IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni
«Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n.  196  del  2009  che
definisce le amministrazioni pubbliche  ai  fini  della  applicazione
delle disposizioni in materia di finanza pubblica; 
  Visto l'art. 40 della citata legge n.  196  del  2009,  recante  la
«Delega  al  Governo  per  il  completamento  della  revisione  della
struttura del bilancio dello Stato» e, in particolare,  il  comma  2,
lettera e), che prevede per il bilancio dello Stato  l'adozione,  per
la spesa, delle  azioni  quali  componenti  del  programma  e  unita'
elementari del bilancio affiancate da un piano  dei  conti  integrato
che assicuri il loro raccordo alla classificazione della spesa  COFOG
(Classification  Of  the  Functions  of  the   Government)   e   alla
classificazione economica di terzo livello; 
  Visto il comma 2, lettera n) del citato art. 40 della legge n.  196
del 2009, che prevede, inoltre, l'affiancamento a  fini  conoscitivi,
al sistema di contabilita' finanziaria, di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale  funzionale  alla   verifica   dei   risultati
conseguiti dalle amministrazioni centrali incluse nel bilancio  dello
Stato; 
  Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che,
nelle more dell'attuazione della delega prevista dal citato  art.  40
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196  ed  al  fine  di  garantire
completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione  attraverso
la rilevazione puntuale dei costi, ha disposto l'obbligo per tutte le
amministrazioni   centrali   dello   Stato,   incluse   le    proprie
articolazioni  periferiche,  di  adottare,  a  decorrere  dal   2013,
scritture   puntuali   di   contabilita'    integrata    finanziaria,
economico-patrimoniale ed analitica  attraverso  sistemi  informativi
messi a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  90,  recante  il
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato,
con il quale si e' data attuazione alle delega di  cui  all'art.  40,
comma 1, della legge n. 196 del 2009, e in particolare l'art.  8  che
ha introdotto, dopo l'art. 38 della medesima legge, gli articoli  dal
38-bis al 38-sexies; 
  Visto l'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009, che prevede
l'adozione del  sistema  di  contabilita'  integrata  finanziaria  ed
economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato  e
dispone   che   l'ordinamento   finanziario   e    contabile    delle
amministrazioni  centrali  dello  Stato  si  conformi   ai   principi
contabili generali contenuti nell'allegato 1 alla medesima legge; 
  Visto l'art. 38-ter della citata legge n. 196 del 2009, che prevede
l'adozione del piano  dei  conti  integrato  per  le  amministrazioni
centrali dello Stato, tenuto conto del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.  132,  concernente
la  definizione  del  Piano   dei   conti   integrato   delle   altre
amministrazioni pubbliche non territoriali,  e,  in  particolare,  il
comma 3, che rinvia ad un apposito regolamento la  definizione  delle
voci e dei livelli minimi di articolazione del piano dei conti  e  il
successivo comma 4, che dispone che gli aggiornamenti del  piano  dei
conti sono adottati con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, anche a seguito della sperimentazione di cui  al  successivo
art. 38-sexies; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140 con cui si e' data attuazione
al comma 3 del citato art.  38-ter  della  legge  n.  196  del  2009,
concernente la  definizione  della  struttura  del  piano  dei  conti
integrato delle amministrazioni centrali dello Stato; 
  Visto l'art. 2 del medesimo regolamento, che introduce il piano dei
conti integrato, composto da tre  moduli:  piano  finanziario,  piano
economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'allegato
1 del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 3 del medesimo regolamento, che disciplina  i  livelli
nei quali si articolano i conti dei tre moduli del  Piano  dei  conti
integrato  in  relazione  alle  fasi  di   previsione,   gestione   e
rendicontazione; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del medesimo regolamento, che dispone  che
ciascuna  voce  del  piano  dei  conti  relativa  alla   contabilita'
finanziaria e' correlata alle corrispondenti voci del piano dei conti
relativo alla contabilita' economico-patrimoniale mediante schemi  di
collegamento predisposti dal Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato e pubblicati sul relativo sito internet istituzionale; 
  Visto l'art. 5  del  medesimo  regolamento,  che  dispone  che  gli
aggiornamenti del piano dei conti integrato che incidono sui  livelli
di articolazione di cui al precedente art. 3 sono  adottati  mediante
modifiche al regolamento stesso, mentre le altre modifiche  al  piano
dei  conti  integrato  sono  adottate  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.  38-ter,  comma  4,
della legge n. 196 del  2009,  anche  a  seguito  degli  esiti  della
sperimentazione di cui all'art. 38-sexies  della  legge  n.  196  del
2009; 
  Visto l'art. 38-sexies della citata legge  n.  196  del  2009,  che
prevede un'attivita' di sperimentazione della durata non superiore  a
tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo,  al
fine  di  valutare  gli  effetti  dell'adozione  della   contabilita'
integrata, del piano dei conti integrato e  del  suo  utilizzo  quale
struttura  di  riferimento  per  la  predisposizione  dei   documenti
contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle
azioni, di cui all'art. 25-bis, e della  codifica  della  transazione
contabile elementare, delegando il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze a disciplinare la sperimentazione con proprio  decreto  entro
trenta giorni  dalla  data  di  emanazione  del  regolamento  di  cui
all'art. 38-ter, comma 3; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  21
febbraio 2019, con il quale si e' disciplinata la sperimentazione  di
cui al citato art. 38-sexies della legge n. 196 del 2009, con avvio a
partire dal primo giorno del mese successivo alla  pubblicazione  del
decreto, ossia dal 2 maggio 2019, e, in particolare,  l'art.  6,  che
affida al Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  un
monitoraggio trimestrale della sperimentazione e la  predisposizione,
in sede di rendiconto, di una relazione annuale, da trasmettere  alla
Corte dei conti, in  merito  agli  esiti  della  sperimentazione  del
sistema di contabilita' integrata e del piano dei conti integrato, al
fine di valutare gli effetti dell'adozione e di individuare eventuali
criticita' e porre in essere le modifiche  necessarie  per  una  piu'
efficace disciplina della materia; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  7  agosto   1997,   n.   279,
«Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio  dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto  generale  dello  Stato»  che  all'art.  10  ha   previsto
l'introduzione del Sistema di contabilita'  economica  analitica  dei
costi delle amministrazioni per centri di costo, sulla base del Piano
dei conti allegato alla Tabella B del medesimo  decreto,  disponendo,
al comma 6, che questo puo' essere modificato o integrato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
66233 dell'8 giugno 2007, con il quale e' stato aggiornato  il  Piano
dei conti di cui alla Tabella B del citato decreto legislativo n. 279
del 1997; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
36678 del 7 maggio 2008, con il quale e' stato aggiornato il «Manuale
dei principi e delle regole contabili» del  sistema  di  contabilita'
economica analitica di cui al citato decreto legislativo n.  279  del
1997 che nella tabella  4  contiene,  tra  l'altro,  le  aliquote  di
ammortamento dei beni durevoli distinte in base alle voci  del  Piano
dei conti di cui alla Tabella B del decreto legislativo  n.  279  del
1997; 
  Visto l'art. 21, comma 11, lettera f) della citata legge n. 196 del
2009, che dispone che in allegato  a  ciascuno  stato  di  previsione
della spesa del disegno di legge di bilancio dello Stato sia allegato
il budget analitico dei costi, formulato secondo le  voci  del  piano
dei conti del sistema di contabilita' analitica, per programmi e  per
centri di costo; 
  Visto l'art. 33, comma 4-octies della citata legge n. 196 del 2009,
che dispone che il budget di cui all'art. 21, comma 11,  lettera  f),
e' aggiornato sulla base del disegno  di  legge  di  assestamento  e,
successivamente, sulla base delle eventuali  modifiche  apportate  al
medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare; 
  Visto l'art. 36, comma 5, della citata legge n. 196 del  2009,  che
dispone che in apposito allegato al rendiconto generale  dello  Stato
siano illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero,  con
i costi sostenuti rappresentati secondo le voci del piano  dei  conti
del sistema di contabilita' analitica, per programmi e per centri  di
costo; 
  Considerati i risultati del primo anno di sperimentazione del piano
dei  conti  integrato,  sintetizzati  nella  relazione  disposta  dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e  trasmessa  alla
Corte dei conti ai sensi del citato art. 6 del decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, nella quale  sono
state evidenziate, tra l'altro,  alcune  criticita'  ed  esigenze  di
modifica nella struttura del Piano dei conti integrato; 
  Considerata la necessita' di procedere ad  un  rafforzamento  delle
rilevazioni di contabilita' economico-patrimoniale in coerenza con  i
principi e le migliori pratiche nazionali ed internazionali  adottate
per questo tipo di rilevazioni contabili, anche al fine di  garantire
il pieno rispetto dei principi contabili generali di cui all'allegato
1 della legge n. 196 del 2009; 
  Considerata l'esigenza di assicurare l'uniformita' e la omogeneita'
di comportamento nel trattamento  delle  informazioni  economiche  da
parte delle amministrazioni centrali dello Stato,  e  la  conseguente
necessita' di procedere ad una  integrazione  e  convergenza  fra  le
rilevazioni di contabilita' economico-patrimoniale e gli  adempimenti
connessi alla formulazione del budget e del rendiconto analitico  dei
costi   delle   amministrazioni   centrali   dello   Stato   di   cui
rispettivamente all'art. 21, comma 11,  lettera  f)  e  all'art.  36,
comma 5 della legge n. 196 del 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento del modulo economico  e  del  modulo  patrimoniale  del
  Piano dei conti  integrato  delle  amministrazioni  centrali  dello
  Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre
  2018, n. 140 
 
  A partire dall'apertura  della  gestione  dell'esercizio  contabile
2021, i conti del modulo economico  e  del  modulo  patrimoniale  del
Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello  Stato
di cui, rispettivamente, agli allegati  1.2  e  1.3  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, sono aggiornati
e sostituiti dagli allegati 1.2 e 1.3 al presente decreto.