IL DIRETTORE GENERALE 
              per la vigilanza sugli enti cooperativi, 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della  legge
28 dicembre 1993, n. 580; 
  Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art.  14,  comma  1  e
l'art.  18,  comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei  modelli
per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle
notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione,  di
deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati; 
  Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato
con decreto  ministeriale  10  luglio  2019,  recante  le  specifiche
tecniche per la creazione di programmi informatici  finalizzati  alla
compilazione delle domande e delle denunce da presentare  all'ufficio
del  registro  delle  imprese  per  via  telematica  o  su   supporto
informatico; 
  Considerata la necessita' di integrare le  specifiche  tecniche  in
essere  con  modifiche  ai  codici  relativi   ai   comuni   o   alle
corrispondenti  denominazioni  (tabella  COM)  per   accorpamenti   e
variazioni intervenuti; 
  Considerata la necessita' di aggiornare alcuni codici  relativi  ad
autorizzazioni  all'assolvimento  dell'imposta  di  bollo   in   modo
virtuale (tabella VRT) a  seguito  di  accorpamenti  intervenuti  tra
camere di commercio; 
  Considerata la necessita' di eliminare un codice dalla tabella PAR,
inerente i rapporti di parentela per uso previdenziale; 
  Considerata l'opportunita' di introdurre alcuni nuovi codici  nella
tabella CAM (cariche amministrative), ed in particolare il codice DLR
(designato come rappresentante della societa'  amministratrice),  per
indicare la  persona  fisica  che  costituisce  o  siede  nell'organo
amministrativo di una societa'  come  rappresentante  della  societa'
amministratrice;    il    codice    LRC    (legale     rappresentante
congiuntamente), per  indicare  un  soggetto  con  poteri  di  legale
rappresentanza piena verso i terzi, da esercitarsi congiuntamente con
altri; il codice  LRD  (legale  rappresentante  disgiuntamente),  per
indicare un soggetto con poteri di legale rappresentanza piena  verso
i terzi, esercitabili disgiuntamente da altri; il codice LRL  (legale
rappresentante con limitazioni), per indicare un soggetto con  poteri
di  legale  rappresentanza  con  limitazioni,  da   desumersi   dalla
consultazione degli atti e dei dati depositati o iscritti; 
  Considerata la necessita' di introdurre nella  tabella  Albi  (ALB)
due nuovi codici, ed in particolare il codice P9 (ordine dei  tecnici
e delle professioni sanitarie), in relazione agli ordini dei  tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie  tecniche
di cui all'art. 4, comma 9, lettera c), della  legge  n.  3/2018;  il
codice MB (Ministero per i beni e le attivita' culturali); 
  Considerata la necessita' di introdurre nella tabella RAL  (albi  e
ruoli) un nuovo codice  (TR)  relativo  all'elenco  dei  tecnici  del
restauro di cui all'art. 29 del decreto legislativo n.  42  del  2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), alla luce  dell'esaurita
transitorieta' del relativo regime, elenco tenuto  dal  Ministero  di
cui al precedente considerato; 
  Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere  di
commercio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di  cui  al
decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal
decreto ministeriale 10 luglio  2019,  elencate  nell'allegato  A  al
presente decreto. 
  2.  Le  presenti  specifiche  tecniche  acquistano  efficacia   con
decorrenza dall'8 ottobre 2020. A partire dal  9  novembre  2020  non
potranno piu' essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle
specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali. 
  3.  La  pubblicazione  integrale  delle  tabelle   variate,   quali
risultanti agli esiti del  presente  decreto  e'  eseguita  sul  sito
internet di questa amministrazione, www.sviluppoeconomico.gov.it 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' disponibile sul citato  sito  internet  del
Ministero. 
 
    Roma, 8 ottobre 2020 
 
                                      Il direttore generale: Scarponi