IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  «Nuove  norme  sul
procedimento   amministrativo»   e   successive   modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica  (CTS),  reso
nella seduta del 6-8 novembre 2019; 
  Visto il parere  della  Commissione  tecnico-scientifica,  espresso
nella  seduta  del  14-16  ottobre  2020,  la  quale   ha   approvato
l'introduzione di  una  scheda  unica  di  prescrizione  dei  farmaci
disease modifying di seconda linea per il trattamento della  sclerosi
multipla; 
  Tenuto  conto  della  avvenuta  condivisione  dei   contenuti   del
documento  con  le  aziende  titolari  delle  A.I.C.  relative   alle
specialita'  medicinali  sottoposte  alla  scheda   di   prescrizione
cartacea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n.
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Introduzione scheda di prescrizione cartacea 
 
  Per l'utilizzo delle specialita' medicinali a base  di  fingolimod,
natalizumab,  cladribina,  ocrelizumab,  alemtuzumab  indicati   come
farmaci disease modifying per la sclerosi multipla (SM) per linee  di
trattamento  successive  alla  prima,  e'  introdotta  la  scheda  di
prescrizione  cartacea  di  cui  all'allegato   1)   della   presente
determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.