IL DIRETTORE GENERALE 
                   del Dipartimento delle finanze 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  per i trasporti, la navigazione, 
                 gli affari generali ed il personale 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
    Visto il regio decreto 18  novembre  1923,  n.  2440,  contenente
«Nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita' generale dello Stato», e successive modificazioni; 
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  recante  il
«Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato», e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione
del testo del  codice  civile»  e  successive  modificazioni,  e,  in
particolare, gli articoli 822 e seguenti; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che ha  approvato  il
«Codice della navigazione» e successive modificazioni; 
  Visti,  in  particolare,  l'art.  692  del  predetto  codice  della
navigazione, che individua i beni appartenenti al demanio aeronautico
statale, nonche' il successivo art. 693, che prevede che  detti  beni
siano  assegnati  all'ENAC  in  uso  gratuito   per   il   successivo
affidamento in concessione al gestore aeroportuale; 
  Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, recante «Trasformazione in
ente  di  diritto  pubblico  economico   dell'azienda   autonoma   di
assistenza al volo per il traffico aereo generale» che ha previsto la
nascita  dell'Ente  nazionale  di  assistenza  al  volo   (ENAV),   e
successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, della predetta  legge  21
dicembre 1996, n. 665, il quale  ha  disposto  che  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  dei
trasporti e  della  navigazione  e  il  Ministro  della  difesa  sono
individuati  i  beni,  mobili  e  immobili,  che   costituiscono   il
patrimonio dell'ENAV; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997,  n.  250,  concernente
l'«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e  successive
modificazioni, ed in  particolare  l'art.  35,  che  ha  disposto  la
trasformazione dell'ENAV in societa' per azioni entro il 31  dicembre
2000; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia  di
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103 recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n.  96,  di  «Revisione
della  parte  aeronautica  del  codice  della  navigazione,  a  norma
dell'art. 2 della legge  9  novembre  2004,  n.  265»,  e  successive
modificazioni,  che,  tra  l'altro,  ha  ridefinito   le   competenze
dell'ENAV S.p.a. quale fornitrice dei servizi di navigazione aerea  e
l'ambito di competenze del gestore aeroportuale al quale e'  affidato
il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali; 
  Visto  il   decreto   interdirettoriale   14   novembre   2000   di
«Individuazione dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio
dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV)», ed in  particolare
l'allegato  F  al  medesimo,  recante  la  consistenza  dei  beni   -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  174
del 28 luglio 2001; 
  Visto il decreto interministeriale del 29 dicembre 2000, n. 704902,
che  ha  disposto  gli  effetti  della  trasformazione  dell'ENAV  in
societa' per azioni dal 1° gennaio 2001; 
  Considerato che si rende necessario retrocedere allo Stato  i  beni
non piu' strumentali alle finalita' istituzionali dell'ENAV S.p.a.; 
  Considerato che con decreto interdirettoriale  del  7  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  159
del 9 luglio 2013, i beni  inerenti  gli  impianti  di  aiuto  visivo
luminoso (AVL) insistenti sugli aeroporti di  Milano  Linate,  Milano
Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo Orio al Serio,  Bolzano  e  Venezia
Tessera sono stati oggetto di retrocessione al demanio pubblico dello
Stato - ramo  trasporti  -  aviazione  civile,  e  assegnati  in  uso
gratuito all'E.N.A.C., in quanto non ulteriormente  strumentali  alle
finalita' istituzionali di ENAV S.p.a; 
  Considerato che con il citato decreto interdirettoriale del 7 marzo
2013 si e' inoltre provveduto a trasferire al patrimonio dello Stato,
per la consegna dall' ENAV S.p.a. all'Agenzia  del  demanio,  i  beni
riguardanti le aree extra sedime aeroportuale di Coccia  di  Morto  e
Cima  Grappa,  in  quanto  non  piu'   strumentali   alle   finalita'
istituzionali dell'ENAV S.p.a., ne' a quelle del trasporto aereo; 
  Considerata la nota dell'ENAC prot. n. 114427 del  7  ottobre  2019
con la quale l'ente ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti che, all'esito delle attivita'  del  gruppo  di  lavoro
congiunto costituito da ENAC ed ENAV S.p.a., e' stata  effettuata  la
ricognizione degli ulteriori beni non  piu'  strumentali  ai  compiti
istituzionali dell'ENAV S.p.a. relativamente agli aeroporti  di  Bari
Palese, Foggia G. Lisa, Grottaglie, Napoli Capodichino, Palermo Punta
