IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la direttiva 2018/822/UE del Consiglio, del 25  maggio  2018,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; 
  Vista la direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24  giugno  2020,
che  modifica  la  direttiva  2011/16/UE,  per  affrontare  l'urgente
necessita' di rinviare determinati termini per la comunicazione e  lo
scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di
Covid-19; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, di recepimento
della citata direttiva 2018/822/UE del Consiglio, del 25 maggio 2018,
che all'art. 5, comma 2,  dispone  che:  «Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite, senza modificazioni  di
natura  sostanziale,  le  regole  tecniche  per  l'applicazione   del
presente  decreto,  ivi  compresa  l'ulteriore  specificazione  degli
elementi distintivi dei meccanismi medesimi ai sensi dell'Allegato 1,
nonche' i criteri in base  ai  quali  verificare  quando  i  suddetti
meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale.»; 
  Vista la legge  27  ottobre  2011,  n.  193,  recante  ratifica  ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del  1988  tra
gli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  ed   i   Paesi   membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e  lo  sviluppo  economico  -
OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in  materia  fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010; 
  Visto    l'accordo    multilaterale    tra    i    Paesi     membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di scambio automatico di informazioni  su  conti  finanziari,
per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio
automatico di informazioni (Common  Reporting  Standard),  firmato  a
Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni; 
  Vista la sezione 5 del citato accordo multilaterale, in  cui  viene
disposto che le informazioni scambiate sono soggette alle  regole  di
confidenzialita' e alle altre salvaguardie previste dalla convenzione
multilaterale sulla reciproca assistenza  amministrativa  in  materia
fiscale   del   1988,   comprese   le   disposizioni   che   limitano
l'utilizzazione delle informazioni scambiate; 
  Visto il modello per la comunicazione obbligatoria di  informazioni
per far  fronte  ai  meccanismi  di  elusione  del  Common  Reporting
Standard e alle strutture offshore opache (Model Mandatory Disclosure
Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures -
MDR), approvato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) l'8 marzo 2018 e richiamato dal considerando  n.  13
della direttiva 2018/822/UE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,   recante
l'attuazione della direttiva 2011/16/UE, relativa  alla  cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la   direttiva
77/799/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
dicembre 2015, di attuazione della legge 18 giugno  2015,  n.  95,  e
della direttiva 2014/107/UE  del  Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto  riguarda  lo
scambio automatico di informazioni nel settore fiscale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi, e successive modificazioni  e,  in  particolare,
l'art. 31-bis, il quale  prevede  che  l'Amministrazione  finanziaria
provvede allo scambio, con le altre Autorita' competenti degli  Stati
membri  dell'Unione  europea,  delle  informazioni   necessarie   per
assicurare il corretto accertamento delle imposte di  qualsiasi  tipo
riscosse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante  approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della direttiva  2005/60/CE,  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente  la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6  luglio  2002,  n.
137, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/532 della Commissione,
del 28 marzo 2019, che modifica il regolamento  (UE)  2015/2378,  per
quanto riguarda i formulari tipo, incluso il regime linguistico,  per
lo scambio automatico obbligatorio  di  informazioni  sui  meccanismi
transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione  al  trattamento  dei  dati  personali   da   parte   delle
istituzioni, degli organi  e  degli  organismi  dell'Unione  e  sulla
libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n.
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «promotore»: gli intermediari indicati all'art.  2,  comma  1,
lettera c), primo periodo, prima parte, del  decreto  legislativo  30
luglio 2020, n. 100; 
    b) «fornitore di servizi»: gli intermediari indicati all'art.  2,
comma 1, lettera  c),  primo  periodo,  seconda  parte,  del  decreto
legislativo 30 luglio 2020, n. 100; 
    c)  «vantaggio  extrafiscale»:  qualunque   vantaggio   economico
quantificabile  di  natura  non  fiscale  derivante  dal   meccanismo
transfrontaliero; 
    d)  «condizione  di  riservatezza»:  una  clausola  che   vincola
contrattualmente l'intermediario o il contribuente a non divulgare  a
terzi uno o piu' elementi del meccanismo commerciabile o su misura; 
    e) «conto finanziario»: un conto come definito dall'art. 1, comma
2, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
28 dicembre 2015; 
    f) «istituzione finanziaria»: un  soggetto  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 28 dicembre 2015; 
    g) «attivita' finanziaria»: un'attivita' come definita  dall'art.
1, comma 1, lettera l), del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 28 dicembre 2015; 
    h) «titolare del conto»: un soggetto di cui dall'art. 1, comma 2,
lettera s), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
dicembre 2015; 
    i) «persone che esercitano  il  controllo»:  i  soggetti  di  cui
dall'art.  1,  comma  2,  lettera  q),  del  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015; 
    l) «safe harbour»: un  regime  che,  in  relazione  a  specifiche
categorie  di  transazioni,  fissa  preventivamente  regole  certe  e
parametri minimi conformandosi ai quali le imprese non sono tenute ad
ulteriori oneri probatori previsti dalle disposizioni o dalla  prassi
in materia di prezzi di trasferimento; 
    m)  «beni  immateriali  di  difficile  valutazione»:  quei   beni
immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali  al  momento
del loro trasferimento tra imprese associate: 
      1) non esistono affidabili transazioni comparabili; 
      2) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei
flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal  bene  immateriale
trasferito o le assunzioni  utilizzate  nella  sua  valutazione  sono
altamente  incerte,  rendendo  difficile  prevedere  il  livello   di
profittabilita' complessiva finale del bene immateriale trasferito; 
    n) «cliente»: un soggetto che richiede, per se' o per altri, a un
intermediario una delle prestazioni indicate nell'art.  2,  comma  1,
lettera c, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100; 
    o) «entita'»: un'entita' come  definita  dall'art.  1,  comma  1,
lettera dd), del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
28 dicembre 2015; 
    p) «veicolo offshore  passivo»:  e'  un'entita'  che  non  svolge
un'attivita'   economica   sostanziale   supportata   da   personale,
attrezzature,  attivita'  e  locali  adeguati   ed   e'   costituita,
residente,  gestita,  controllata  o  stabilita  al  di  fuori  della
giurisdizione di residenza di almeno uno dei titolari effettivi delle
attivita' detenute dall'entita'; 
    q) «struttura offshore opaca»: un veicolo offshore passivo in cui
la  proprieta'  e'  ideata   in   modo   tale   da   non   consentire
l'identificazione accurata del titolare effettivo o da  far  apparire
che un soggetto non sia il  titolare  effettivo,  ovvero  un  veicolo
offshore passivo commercializzato quale mezzo idoneo a  conseguire  i
suddetti effetti. 
  2. Per quanto non definito al comma 1, si rinvia all'art. 2,  comma
1, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100.