IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19"   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  10,  lettera  s),  primo
periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  3
dicembre 2020, il  quale  prevede  che  «le  istituzioni  scolastiche
secondarie   di   secondo    grado    adottano    forme    flessibili
nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli  articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.
275, in modo che il  100  per  cento  delle  attivita'  siano  svolte
tramite il  ricorso  alla  didattica  digitale  integrata  e  che,  a
decorrere dal 7 gennaio 2021,  al  75  per  cento  della  popolazione
studentesca delle  predette  istituzioni  sia  garantita  l'attivita'
didattica in presenza»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la nota prot. n. 28290 del 22 dicembre 2020, con la quale  il
Ministero dell'istruzione ha  rappresentato  l'esigenza  di  «fissare
come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell'attivita'  didattica
in presenza, con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%,
in modo graduale»; 
  Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale  il
Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta  di  adozione  di
un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
  Vista la conseguente  intesa  sancita  dalla  Conferenza  unificata
(Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in  merito  al  documento
inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno
scolastico 2020-2021», come trasmesso dal  Ministero  dell'istruzione
con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del  richiamato  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, misure idonee a  garantire  la  graduale  riapertura  in
sicurezza dell'attivita' didattica in presenza; 
 
                              E m a n a 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 
 
  1.  Ai  fini  del  contenimento  dell'epidemia  da   COVID-19,   le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme
flessibili nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica,  ai  sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8
marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al  15  gennaio  2021,
sia garantita l'attivita' didattica in presenza al 50 per cento della
popolazione studentesca. La restante parte dell'attivita' e'  erogata
tramite la didattica digitale integrata.