IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 8, comma 7 del citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale; Visto in particolare l'art. 28, comma 2 del citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; Visto in particolare l'art. 28, comma 3 del citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare l'art. 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori; Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, che prevede l'adozione di un Piano di emergenza per il settore gas in cui siano elencate le misure da attivare in caso di eventi sfavorevoli inattesi per il sistema nazionale del gas naturale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2019, recante aggiornamento del Piano di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli o inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale; Viste le possibili misure adottabili per far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale, definite nel citato Piano di emergenza; Vista la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/2005 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con la quale, fra l'altro, e' stato istituito un Fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai fini della promozione dell'interrompibilita' del sistema del gas naturale; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 12 dicembre 2005, recante l'aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli o inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, ed in particolare l'art. 3 per quanto riguarda le responsabilita' degli operatori del sistema nazionale del gas naturale; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 20 gennaio 2006, recante misure per l'incentivazione di un'offerta di interrompibilita' volontaria della domanda di gas naturale; Visto il decreto direttoriale 10 agosto 2007, recante i criteri per remunerare i servizi volontari di interrompibilita' aggiuntiva dei consumi di gas naturale richiesti per fronteggiare la crisi del sistema del gas naturale verificatasi nell'inverno 2006; Considerata la limitata disponibilita' dei volumi da destinare, allo stato attuale, alla cosi' detta misura di «peak shaving» mediante GNL, dovuta al fatto che i terminali di rigassificazione italiani non sono piu' sottoutilizzati, bensi' hanno raggiunto, nel complesso, un coefficiente di utilizzo molto elevato; Considerata quindi la necessita' di predisporre ulteriori misure per incrementare la sicurezza e l'affidabilita' del sistema gas; Ritenuto necessario prevedere, al fine della predisposizione di ulteriori misure, opportuni meccanismi per servizi di interrompibilita' della fornitura di gas naturale offerti dai clienti industriali, purche' provvisti di adeguati strumenti utili al fine di poter rilevare direttamente i consumi di gas e teleletti dall'impresa maggiore di trasporto, ovvero che si impegnino a rendicontarli con cadenza giornaliera su apposita piattaforma informatica predisposta dall'operatore maggiore del trasporto, in grado di dare un contributo significativo alla diminuzione dei consumi giornalieri di gas naturale in condizioni di emergenza, istituendo un sistema di interrompibilita' tecnica volontaria, basato su principi di mercato, demandandone l'applicazione a provvedimenti dell'Autorita' di regolazione per l'energia le reti e l'ambiente (Autorita'); Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante il periodo invernale o ad inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti civili nonche' sui clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 Sm³/anno; Ritenuto conseguentemente necessario aggiornare il Piano di emergenza, allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2019; Sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilita' tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile gia' presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo in situ (di seguito «clienti finali industriali»). 2. Le modalita' di attuazione del servizio di interrompibilita', nonche' le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilita' assegnata, sono stabilite con deliberazione dell'Autorita', adottata sulla base dei criteri di cui all'art. 2.