IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  12,  comma  1,  del   decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  disciplinante   l'accesso,
mediante concorso interno per titoli e superamento  di  un  corso  di
formazione professionale, alla qualifica di capo  squadra  del  ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco; 
  Considerato che, a norma del comma 7 del richiamato articolo 12 del
decreto legislativo n. 217 del 2005,  con  regolamento  del  Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie  dei  titoli
da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a  ciascuna  di
esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di
svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame  finale
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  «Disposizioni
in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di   polizia   e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi  dell'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di  riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche»,   e,   in
particolare, l'articolo 15, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, «Revisione  dei
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117
della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e
formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180  e  181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87,  «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88,  «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti
tecnici, a norma dell'articolo 64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo  64,  comma
4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2012,
n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  6
luglio 2007, n. 155; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007,  «Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236,
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per
l'accesso al ruolo dei capi squadra e  dei  capi  reparto  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi  delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai  pubblici
concorsi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni  tra  diplomi  di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; 
  Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto
delle modifiche introdotte  dai  richiamati  decreti  legislativi  29
maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018,  n.  127,  al  ruolo  dei  capi
squadra e dei capi  reparto,  per  quanto  attiene  ai  requisiti  di
accesso e alle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali; 
  Effettuata la concertazione, ai sensi dell'articolo  35,  comma  3,
lettera f), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  maggio
2008,  di  recepimento  dell'Accordo  sindacale  integrativo  per  il
personale non direttivo e non dirigente per il  comparto  Vigili  del
fuoco e Soccorso pubblico, con le Organizzazioni sindacali firmatarie
dell'Accordo  sindacale  per  il  triennio  2016-2018,  recepito  con
decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2018, n. 41; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  25
giugno 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota n. 10243 del 21 ottobre  2020  del  Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Modalita' di svolgimento del concorso 
 
  1. Il presente regolamento  disciplina  il  concorso  interno,  per
titoli  e  superamento  di  un   successivo   corso   di   formazione
professionale, per l'accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco, ai sensi  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217. 
  2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento» e pubblicato  sul
sito  internet  istituzionale  www.vigilfuoco.it   Il   decreto,   in
conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica,  tra
l'altro, il numero complessivo dei posti  messi  a  concorso  per  il
personale non specialista e per i radioriparatori, le rispettive sedi
di servizio e il numero dei posti disponibili per ciascuna sede. 
  3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto  disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, ovvero mediante il  sistema  di  autenticazione  in  uso
presso il Dipartimento. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del  fuoco  a  norma  dell'art.  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del   decreto
          legislativo  6   ottobre   2018,   n.   127   (Disposizioni
          integrative e correttive al decreto legislativo  29  maggio
          2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al
          decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  concernente  le
          funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
          217, concernente  l'ordinamento  del  personale  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e  altre   norme   per
          l'ottimizzazione delle funzioni  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche»,   al
          decreto  legislativo  8  marzo  2006,   n.   139,   recante
          «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai
          compiti del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma
          dell'art. 11 della legge 29  luglio  2003,  n.  229»  e  al
          decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
          «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'art.  2  della  legge  30  settembre
          2004, n.  252)»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          novembre 2018, n. 258, S.O: 
              «Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra  e  dei
          capi reparto).  -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di  capo
          squadra avviene, nel limite dei  posti  disponibili  al  31
          dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli
          e  superamento  di  un  successivo  corso   di   formazione
          professionale, della  durata  non  inferiore  a  tre  mesi,
          riservato al personale che, alla predetta data, rivesta  la
          qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 
              2. Non e' ammesso al concorso di  cui  al  comma  1  il
          personale che abbia riportato, nel triennio  precedente  la
          data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
          domanda  di  partecipazione  al  concorso,   una   sanzione
          disciplinare pari o piu' grave della  sanzione  pecuniaria.
          Non e', altresi', ammesso  al  concorso  il  personale  che
          abbia  riportato  sentenza  irrevocabile  di  condanna  per
          delitto non colposo  ovvero  che  sia  stato  sottoposto  a
          misura di prevenzione. 
              3.   Per   l'ammissione   al   corso   di    formazione
          professionale,  a   parita'   di   punteggio,   prevalgono,
          nell'ordine, l'anzianita'  di  qualifica,  l'anzianita'  di
          servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
              4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine  del
          corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina
          a capo squadra nell'ordine  della  graduatoria  finale  del
          corso, con decorrenza giuridica dal  1°  gennaio  dell'anno
          successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
          e con decorrenza economica dal giorno successivo alla  data
          di conclusione del corso medesimo. 
              5.  L'assegnazione  dei  capi  squadra  alle  sedi   di
          servizio e' effettuata in relazione alle esigenze operative
          del  Corpo  nazionale  ed  alla  scelta  manifestata  dagli
          interessati,    nell'ambito     delle     sedi     indicate
          dall'amministrazione in proporzione alle  carenze  presenti
          negli organici. 
