IL DIRETTORE GENERALE 
       per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle societa' 
                       e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Considerato, come emerge dal verbale  di  ispezione  straordinaria,
che la societa' cooperativa non persegue lo  scopo  mutualistico,  in
quanto i soci non partecipano alla vita sociale e sono estranei  alla
gestione societaria, riducendo  lo  scambio  mutualistico  alla  mera
prestazione lavorativa; 
  Considerato che in data 13 febbraio 2019 e' stato assolto l'obbligo
di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando
comunicazione dell'avvio del procedimento; 
  Vista la nota acquisita agli atti in data 1° marzo 2019 con cui  il
legale  rappresentante  della  societa'  ha  formulato   le   proprie
controdeduzioni; 
  Vista la nota con la  quale  che  questa  Autorita'  di  vigilanza,
ritenendo  che  sussista  da  parte  della  cooperativa  il   mancato
perseguimento dello scopo mutualistico, ha comunicato alla stessa  di
dover procedere con  l'adozione  del  provvedimento  di  scioglimento
d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Vista la nota del 14 gennaio 2020 con la  quale  l'associazione  di
rappresentanza ha segnalato la terna di  professionisti  disposti  ad
assumere l'incarico di commissario  liquidatore  della  procedura  in
questione; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  in  data  24  luglio  2020,  presso  l'ufficio  di
segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a
sorte del  professionista  cui  affidare  l'incarico  di  commissario
liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi  dell'art.  9
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione  nazionale  di
rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che  da  tale
operazione e' risultata l'individuazione  del  nominativo  del  dott.
Matteo Cuttano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Coop.Tre societa' cooperativa»,  con  sede
in Viterbo (VT) c.f. 01893950566, e' sciolta per atto d'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.