Raisi,   Bologna   Borgo   Panigale,   Firenze   Peretola,    Catania
Fontanarossa, Torino Caselle, Genova  Sestri,  Lamezia  Terme,  Olbia
Costa Smeralda,  Milano  Linate,  Milano  Malpensa,  Roma  Fiumicino,
Bergamo Orio al Serio, Bolzano,  Venezia  Tessera,  Albenga,  Alghero
Fertilia, Ancona Falconara,  Crotone,  Forli',  Genova,  Pantelleria,
Parma, Perugia S. Egidio, Pescara, Reggio Calabria, Roma Urbe, Ronchi
dei Legionari, e sono state  definite  le  modalita'  di  imputazione
nella tariffa di ENAV del valore di ammortamento residuale  dei  beni
oggetto  di  retrocessione  alla  data  di  emanazione  del  presente
decreto, nonche' dei costi di gestione e manutenzione  sopportati  da
ENAV nel  periodo  transitorio  di  cui  all'art.  2.2  del  presente
decreto; 
  Considerato che il citato  gruppo  di  lavoro  congiunto  ENAC/ENAV
S.p.a ha specificato in apposite schede - individuate dal numero 1 al
numero 19 - i beni e le aree da retrocedere; 
  Considerate  le  risultanze  delle  riunioni  tenutesi  presso   il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  per  la  definizione
della procedura da porre in essere per la retrocessione di detti beni
e dette aree; 
  Ravvisata  la  necessita'  e  l'urgenza  di  provvedere   a   detta
retrocessione dei beni e delle aree,  affinche'  i  medesimi  possano
rientrare nella disponibilita' dello Stato e  contestualmente  essere
assegnati in uso gratuito all'ENAC, per il conseguente affidamento in
concessione al gestore aeroportuale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   1. I beni e le aree costituenti i sistemi di aiuto visivo luminosi
(AVL)  di  proprieta'  di  ENAV,  ricadenti  all'interno  del  sedime
aeroportuale  degli  aeroporti  di  Bari  Palese,  Foggia  G.   Lisa,
Grottaglie, Napoli Capodichino, Palermo Punta  Raisi,  Bologna  Borgo
Panigale, Firenze Peretola,  Catania  Fontanarossa,  Torino  Caselle,
Genova Sestri, Lamezia Terme,  Olbia  Costa  Smeralda,  di  cui  alla
sezione 1 delle schede numeri da  1  a  12  di  cui  all'allegato  A,
facente parte integrante del presente decreto,  in  quanto  non  piu'
strumentali  alle  finalita'  istituzionali  dell'ENAV  S.p.a,   sono
retrocessi al demanio pubblico dello Stato, ramo aeroportuale -  c.f.
97905260580 - senza  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  per
l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art.  693  del
codice  della  navigazione  e  dell'art.  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e per il contestuale aggiornamento
dello stato di consistenza dei  beni  oggetto  delle  convenzioni  di
concessione  aeroportuale  sottoscritte  da  ENAC   con   i   gestori
aeroportuali dei ridetti scali. 
  2. I beni e le aree di proprieta' di ENAV ricadenti all'interno del
sedime aeroportuale degli aeroporti di Bari Palese, Foggia  G.  Lisa,
Grottaglie, Napoli Capodichino, Palermo Punta  Raisi,  Bologna  Borgo
Panigale, Firenze Peretola,  Catania  Fontanarossa,  Torino  Caselle,
Genova Sestri, Lamezia Terme, Olbia Costa Smeralda, Milano  Linate  e
Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo Orio al Serio,  Bolzano  e  Venezia
Tessera, di cui alla sezione 2 delle schede numeri da 1 a 18  di  cui
all'allegato A, facente parte integrante  del  presente  decreto,  in
quanto non piu' strumentali alle  finalita'  istituzionali  dell'ENAV
S.p.a.,  sono  retrocessi  al  demanio  pubblico  dello  Stato,  ramo
aeroportuale - c.f. 97905260580 - senza oneri a carico della  finanza
pubblica, per l'assegnazione  in  uso  gratuito  all'ENAC,  ai  sensi
dell'art. 693 del codice della navigazione e dell'art.  8,  comma  2,
del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e per  il  contestuale
aggiornamento dello stato  di  consistenza  dei  beni  oggetto  delle
convenzioni di concessione aeroportuale sottoscritte da  ENAC  con  i
gestori aeroportuali dei ridetti scali. 
  3. Le aree di proprieta' di ENAV ricadenti all'interno  del  sedime
aeroportuale degli aeroporti di  Albenga,  Alghero  Fertilia,  Ancona
Falconara, Cagliari Elmas, Crotone, Cuneo Levaldigi, Forli',  Genova,
Pantelleria, Parma, Perugia S. Egidio, Pescara, Reggio Calabria, Roma
Urbe,  Ronchi  dei  Legionari,  di  cui   alla   scheda   numero   19
dell'allegato A, facente parte integrante del  presente  decreto,  in
quanto non piu' strumentali alle  finalita'  istituzionali  dell'ENAV
S.p.a. e non piu' interessate da infrastrutture ovvero  installazioni
di ENAV (ovvero aree libere), sono  retrocesse  al  demanio  pubblico
dello Stato, ramo aeroportuale - c.f. 97905260580  -  senza  oneri  a
carico della finanza pubblica, per  l'assegnazione  in  uso  gratuito
all'ENAC, ai sensi dell'art.  693  del  codice  della  navigazione  e
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.  250
e per il contestuale aggiornamento dello  stato  di  consistenza  dei
beni  oggetto   delle   convenzioni   di   concessione   aeroportuale
sottoscritte da ENAC con i gestori aeroportuali dei ridetti scali.