IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che,  ai  commi  26  e  27,
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di  politiche  di  coesione  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30  luglio
1999, n.  300,  ivi  inclusa  la  gestione  del  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'art.  61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma  dell'art.
16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4,  il
quale dispone che il citato Fondo per  le  aree  sottoutilizzate  sia
denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione  (di  seguito  FSC)  e
finalizzato a dare unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme
degli  interventi  aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale  che  sono
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse  aree  del
Paese; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche  amministrazioni,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare,
l'art. 10, che istituisce l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,
sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato, ripartendo le funzioni relative alla  politica
di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la  stessa
Agenzia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in attuazione del  citato  art.  10  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101; 
  Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo  di
programmazione 2014-2020, pari a  68.810  milioni  di  euro,  risulta
determinata come segue: 
    un importo pari a 43.848 milioni di euro,  inizialmente  iscritto
in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione  di  54.810
milioni di euro stabilita  dall'art.  1,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014); 
    un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli  anni
2020 e successivi dalla legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per  il  triennio  2017-2019»,  quale  rimanente
quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio; 
    un importo di 5.000 milioni di euro,  quale  dotazione  stanziata
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020»; 
    un importo di 4.000 milioni di euro,  quale  dotazione  stanziata
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021»; 
    un importo di 5.000 milioni di euro,  quale  ulteriore  dotazione
stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Considerato che la legge del 23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art.  1,
comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni  sull'utilizzo  del
FSC,  detta  ulteriori  disposizioni  per  l'utilizzo  delle  risorse
assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58 e successive  modificazioni,  e,  in  particolare,
l'art. 44, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi
di  programmazione,  vigilanza   ed   attuazione   degli   interventi
finanziati dal Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione»,  in  cui  e'
previsto, tra l'altro, che, al fine di  migliorare  il  coordinamento
unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con  le  risorse
nazionali  destinate  alle  politiche  di  coesione  dei   cicli   di
programmazione  2000-2006,  2007-2013   e   2014-2020,   nonche'   di
accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale,  regione
o citta' metropolitana titolare di  risorse  a  valere  sul  FSC,  in
sostituzione della pluralita' degli attuali  documenti  programmatori
variamente denominati e tenendo conto dello stato di attuazione degli
interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale
proceda,   sentite   le   amministrazioni   interessate,    ad    una
riclassificazione  di  tali   strumenti   al   fine   di   sottoporre
all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud  e  la
coesione   territoriale   un   unico   piano   operativo   per   ogni
amministrazione, denominato «Piano sviluppo e coesione»; 
  Visto il comma 7 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019, il quale dispone che, in sede di prima approvazione,  il  Piano
sviluppo e coesione possa contenere  sia  gli  interventi  dotati  di
progettazione esecutiva o con procedura  di  aggiudicazione  avviata,
sia  gli  interventi  che,  pur  non  rientrando   nella   precedente
casistica, siano valutati favorevolmente da  parte  del  Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e dell'Agenzia per  la  coesione  territoriale,  sentite  le
amministrazioni titolari delle risorse, in ragione della coerenza con
le «missioni»  della  politica  di  coesione  di  cui  alla  nota  di
aggiornamento del Documento di economia e  finanza  2019  e  con  gli
obiettivi strategici del nuovo  ciclo  di  programmazione  dei  fondi
europei,  fermo   restando   l'obbligo   di   generare   obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto, in particolare, l'art. 241 del citato  decreto-legge  n.  34
del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione  all'approvazione
da parte del CIPE dei piani di sviluppo e coesione di cui  al  citato
art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio
2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai  cicli
programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in  via
eccezionale destinate ad ogni tipologia  di  intervento  a  carattere
nazionale, regionale o locale  connessa  a  fronteggiare  l'emergenza
sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19,
in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita',  le
amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
programmi operativi dei fondi strutturali e di investimento  europei,
di seguito Fondi SIE, ai sensi  del  regolamento  (UE)  2020/460  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  30  marzo  2020  e   del
regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
23  aprile  2020;   inoltre,   nel   caso   si   proceda   attraverso
riprogrammazioni   di   risorse   FSC   gia'    assegnate,    procede
all'approvazione di tali riprogrammazioni la Cabina di regia  di  cui
all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, secondo le regole e le modalita'  di  riprogrammazione  previste
per il ciclo di programmazione 2014-2020.  Di  tali  riprogrammazioni
deve essere fornita apposita informativa al CIPE e  alle  Commissioni
parlamentari competenti da parte dell'autorita' politica delegata per
le politiche di coesione. 
  Visto, in particolare, l'art. 242 del citato  decreto-legge  n.  34
del 2020, che disciplina la  fattispecie  della  rendicontazione  sui
programmi  operativi  dei  Fondi  SIE  di  spese  emergenziali   gia'
anticipate  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  prevedendo,  tra
l'altro, che: 
    a) le risorse rimborsate  dall'Unione  europea  a  seguito  della
rendicontazione delle spese emergenziali gia' anticipate a carico del
bilancio dello Stato sono riassegnate alle stesse amministrazioni che
abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri  programmi
operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei  rispettivi  importi,
per  essere  destinate  alla  realizzazione  di  programmi  operativi
complementari, vigenti o da adottarsi; 
    b) nelle  more  della  riassegnazione  delle  risorse  rimborsate
dall'Unione europea,  tali  amministrazioni  possono  assicurare  gli
impegni gia' assunti in relazione ad  interventi  poi  sostituiti  da
quelli   emergenziali   a   carico   dello   Stato,   attraverso   la
riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti  di
cui al citato art. 44, comma 7, lettera c), del decreto-legge  n.  34
del 2019, previa apposita approvazione di  tali  riprogrammazioni  da
parte della Cabina di regia di cui al citato art. 1, comma 703  della
legge n. 190 del 2014, secondo le regole e le modalita' previste  per
il ciclo di programmazione 2014-2020, e la successiva informativa  al
CIPE; 
    c) qualora le risorse rivenienti dalla riprogrammazione di cui al
precedente capoverso siano inesistenti o insufficienti, e'  possibile
procedere attraverso nuove assegnazioni di  risorse  FSC  nei  limiti
delle  disponibilita'  attuali,  fermo  restando  che  tali   risorse
rientrano nella disponibilita' del Fondo nel  momento  in  cui  siano
rese disponibili le risorse rimborsate dall'Unione europea; 
    d) per le predette  finalita',  il  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale procede alla definizione  di  appositi  accordi
con le singole amministrazioni titolari dei programmi  operativi  dei
Fondi SIE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
con il  quale,  tra  l'altro,  il  dott.  Giuseppe  Luciano  Calogero
Provenzano e' stato nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2019 con il quale  al  Ministro  senza  portafoglio,  dott.
Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, e' stato  conferito  l'incarico
per il Sud e la coesione territoriale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2019, concernente la delega di funzioni al Ministro per  il
Sud e la  coesione  territoriale,  dott.  Giuseppe  Luciano  Calogero
Provenzano; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  Sud  e  la
coesione territoriale, prot. n.  1457-P  del  23  settembre  2020,  e
l'allegata nota informativa predisposta dal  competente  Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, concernente la riprogrammazione dell'importo di complessivi
48,09 milioni  di  euro  e  la  proposta  di  assegnare  risorse  FSC
2014-2020, non ancora programmate, per un importo di 38,69 milioni di
euro alla  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  ai  sensi  del
combinato disposto del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e dei citati articoli 241 e 242  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, nonche' del citato art. 1, comma 703, della legge  n.  190  del
2014, in attuazione dell'Accordo sottoscritto tra il Ministro per  il
Sud e la coesione territoriale e la Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia il 22 settembre 2020; 
  Considerato, in particolare, che: 
    a) per  finanziare  urgenti  misure  di  contrasto  all'emergenza
Covid-19,  la  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  ha  assunto
l'impegno a  riprogrammare  i  Fondi  SIE  (a  valere  sul  Programma
operativo regionale FSE) per l'importo complessivo di  48,09  milioni
di euro; 
    b) sul  predetto  importo,  la  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia intende destinare alla rendicontazione di spese  anticipate  a
carico dello Stato fino a 36,60 milioni di euro, ai sensi del  citato
art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020; 
    c) la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dispone  di  risorse
FSC riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge  n.
