IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
misure correttive alla  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E M AN A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre  2020,  n.
                 178, recante legge di bilancio 2021 
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' sostituito dal seguente: 
    «8. All'articolo 2 del  decreto-legge  5  febbraio  2020,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono
apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma  1,  dopo  la  parola  "spetta"  sono  inserite  le
seguenti: ", per le  prestazioni  rese  dal  1°  luglio  2020  al  31
dicembre 2020,"; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In vista  di  una
revisione  strutturale  del   sistema   delle   detrazioni   fiscali,
l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per  le  prestazioni
rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi: 
        a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 
        b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  35.000
euro ma non  a  40.000  euro;  la  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  40.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro."; 
      3) al  comma  3,  le  parole  "di  cui  al  comma  1",  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".».