LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria (di seguito, «TUF»), e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva (UE)  2017/828  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2017 (di seguito «SHRD 2»), che  modifica  la
direttiva   2007/36/CE   per   quanto   riguarda    l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti; 
  Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, di  «Attuazione
della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
17 maggio 2017, che  modifica  la  direttiva  2007/36/CE  per  quanto
riguarda  l'incoraggiamento  dell'impegno  a  lungo   termine   degli
azionisti», il quale ha modificato, tra l'altro, l'art. 2391-bis  del
codice civile e alcune disposizioni  del  predetto  TUF  al  fine  di
consentire l'adeguamento della disciplina nazionale  alla  richiamata
normativa europea; 
  Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, di  «Attuazione
dell'art. 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per  quanto  riguarda
l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti  e  la
disciplina del sistema di governo societario»; 
  Visto l'art. 2391-bis, commi 1 e 2, del codice civile, che  demanda
alla potesta' regolamentare della Consob la definizione  di  principi
generali al fine  di  assicurare  la  trasparenza  e  la  correttezza
sostanziale  e  procedurale  delle  operazioni  con  parti  correlate
realizzate da societa' che fanno ricorso al mercato del  capitale  di
rischio, direttamente o tramite societa' controllate; 
  Visto, in particolare, il nuovo terzo comma del richiamato articolo
del codice civile, introdotto dal decreto legislativo n. 49/2019,  il
quale parimenti affida alla menzionata Autorita' l'individuazione  in
via regolamentare di ulteriori aspetti di dettaglio della  disciplina
al fine di conformare la normativa  nazionale  al  mutato  quadro  di
derivazione europea e nazionale; 
  Visto il regolamento recante disposizioni in materia di  operazioni
con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221  del
12 marzo 2010 (di seguito, «Regolamento sulle  operazioni  con  parti
correlate»), e successive modificazioni; 
  Considerata la necessita' di adeguare la disciplina  contenuta  nel
predetto regolamento alla SHRD  2  e  alle  previsioni  nazionali  di
recepimento  contenute  nel  decreto  legislativo  n.   49/2019   nel
rispetto,  ove  opportuno,  degli  elementi  di  flessibilita'   gia'
previsti  dalla  regolamentazione  nazionale   con   l'obiettivo   di
preservare, per quanto possibile, gli istituti previsti  dall'attuale
disciplina; 
  Considerata, inoltre,  l'opportunita'  di  valorizzare  nell'ambito
delle  modifiche  regolamentari  l'esperienza  applicativa   maturata
nell'attivita' di vigilanza; 
  Ravvisata  ulteriormente  l'esigenza  di  apportare  una   connessa
modifica nel regolamento recante  norme  di  attuazione  del  TUF  in
materia di mercati, adottato con delibera n. 20249  del  28  dicembre
2017 (di seguito, «Regolamento mercati»), e successive modificazioni,
con particolare riguardo ai termini per l'adeguamento ai requisiti di
governance prescritti dall'art. 16 del Regolamento mercati  da  parte
delle  societa'  quotate  che  vengono  sottoposte  a   direzione   e
coordinamento dopo la quotazione; 
  Considerata, altresi', l'esigenza  di  fornire  agli  operatori  un
congruo periodo per l'adeguamento ai  nuovi  obblighi  dettati  nella
riformata disciplina; 
  Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato  e
degli investitori, istituito con delibera  del  12  giugno  2018,  n.
