IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati
dal Ministero dello sviluppo economico, concluse con la  proposta  di
gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies  del  codice  civile
nei  confronti  della  societa'  cooperativa  «N.E.P.A.S.E.F.  Natura
ecologia  piante  alimentazione  salute   erbe   e   fiori   societa'
cooperativa»; 
  Considerato che la cooperativa non e' in grado  di  raggiungere  lo
scopo per cui si e' costituita, a causa di difficolta'  gestionali  e
che da visura camerale aggiornata si evince il mancato  deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi, essendo  l'ultimo  bilancio
depositato risalente  all'esercizio  2014,  e  che  pertanto  non  si
ravvisano  i  presupposti  per  la  continuita'   aziendale,   tipici
dell'istituto di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto  1990  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  di  scioglimento  per  atto  dell'autorita',   portando
pertanto  a  conoscenza   della   cooperativa   la   nuova   proposta
sanzionatoria decisa  dalla  Amministrazione  procedente,  e  che  il
legale rappresentante della societa' non  ha  formulato  osservazioni
e/o controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'ente risulta pertanto trovarsi nelle  condizioni
previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018
recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione
di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile»,
pubblicata sul sito internet del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «N.E.P.A.S.E.F. Natura ecologia piante alimentazione salute erbe
e fiori societa' cooperativa», con  sede  in  Roma,  (codice  fiscale
12459531005), e' sciolta per  atto  d'autorita'  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile.