,  recante  «Ulteriori  disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre  2020,
n. 222; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  21  settembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21  settembre  2020,  n.
234; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  25  settembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26  settembre  2020,  n.
239; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del 7  ottobre  2020,  con  le  quali  e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
nazionale e internazionale e il carattere  particolarmente  diffusivo
dell'epidemia da COVID-19; 
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di  un  successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma  1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  22  maggio  2020,  n.  35,  di  disporre
ulteriori misure urgenti per la limitazione  della  diffusione  della
pandemia sul territorio nazionale; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
                   Misure urgenti di contenimento 
                 e gestione dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione  del  virus  COVID-19,
alle persone che intendono fare ingresso nel territorio  nazionale  e
che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato
in Belgio, Francia, Paesi Bassi,  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e
Irlanda  del  Nord,  Repubblica  Ceca  e  Spagna  ferme  restando  le
disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre
2020, n.  125,  si  applicano  le  seguenti  misure  di  prevenzione,
alternative tra loro: 
    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione  di
essersi  sottoposte,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48
ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria
locale di  riferimento;  in  attesa  di  sottoporsi  al  test  presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono  sottoposte
all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 
  2. Le persone di cui al  comma  1,  anche  se  asintomatiche,  sono
obbligate  a  comunicare  immediatamente  il  proprio  ingresso   nel
territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
sanitaria competente per territorio. 
  3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestivita'
all'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano nei casi
previsti dall'art. 6, comma 6, lettere da a) a d),  e  comma  7,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come
prorogato dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  7
settembre 2020 e dall'art. 5 del decreto-legge  7  ottobre  2020,  n.
125. Restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'art.  6,  comma  6,
lettera d-bis) del citato decreto. 
  5. Le disposizioni di cui  alla  presente  ordinanza  sostituiscono
quelle di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro  della
salute 12 agosto 2020, come modificate  dall'ordinanza  21  settembre
2020.