20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento  di
consultazione pubblicato in data  31  ottobre  2019,  concernenti  le
modifiche del regolamento sulle operazioni con parti correlate e  del
Regolamento mercati; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12  marzo
  2010 recante  disposizioni  in  materia  di  operazioni  con  parti
  correlate 
 
  1. Il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con
parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,  e
successive modificazioni, e' modificato come segue: 
    a) all'art. 3, comma 1: 
      i)  nella  lettera  a),  le  parole  «dall'allegato   1»   sono
sostituite dalle seguenti:  «dai  principi  contabili  internazionali
adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento  (CE)
n. 1606/2002»; 
      ii) nella lettera c), la parola «eventualmente» e' soppressa  e
le parole «art. 13» sono sostituite dalle seguenti: «art. 4, comma 1,
lettera a)»; 
      iii) nella lettera h), secondo trattino, le parole «da societa'
di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «dal gestore»; 
      iv) nella lettera i), le parole  «dalle  sue  parti  correlate»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  parti   correlate   della
controparte»; 
      v) dopo  la  lettera  i),  e'  inserita  la  seguente:  «i-bis)
«amministratori coinvolti nell'operazione» e  «consiglieri  coinvolti
nell'operazione»: gli amministratori, i consiglieri di gestione o  di
sorveglianza che abbiano  nell'operazione  un  interesse,  per  conto
proprio o di terzi, in conflitto con quello della societa';»; 
    b) all'art. 4: 
      i) nel comma 1: 
        1) nella lettera a), dopo le parole  «previste  nell'allegato
3» sono aggiunte le seguenti: «, e le operazioni  di  importo  esiguo
fissando, per queste ultime, criteri differenziati in  considerazione
almeno della natura della controparte»; 
        2) dopo la lettera  e),  e'  inserita  la  seguente:  «e-bis)
stabiliscono le modalita' e i tempi con i quali gli amministratori  o
consiglieri indipendenti che esprimono pareri  sulle  operazioni  con
parti correlate: 
      i) ricevono informazioni in merito all'applicazione dei casi di
esenzione identificati ai sensi della lettera b) del presente  comma,
almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza. L'invio
di tali informazioni e' effettuato su base almeno annuale; 
      ii) verificano la corretta  applicazione  delle  condizioni  di
esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie  e
concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate  agli  stessi
ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera c), punto i);»; 
      ii) nel comma 8, dopo le parole «operazioni  con  le  medesime»
sono aggiunte le seguenti: «e comunicano in modo tempestivo eventuali
aggiornamenti». 
    c) all'art. 5: 
      i) nel comma 3, primo periodo, le parole «nel Titolo  II»  sono
sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»; 
      ii)  nel  comma  5,  le  parole  «pareri  di  amministratori  o
consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti»  sono  sostituite
dalle  seguenti:   «pareri   degli   amministratori   o   consiglieri
indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai  sensi  dell'art.
7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti  qualificati
come indipendenti di cui si sia  eventualmente  avvalso  l'organo  di
amministrazione» e dopo le parole «Con riferimento ai» e' inserita la
seguente: «predetti»; 
      iii) nel comma 6, secondo periodo, le parole  «nel  Titolo  II»
sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»; 
      iv) nel comma 8, lettera b), le parole «come definite ai  sensi
dell'art. 2427, secondo comma, del codice civile,» sono soppresse; 
    d) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora un'operazione
con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un  comunicato
ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014,  quest'ultimo
riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai  sensi
della predetta norma, almeno le seguenti informazioni: 
      a) la descrizione dell'operazione; 
      b) l'indicazione che  la  controparte  dell'operazione  e'  una
parte correlata e la descrizione della natura della correlazione; 
      c)  la  denominazione  o  il   nominativo   della   controparte
dell'operazione; 
      d) se  l'operazione  supera  o  meno  le  soglie  di  rilevanza
identificate  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,   lettera   a),   e
l'indicazione  circa  l'eventuale  successiva  pubblicazione  di   un
documento informativo ai sensi dell'art. 5; 
      e) la procedura che e' stata o sara' seguita per l'approvazione
dell'operazione e, in particolare, se la societa' si e' avvalsa di un
caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14; 
      f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso
contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.»; 
    e) all'art. 7, comma 1: 
      i) nella lettera a), dopo le parole «delle relative condizioni»
sono aggiunte le seguenti: «. Tale  parere  e'  allegato  al  verbale
della riunione del comitato»; 
      ii) nella lettera b), dopo le parole «di propria  scelta»  sono
aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica  preventivamente
l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle  relazioni  indicate
nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»; 
      iii) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:  «d-bis)  che
nelle societa' con azioni quotate in mercati  regolamentati,  qualora
l'operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione,  gli
amministratori coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione
sulla stessa;»; 
      iv) nella lettera g), primo periodo, le parole «nel Titolo II,»
sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II,»; 
    f) all'art. 8, comma 1: 
      i) nell'alinea, dopo le parole «lettere b), c),» e' inserita la
seguente: «d-bis),»; 
      ii) nella lettera b), dopo le  parole  «dallo  stesso  delegati
siano coinvolti» e' inserita  la  seguente:  «tempestivamente»  e  la
parola «tempestivo» e' sostituita dalla seguente: «aggiornato»; 
      iii)  nella  lettera  c),  dopo  le  parole  «indipendenti  non
correlati» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere e'  allegato  al
verbale della riunione del comitato»; 
    g)  l'art.  10  e'  sostituito  dal  seguente:   «1.   Ferme   le
disposizioni dell'art. 5 e la riserva di competenza a  deliberare  in
capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8,  comma  1,
lettera a) o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei  paragrafi
2 e 3 dell'allegato 2, le societa' quotate di minori  dimensioni,  le
societa' di recente quotazione e le societa' con azioni  diffuse  tra
il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni  di
maggiore rilevanza una procedura individuata  per  le  operazioni  di
minore rilevanza ai sensi dell'art. 7 ovvero ai sensi del paragrafo 1
dell'allegato  2.  Non  possono  avvalersi  delle  disposizioni   del
presente comma le societa' quotate controllate, anche indirettamente,
da una societa' italiana o  estera  con  azioni  quotate  in  mercati
regolamentati. 
