IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nel
mese di agosto 2020 nel territorio  delle  Province  di  Belluno,  di
Padova, di Verona e di Vicenza; 
  Considerato che i summenzionati eventi hanno causato esondazioni di
corsi d'acqua con conseguenti allagamenti e forte  trasporto  solido,
danneggiamenti alle infrastrutture viarie e  ad  edifici  pubblici  e
privati, nonche' danni alle attivita' produttive; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in  rassegna  per  gli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b)  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Nomina commissario delegato e piano degli interventi 
 
  1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi
meteorologici di cui in premessa, il Presidente della Regione  Veneto
e' nominato commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture  e  degli   uffici
regionali,  provinciali,  comunali,  delle  unioni  montane  e  delle
amministrazioni  centrali  e   periferiche   dello   Stato,   nonche'
individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e
le societa' a capitale interamente pubblico  partecipate  dagli  enti
locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche  direttive,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art.  6,  entro  quarantacinque  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Gli  interventi  necessari  per  salvaguardare  la
pubblica e privata incolumita' della popolazione  coinvolta  potranno
essere avviati ancora prima dell'approvazione  del  piano.  Con  tale
piano si dispone, anche con procedure di somma urgenza, in ordine: 
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre
che  degli  interventi  urgenti  necessari  per  la  rimozione  delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, e alle attivita' di gestione  dei
rifiuti, del materiale vegetale e alluvionale, delle  terre  e  delle
rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonche'  alle  misure  volte  a
garantire la continuita' amministrativa nel  territorio  interessato,
anche mediante interventi di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascuna misura con  la  relativa  durata,  il
comune, la localita', le coordinate geografiche, l'indicazione  delle
singole stime di costo, nonche' il CUP  ove  previsto  dalle  vigenti
disposizioni. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle  risorse  di
cui all'art. 7,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto  dall'art.
24, comma 2, del decreto legislativo n.  1  del  2018,  ivi  comprese
quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d)  dell'art.  25,
comma  2  del  citato  decreto,  ed  e'  sottoposto  alla  preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.  In
tale ultimo caso la rimodulazione del piano deve  essere  predisposta
dal commissario delegato nel medesimo termine di cui al comma 3 a far
data dalla pubblicazione dell'eventuale delibera  del  Consiglio  dei
ministri di concessione delle ulteriori risorse economiche. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi  in  rassegna.  Su
richiesta dei soggetti attuatori  degli  interventi,  il  commissario
delegato puo' erogare anticipazioni  volte  a  consentire  il  pronto
avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve  essere  supportata
da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare
al rendiconto complessivo del commissario delegato. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 7, il commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli
interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di
due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento.