IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita', ivi compresa la facolta' di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri; Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta; Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»; Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato; Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 172.598 milioni di euro; Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 8 marzo, 7 aprile e 12 giugno 2006, 9 febbraio, 9 marzo e 10 maggio 2007, 10 febbraio, 10 giugno e 9 novembre 2009, 10 febbraio 2010 nonche' 26 settembre 2011 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime ventitre' tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021; Visti i propri decreti in data 25 febbraio, 25 marzo, 23 aprile, 27 maggio e 24 giugno 2013, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° maggio 2023; Visti i propri decreti in data 10 aprile, 9 giugno, 9 luglio e 9 dicembre 2008, 10 febbraio, 6 aprile e 10 giugno 2009, 9 luglio e 13 ottobre 2010, 13 aprile e 12 luglio 2011, 6 aprile, 11 luglio e 12 novembre 2012, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime ventisette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023; Visti i propri decreti in data 29 agosto, 26 settembre, 29 ottobre, 28 novembre e 21 dicembre 2018, nonche' 29 gennaio e 26 febbraio 2019, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° ottobre 2023; Visti i propri decreti in data 29 gennaio, 26 febbraio, 27 marzo, 29 aprile, 30 maggio, 26 giugno, 29 luglio, 29 agosto, 26 settembre e 28 novembre 2019, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime venti tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025; Considerato che la possibilita' di ricorrere ad operazioni di riacquisto o concambio e' coerente con quanto previsto nelle Linee guida della gestione del debito pubblico 2020 con successivo aggiornamento di aprile 2020; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, riacquistare i sotto indicati titoli: +---------+----------------------------------+----------------------+ | | |(codice ISIN | | BTP|1.2.2006/1.8.2021 |IT0004009673) | +---------+----------------------------------+----------------------+ | | |(codice ISIN | | BTP|1.3.2013/1.5.2023 |IT0004898034) | +---------+----------------------------------+----------------------+ | | |(codice ISIN | | BTP|1.2.2008/1.8.2023 |IT0004356843) | +---------+----------------------------------+----------------------+ | | |(codice ISIN | | BTP|1.8.2018/1.10.2023 |IT0005344335) | +---------+----------------------------------+----------------------+ | | |(codice ISIN | | CCTeu|15.1.2019/15.1.2025 |IT0005359846) | +---------+----------------------------------+----------------------+ Ritenuto altresi' opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre contestualmente l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 1,70% con godimento 1° settembre 2020 e scadenza 1° settembre 2051; Considerato che l'emissione del titolo sopra descritto e' correlata al contestuale riacquisto dei BTP e CCTeu di cui sopra in conformita' al «Tender Offer Memorandum» del 21 ottobre 2020; Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento del citato titolo, nonche' le operazioni di riacquisto dei BTP e CCTeu sopra descritti, agli intermediari finanziari BNP Paribas, Deutsche Bank A.G., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., JP Morgan Securities PLC e Nomura Int in conformita' al «Subscription Agreement» del 22 ottobre 2020 e al «Dealer Management Agreement» del 21 ottobre 2020, ed al fine di ottenere il migliore esito complessivo di entrambe le operazioni; Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'«Offering Circular» del 22 ottobre 2020; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche: +-------------------------+---------------------------+ | importo:|8.000 milioni di euro | +-------------------------+---------------------------+ | decorrenza:|1° settembre 2020 | +-------------------------+---------------------------+ | scadenza:|1° settembre 2051 | +-------------------------+---------------------------+ | |1,70% annuo, pagabile in | | |due semestralita', il 1° | | |marzo ed il 1° settembre di| | |ogni anno di durata del | | tasso di interesse:|prestito | +-------------------------+---------------------------+ | data di regolamento:|29 ottobre 2020 | +-------------------------+---------------------------+ | dietimi d'interesse:|58 giorni | +-------------------------+---------------------------+ | prezzo di emissione:|98,686 | +-------------------------+---------------------------+ | rimborso:|alla pari. | +-------------------------+---------------------------+ In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 26 del «Testo unico», - il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».