34 del 2019, pari a 9,40 milioni di euro, cosi'  come  risulta  dagli
esiti dell'istruttoria tecnica coordinata congiuntamente  dal  Nucleo
per la valutazione e l'analisi della programmazione del  Dipartimento
per le politiche di coesione e dal Nucleo  di  verifica  e  controllo
dell'Agenzia per la coesione territoriale, svolta  in  collaborazione
con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  generale
dello Stato -  Ispettorato  generale  per  i  rapporti  con  l'Unione
europea; 
  Considerato, in particolare, che la riprogrammazione dei Fondi  SIE
per un ammontare complessivo di 48,09 milioni di euro corrisponde  al
fabbisogno finanziario espresso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia ed indicato nel predetto Accordo sottoscritto,  sopra  citato,
al fine di assicurare copertura finanziaria agli impegni gia' assunti
dalla medesima Regione in relazione  agli  interventi/linee  d'azione
del Piano operativo regionale FSE  a  fronte  delle  risorse  europee
riprogrammate  nonche'  in  favore  di  nuovi   interventi   connessi
all'emergenza Covid-19; 
  Tenuto conto che in data 29 settembre  2020  la  Cabina  di  regia,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del
FSC 2014-2020 previste dal citato art.  1,  comma  703,  lettera  c),
della legge n. 190 del 2014, si e' espressa favorevolmente; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento  interno
del Comitato interministeriale per la programmazione economica»; 
  Vista la nota prot. n. 5265-P del 29  settembre  2020,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,  posta  a
base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta illustrata in seduta dal Ministro per il  Sud  e  la
coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
1. Riprogrammazione e nuova assegnazione di risorse del Fondo per  lo
sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia. 
  1.1  Per  le   finalita'   indicate   in   premessa,   nelle   more
dell'approvazione  del  Piano  sviluppo  e  coesione  della   Regione
autonoma   Friuli-Venezia   Giulia,   nel   prendere    atto    della
riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro  ai
sensi dell'art. 44 del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  si
dispone la nuova fra l'ammontare delle riprogrammazioni  operate  sui
programmi operativi regionali FESR  e  FSE  2014-2020  e  le  risorse
riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge  n.  34
del 2019. 
  1.2 In applicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  e,  in
particolare, commi 2 e 5 dell'art. 242, le risorse assegnate ai sensi
del precedente punto 1.1 ritornano nella disponibilita' del  FSC  nel
momento in cui siano rese disponibili, nel  programma  complementare,
le  risorse  rimborsate   dall'Unione   europea   a   seguito   della
rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad  un
importo massimo di 12,35 milioni di euro. 
  1.3 Secondo quanto previsto dall'art.  1,  comma  703,  lettera  l)
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'assegnazione  in  termini  di
competenza e' a valere sulle attuali disponibilita' del FSC 2014-2020
secondo il seguente profilo finanziario annuale in milioni di euro: 
 
=====================================================================
|   2021    |    2022   |    2023   |  2024   |  2025  |   Totale   |
+===========+===========+===========+=========+========+============+
|    8,98   |    9,16   |    6,35   |  3,92   |  0,67  |   29,08    |
+-----------+-----------+-----------+---------+--------+------------+
 
  Tale    profilo    finanziario    costituisce    limite    annuale,
compatibilmente con le disponibilita' di  cassa  del  Bilancio  dello
Stato, per i trasferimenti dal FSC alle amministrazioni competenti. 
  1.4 Dell'assegnazione disposta dalla  presente  delibera  si  tiene
conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo  di
riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno  e  del  20  per
cento al Centro-Nord, in relazione alla dotazione complessiva del FSC
2014-2020. 
 
2. Attuazione e monitoraggio degli interventi. 
  2.1 Gli interventi di cui alla presente delibera sono soggetti alle
regole di governance e alle modalita' di  attuazione  e  monitoraggio
del FSC 2014-2020. 
  2.2 La Regione Marche riferira' annualmente e,  in  ogni  caso,  su
specifica richiesta a questo  Comitato,  sullo  stato  di  attuazione
delle risorse assegnate e  sull'ammontare  delle  risorse  rimborsate
dall'Unione europea  a  seguito  della  rendicontazione  delle  spese
anticipate. 
 
    Roma, 29 settembre 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1475