IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  in  particolare  l'art.  8,  comma  7  del  citato   decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce  che  con  decreto
del Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  (ora
Ministero dello sviluppo economico, di seguito:  il  Ministero)  sono
stabilite regole per il dispacciamento in  condizioni  d'emergenza  e
definiti gli obblighi di sicurezza  del  sistema  nazionale  del  gas
naturale; 
  Visto  in  particolare  l'art.  28,  comma  2  del  citato  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che  il  Ministero
provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla  programmazione  del
sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con  la
finalita' di  salvaguardare  la  continuita'  e  la  sicurezza  degli
approvvigionamenti  e  di  ridurre  la  vulnerabilita'  del   sistema
nazionale del gas; 
  Visto  in  particolare  l'art.  28,  comma  3  del  citato  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il  Ministero,
in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi  rischi  per  la
sicurezza della collettivita'  puo'  adottare  le  necessarie  misure
temporanee di salvaguardia; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  e   in
particolare l'art. 1, comma 1, che stabilisce che il  Ministro  dello
sviluppo economico emana atti di indirizzo  e  adotta  gli  opportuni
provvedimenti   al   fine   di   garantire   la    sicurezza    degli
approvvigionamenti per il sistema del  gas  naturale  e  dell'energia
elettrica, anche in funzione delle misure per far  fronte  ai  picchi
della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte  a  garantire
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, che  prevede  l'adozione
di un Piano di emergenza per il settore gas in cui siano elencate  le
misure da attivare in caso di  eventi  sfavorevoli  inattesi  per  il
sistema nazionale del gas naturale; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  18
dicembre 2019, recante  aggiornamento  del  Piano  di  emergenza  per
fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas  naturale
in caso di eventi climatici sfavorevoli o  inattese  riduzioni  degli
approvvigionamenti di gas naturale; 
  Viste le possibili misure adottabili per far fronte allo  stato  di
emergenza del sistema del gas naturale, definite nel citato Piano  di
emergenza; 
  Vista la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/2005 dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, con la quale, fra l'altro, e' stato
istituito  un  Fondo  presso  la  Cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico, ora Cassa per i servizi energetici e ambientali,  ai  fini
della promozione dell'interrompibilita' del sistema del gas naturale; 
  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  12
dicembre 2005, recante l'aggiornamento della procedura  di  emergenza
per far fronte alla mancanza  di  copertura  del  fabbisogno  di  gas
naturale,  in  caso  di  eventi  climatici  sfavorevoli  o   inattese
riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, ed in particolare
l'art. 3 per quanto riguarda le responsabilita' degli  operatori  del
sistema nazionale del gas naturale; 
  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  20
gennaio 2006, recante misure per l'incentivazione  di  un'offerta  di
interrompibilita' volontaria della domanda di gas naturale; 
  Visto il decreto direttoriale 10 agosto 2007, recante i criteri per
remunerare i servizi volontari di  interrompibilita'  aggiuntiva  dei
consumi di gas naturale  richiesti  per  fronteggiare  la  crisi  del
sistema del gas naturale verificatasi nell'inverno 2006; 
  Considerata la limitata disponibilita'  dei  volumi  da  destinare,
allo stato  attuale,  alla  cosi'  detta  misura  di  «peak  shaving»
mediante GNL, dovuta al fatto che  i  terminali  di  rigassificazione
italiani non sono piu' sottoutilizzati, bensi' hanno  raggiunto,  nel
complesso, un coefficiente di utilizzo molto elevato; 
  Considerata quindi la necessita' di  predisporre  ulteriori  misure
per incrementare la sicurezza e l'affidabilita' del sistema gas; 
  Ritenuto necessario prevedere, al  fine  della  predisposizione  di
ulteriori   misure,   opportuni    meccanismi    per    servizi    di
interrompibilita' della fornitura di gas naturale offerti dai clienti
industriali, purche' provvisti di adeguati strumenti utili al fine di
poter rilevare direttamente i consumi di gas e teleletti dall'impresa
maggiore di trasporto, ovvero che si impegnino  a  rendicontarli  con
cadenza giornaliera su apposita piattaforma  informatica  predisposta
dall'operatore maggiore del trasporto, in grado di dare un contributo
significativo  alla  diminuzione  dei  consumi  giornalieri  di   gas
naturale  in  condizioni  di  emergenza,  istituendo  un  sistema  di
interrompibilita' tecnica volontaria, basato su principi di  mercato,
demandandone  l'applicazione  a   provvedimenti   dell'Autorita'   di
regolazione per l'energia le reti e l'ambiente (Autorita'); 
  Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a  seguito  di
eventi  sfavorevoli  conseguenti  a  condizioni  climatiche   avverse
durante  il  periodo  invernale  o  ad   inattese   riduzioni   degli
approvvigionamenti di  gas  naturale,  la  copertura  del  fabbisogno
previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti civili
nonche' sui clienti non civili con consumi  non  superiori  a  50.000
Sm³/anno; 
  Ritenuto  conseguentemente  necessario  aggiornare  il   Piano   di
emergenza, allegato al decreto del Ministro dello sviluppo  economico
del 18 dicembre 2019; 
  Sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas
di cui  all'art.  8  del  decreto  ministeriale  26  settembre  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9
ottobre 2001, n. 235; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce l'istituzione  di  un  meccanismo
per un servizio di interrompibilita' tecnica dei prelievi dalle  reti
di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto
a  quella  derivante  dall'attivazione  di  eventuali  contratti   di
fornitura di tipo interrompibile  gia'  presenti  e  stipulati  dagli
operatori, per soggetti che  utilizzano  il  gas  naturale  per  fini
industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo  caso  in
cui essa sia funzionale al processo produttivo in  situ  (di  seguito
«clienti finali industriali»). 
  2. Le modalita' di attuazione del  servizio  di  interrompibilita',
nonche'   le   sanzioni    in    caso    di    mancata    attivazione
dell'interrompibilita' assegnata, sono  stabilite  con  deliberazione
dell'Autorita', adottata sulla base dei criteri di cui all'art. 2.