  2. Le procedure vengono  adeguate  alle  disposizioni  derogate  ai
sensi  del  comma  1  entro   centottanta   giorni   dalla   chiusura
dell'esercizio in cui la societa' non possa  piu'  qualificarsi  come
societa' di  minori  dimensioni,  nel  caso  disponga  di  un  numero
sufficiente di  amministratori  o  consiglieri  indipendenti,  ovvero
entro  novanta  giorni   dal   primo   rinnovo   del   consiglio   di
amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla  chiusura
del medesimo esercizio, negli altri casi.»; 
    h) all'art. 11, comma 4, primo periodo, le parole «nel Titolo II»
sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»; 
    i) all'art. 13: 
      i) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
disposizioni  del  presente  regolamento  non   si   applicano   alle
operazioni deliberate dalle societa' e rivolte a tutti gli  azionisti
a parita' di condizioni, ivi inclusi: 
        a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al  servizio  di
prestiti obbligazionari  convertibili,  e  gli  aumenti  di  capitale
gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile; 
        b) le scissioni in senso  stretto,  totali  o  parziali,  con
criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; 
        c) le riduzioni del capitale  sociale  mediante  rimborso  ai
soci previste dall'art. 2445 del codice  civile  e  gli  acquisti  di
azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del testo unico.»; 
      ii) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del
presente regolamento non si  applicano  alle  operazioni  di  importo
esiguo identificate dalle societa' ai sensi  dell'art.  4,  comma  1,
lettera a).»; 
      iii) nel comma 3: 
        1) nella lettera b): 
          al punto i), dopo le  parole  «politica  di  remunerazione»
sono aggiunte le seguenti: «approvata dall'assemblea»; 
          il punto iii) e' soppresso; 
          il punto iv) e' sostituito dal seguente: «la  remunerazione
assegnata  sia  individuata  in  conformita'  con  tale  politica   e
quantificata sulla base di criteri  che  non  comportino  valutazioni
discrezionali»; 
        2) nella lettera c), il punto i) e' sostituito dal  seguente:
«le  societa'  comunicano  alla  Consob  e  agli   amministratori   o
consiglieri indipendenti che esprimono pareri  sulle  operazioni  con
parti correlate, entro il termine indicato nell'art. 5, comma  3,  la
controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni  che  hanno
beneficiato dell'esclusione nonche' le motivazioni per  le  quali  si
ritiene che  l'operazione  sia  ordinaria  e  conclusa  a  condizioni
equivalenti a  quelle  di  mercato  o  standard,  fornendo  oggettivi
elementi di riscontro;»; 
      iv) nel comma 6: 
        1) l'alinea e' sostituita dalla seguente: «Nei  casi  in  cui
l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba  essere
da  questa  autorizzata,  le   procedure   possono   prevedere,   ove
espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme
le disposizioni dell'art. 5 e la riserva di competenza  a  deliberare
in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.  8,  comma
1, lettera a), o in capo  al  consiglio  di  gestione  ai  sensi  dei
paragrafi 2 e 3  dell'allegato  2,  applicabili  alle  operazioni  di
maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate siano  concluse
in deroga a quanto disposto dall' art. 7  e  dalle  altre  previsioni
dell'art. 8 e dell'allegato 2, a condizione che:»; 
        2) nella lettera a), dopo le parole «ragioni di urgenza» sono
inserite le seguenti: «tempestivamente e, comunque,»; 
        3) nelle lettere d), primo periodo, ed  e),  le  parole  «nel
Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte  III,  Titolo
II»; 
    l) l'allegato 1 e' abrogato; 
    m) all'allegato 2: 
      i) nel paragrafo 1.1: 
        1) nella lettera a), dopo  le  parole  «relative  condizioni»
sono aggiunte le seguenti: «. Tale  parere  e'  allegato  al  verbale