              6. Qualora, all'esito della  procedura  concorsuale  di
          cui al presente articolo, permangano rilevanti  carenze  di
          organico  nella  qualifica  di   capo   squadra   tali   da
          determinare criticita' nella funzionalita' del  dispositivo
          di soccorso, puo' essere espletato, ai fini della copertura
          delle suddette carenze e con le stesse modalita' di cui  al
          presente articolo, un concorso straordinario, anche su base
          provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica  cui  e'
          ammesso a  partecipare  il  personale  che  abbia  maturato
          complessivamente almeno dieci anni  di  effettivo  servizio
          nel ruolo dei vigili del fuoco. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso di cui al comma  1,  le  categorie
          dei titoli da ammettere  a  valutazione  e  i  punteggi  da
          attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la  composizione  della
          commissione esaminatrice, le modalita' di  svolgimento  del
          corso  di  formazione  professionale,   dell'esame   finale
          nonche' i  criteri  per  la  formazione  della  graduatoria
          finale.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, e' il seguente: 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
              2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai
          servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica  avviene  tramite  SPID.  Il  sistema  SPID  e'
          adottato  dalle  pubbliche  amministrazioni  nei  tempi   e
          secondo le modalita' definiti con  il  decreto  di  cui  al
          comma  2-sexies.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.
          3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti.
          L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso  ai
          propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto  il
          riconoscimento dell'utente esonera i predetti  soggetti  da
          un obbligo generale di  sorveglianza  delle  attivita'  sui
          propri siti, ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. 
              2-octies. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta di identita' elettronica  e  la
          carta nazionale dei servizi. 
              2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              3. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla  quale  i  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
          utilizzano esclusivamente le  identita'  digitali  ai  fini
          dell'identificazione  degli  utenti  dei   propri   servizi
          on-line.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  15,  comma  2,  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in
          materia di razionalizzazione delle funzioni  di  polizia  e
          assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213: 
              «Art. 15 (Personale che transita  nel  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco). - (Omissis). 
              2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento  di
          cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti  di  cui
          alla tabella A, dell'art.  12,  comma  1,  le  disposizioni
          vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale
          dei  Vigili  del  fuoco  in  materia  di  stato  giuridico,
          progressione in carriera e trattamento economico.». 
              -  Il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,
          «Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel
          rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo
          con i percorsi dell'istruzione e formazione  professionale,
          a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,  lettera  d),  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000, n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87, «Regolamento recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti professionali, a norma dell'art.  64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88, «Regolamento recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89, «Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          giugno 2010, n. 137, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          febbraio 2012 n. 64, «Regolamento  di  servizio  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2012, n. 118. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
          Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle  classi  delle
          lauree  universitarie»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
          Ricerca 16 marzo  2007,  «Determinazione  delle  classi  di
          laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 luglio 2007, n. 157, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007,
          n.  236,   «Regolamento   concernente   le   modalita'   di
          svolgimento dei concorsi per l'accesso al  ruolo  dei  capo
          squadra e dei capo reparto del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 13
          ottobre  2005,  n.  217»,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 dicembre 2007, n. 293. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  9  luglio   2009,
          «Equiparazione  tra  classi  delle  lauree  di  cui  all'ex
          decreto n. 509/1999 e classi delle  lauree  di  cui  all'ex
          decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della  partecipazione  ai
          pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          7 ottobre 2009, n. 233. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  9  luglio   2009,
          «Equiparazioni   tra   diplomi   di   lauree   di   vecchio
          ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
          509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,
          ai fini della  partecipazione  ai  pubblici  concorsi»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  35,  comma  3,  del
          decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  maggio  2008
          (Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          19 luglio 2008, n. 168, S.O.: 
              «Art. 35 (Concertazione). - (Omissis). 
              3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie: 
                a) definizione dei  criteri  sui  carichi  di  lavoro
          degli uffici; 
                b)  verifica  periodica  della  produttivita'   degli
          uffici; 
                c)   implicazioni   dei    processi    generali    di
          riorganizzazione dell'amministrazione; 
                d) criteri generali per l'ubicazione  delle  sedi  di
          servizio sub-provinciali, con  particolare  riferimento  ai
          distaccamenti insulari; 
                e) criteri generali per la promozione alle qualifiche
          superiori mediante scrutinio a ruolo aperto; 
                f)  criteri  generali  per   la   definizione   delle
          procedure di  selezione  interna  per  la  promozione  alle
          qualifiche superiori dello stesso  ruolo  o  per  l'accesso
          alle qualifiche iniziali di  ruolo  diverso  da  quello  di
          appartenenza,  ai  fini  dei  regolamenti  e  dei   decreti
          ministeriali previsti dal decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217; 
                g)  modalita'  di  applicazione  delle  normative  in
          materia di pari opportunita'; 
                h)  disciplina  del  rapporto  di  lavoro   a   tempo
          parziale,  ai  fini  dell'adozione  del   regolamento   del
          Ministro  dell'interno  previsto  dall'art.  144,   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
                i)  criteri  attuativi  dell'art.  134  del   decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217   (mutamento   di
          funzioni).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2018, n. 41, «Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  «Triennio  economico  e  normativo
          2016-2018», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2018, n. 100, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 64 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.