IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la  direttiva  98/29/CE  del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Visto il regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  relativo  all'applicazione  di  alcuni  orientamenti  sui
crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Vista la comunicazione della commissione europea agli Stati  membri
sull'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del   trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del   credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); 
  Visto il regolamento delegato  UE  n.  727/2013  della  commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del  regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti  all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  recante
«Unificazione dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e riordino  delle  competenze  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica , a norma dell'art.
7 della legge 3 aprile 1997, n.  94»  ed  in  particolare  l'art.  1,
recante  «Attribuzioni  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica », il quale dispone che  «Nell'ambito  degli
indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE),  sulla  base  di  proposte   delle
amministrazioni  competenti   per   materia,   svolge   funzioni   di
coordinamento in materia di programmazione e  di  politica  economica
nazionale,  nonche'  di  coordinamento   della   politica   economica
nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in  particolare,
a: a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito
nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli  specifici
indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale,
delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli  obiettivi
prefissati,  tenuto  conto  anche  dell'esigenza  di  perseguire  uno
sviluppo sostenibile sotto il  profilo  ambientale,  ed  emanando  le
conseguenti direttive per la loro attuazione e per  la  verifica  dei
risultati»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143  recante
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.
59»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 95, recante «Attuazione della direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione  dei  crediti  all'esportazione   per   le   operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a.  sono  definite
con delibera del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  n.
143 del 1998; 
  Visto l'art.  6  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40
recante     «Misure     per     il     sostegno     all'esportazione,
all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese»; 
  Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 6 del decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  cosi'  come  modificato  dall'art.  2  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il quale prevede che  «SACE  S.p.a.
favorisce l'internazionalizzazione del settore  produttivo  italiano,
privilegiando gli  impegni  nei  settori  strategici  per  l'economia
italiana in termini  di  livelli  occupazionali  e  ricadute  per  il
sistema economico del  Paese,  nonche'  gli  impegni  per  operazioni
destinate a Paesi strategici per l'Italia, [...] e  che  gli  impegni
assunti  dalla  SACE   S.p.a.,   nello   svolgimento   dell'attivita'
assicurativa di cui al medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei
limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello  Stato
distintamente per le garanzie  di  durata  inferiore  e  superiore  a
ventiquattro mesi»; 
  Visto,  altresi'  i  commi  9-bis,  9-ter,  9-quater,  9-quinquies,
9-sexies, 9-septies e  9-octies  dell'art.  6  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, come modificato  dal  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40,  i  quali  definiscono  un  nuovo  modello  di  sostegno
pubblico all'esportazione, operativo a decorrere dal  1  gennaio  del
2021, e in tale quadro istituiscono tra l'altro, presso il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Comitato   per   il   sostegno
finanziario pubblico all'esportazione; 
  Visto, in particolare, il comma 9-bis dell'art. 6 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326,  cosi'  come  modificato  dall'art.  2  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il quale prevede che  «SACE  S.p.a.
assume  gli  impegni  derivanti  dall'attivita'  assicurativa  e   di
garanzia  dei  rischi  definiti  non  di  mercato   dalla   normativa
dell'Unione europea, di cui al comma 9, nella misura  del  dieci  per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno.  Il  novanta
per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato, in conformita'
al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'.», e inoltre  che
«la legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli
impegni da parte di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle
finaze, per conto dello Stato, sulla  base  del  piano  di  attivita'
deliberato dal  Comitato  per  il  sostegno  finanziario  pubblico  e
approvato da questo Comitato interministeriale per la  programmazione
economica»; 
  Visto  altresi'  il  comma  9-septies  dell'art.   6   del   citato
decreto-legge 30 settembre n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   come   modificato   dal
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ai sensi del quale «il Comitato per
il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, su proposta  della
SACE S.p.a., delibera il Piano  Annuale,  che  definisce  l'ammontare
progettato  di  operazioni  da   assicurare,   suddivise   per   aree
geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle  operazioni
da   sottoporre   all'autorizzazione    preventiva    del    Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma  9-ter,  nonche'  il
Sstema dei limiti di rischio - Risk Appetite  Framework  (di  seguito
«RAF»), che definisce, in linea con le migliori pratiche del  settore
bancario e assicurativo, la propensione  al  rischio,  le  soglie  di
tolleranza, con particolare  riguardo  alle  operazioni  che  possono
determinare  elevati   rischi   di   concentrazione   verso   singole
controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di  destinazione.
Il Piano Annuale e il RAF sono approvati, su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con  delibera  del
Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE)»; 
  Considerato che il Comitato per il  sostegno  finanziario  pubblico
all'esportazione, nella riunione dell'8 ottobre 2020, ha esaminato  e
deliberato, su proposta  della  SACE  S.p.a.,  il  Piano  annuale  di
attivita' e il sistema dei limiti rischio (Risk Appetite  Framework -
RAF) per l'anno 2021, cosi' come previsto dall'art. 6 comma  9septies
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalle legge 24 novembre 2003, n. 326, come  modificato
dal  decreto-legge  8   aprile   2020,   n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Considerata la proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, concernente l'approvazione con delibera, da parte  di
questo Comitato, del Piano annuale di attivita'  e  del  sistema  dei
limiti rischio (Risk Appetite Framework  - RAF) per l'anno 2021; 
  Vista la nota congiunta prot. DIPE n.  0006516-P  del  26  novembre
2020   predisposta   congiuntamente   dal   Dipartimento    per    la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  posta  a  base  dell'odierna  seduta   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica . 
 
                              Delibera: 
 
  1. Sono approvati il piano annuale di attivita' e  il  sistema  dei
limiti di rischio - Risk Appetite Framework (RAF) per l'anno 2021  ai
sensi dell'art. 6, comma 9-septies, del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  i
quali fissano, rispettivamente, gli impegni assicurativi di SACE  per
l'anno 2021 in 28 miliardi di euro, suddivisi in 3 miliardi  di  euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in  25  miliardi
di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, e il
limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.a. e
del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto  dello  Stato,
in 120 miliardi di euro. 
 
    Roma, 26 novembre 2020 
 
                                 Il Ministro dello sviluppo economico 
                                      con funzioni di Presidente      
                                              Patuanelli              
Il Segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1641