della riunione del comitato»; 
        2) nella lettera b), dopo le parole «di propria scelta»  sono
aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica  preventivamente
l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle  relazioni  indicate
nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»; 
        3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:  «d-bis)  che
nelle societa' con azioni quotate in mercati  regolamentati,  qualora
l'operazione  sia  di  competenza  del  consiglio  di   gestione,   i
consiglieri coinvolti nell'operazione si  astengano  dalla  votazione
sulla stessa;»; 
      ii) nel paragrafo 2.1: 
        1) nella lettera b), dopo le parole  «dallo  stesso  delegati
siano coinvolti» e' inserita  la  seguente:  «tempestivamente»  e  la
parola «tempestivo» e' sostituita dalla seguente: «aggiornato»; 
        2) nella lettera c), dopo le parole «nella lettera  b)»  sono
aggiunte le seguenti: «. Tale parere e'  allegato  al  verbale  della
riunione del comitato»; 
        3) nella lettera d), secondo periodo, le parole  «nel  Titolo
II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»; 
      iii) nel paragrafo 2.2: 
        1) nella lettera  a),  dopo  le  parole  «il  consigliere  di
gestione indipendente  siano  coinvolti»  e'  inserita  la  seguente:
«tempestivamente»  e  la  parola  «tempestivo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «aggiornato»; 
        2) nella lettera b), dopo le  parole  «esperti  indipendenti»
sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso  consigliere  di  gestione  o
comitato  verifica  preventivamente  l'indipendenza   degli   esperti
tenendo  conto   delle   relazioni   indicate   nel   paragrafo   2.4
dell'allegato 4»; 
      iv) nel paragrafo 3.1: 
        1) nella lettera b), dopo le parole  «dallo  stesso  delegati
siano coinvolti» e' inserita  la  seguente:  «tempestivamente»  e  la
parola «tempestivo» e' sostituita dalla seguente: «aggiornato»; 
        2) nella lettera c), dopo le parole «indipendenti di  propria
scelta» sono aggiunte le seguenti: «.  Lo  stesso  comitato  verifica
preventivamente l'indipendenza  degli  esperti  tenendo  conto  delle
relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»; 
        3) nella lettera d), primo periodo, dopo le parole  «indicato
nella lettera  b).»  sono  inserite  le  seguenti:  «Tale  parere  e'
allegato al verbale della riunione del comitato.»; 
        4)  nella  lettera  e),  le  parole  «nel  Titolo  II»   sono
sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»; 
        5) dopo la lettera g), e' inserita la seguente:  «g-bis)  che
nelle  societa'  con  azioni  quotate  in  mercati  regolamentati   i
consiglieri coinvolti nell'operazione si  astengano  dalla  votazione
sulla stessa;»; 
    n) all'allegato 4: 
      i) nel paragrafo 2.4, il secondo  trattino  e'  sostituito  dal
seguente: «le valutazioni  effettuate  per  selezionare  gli  esperti
indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In
particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali
e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata,
le societa' da questa controllate, i soggetti che la controllano,  le
societa' sottoposte a comune  controllo  nonche'  gli  amministratori
delle predette societa'; (ii) la  societa',  le  societa'  da  questa
controllate, i soggetti che la controllano, le societa' sottoposte  a
comune controllo nonche' gli amministratori delle predette  societa',
prese in considerazione ai  fini  della  qualificazione  dell'esperto
come indipendente e le motivazioni per le quali tali  relazioni  sono
state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.
Le informazioni sulle  eventuali  relazioni  possono  essere  fornite
allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;»; 
      ii) nel paragrafo 2.8, secondo periodo, dopo le parole  «ovvero
si sono astenuti, specificando» sono inserite le seguenti:  «in  modo
dettagliato».