IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF»)  e  successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  1173/2018  del  25  luglio  2018  di
classificazione, ai sensi dell'art.  8,  comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537,  del  medicinale  per  uso  umano  «Amgevita»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 182 del 7 agosto 2018; 
  Vista la domanda presentata dalla societa'  Amgen  Europe  B.V.  in
data 19 dicembre 2019, con cui e' stata  chiesta  l'estensione  delle
indicazioni  terapeutiche  in  regime  di  rimborso  del   medicinale
«Amgevita» (adalimumab), della cui A.I.C. essa e' titolare; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella sua seduta dell'11-14 febbraio 2020; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua sedute del 24-26 novembre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti tutti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove  indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   AMGEVITA
(adalimumab): 
    «Idrosadenite suppurativa (HS) 
      "Amgevita" e' indicato  per  il  trattamento  dell'idrosadenite
suppurativa (acne inversa) attiva, di grado da moderato a severo,  in
adulti e adolescenti dai 12 anni di eta' con una risposta  inadeguata
alla terapia sistemica convenzionale per l'HS. 
    Uveite pediatrica 
      "Amgevita" e' indicato per il trattamento dell'uveite anteriore
pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai 2 anni di eta'  che
hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla  terapia
convenzionale  o  per  i  quali  la  terapia  convenzionale  non   e'
appropriata», 
  sono rimborsate come segue: 
  confezione: 20 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
siringa  preriempita  (vetro)  -  0,4  ml  (50  mg/ml)  -  1  siringa
preriempita - A.I.C. n. 045317017/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 213,71; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 352,71; 
  confezione: 40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
siringa  preriempita  (vetro)  -  0,8  ml  (50  mg/ml)  -  1  siringa
preriempita - A.I.C. n. 045317029/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 427,42; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 705,42; 
  confezione: 40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
siringa preriempita  (vetro)  -  0,8  ml  (50  mg/ml)  -  2  siringhe
preriempite - A.I.C. n. 045317031/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 854,84; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.410,84; 
  confezione: 40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
siringa preriempita  (vetro)  -  0,8  ml  (50  mg/ml)  -  4  siringhe
preriempite - A.I.C. n. 045317043/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.709,68; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.821,68; 
  confezione: 40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
siringa preriempita  (vetro)  -  0,8  ml  (50  mg/ml)  -  6  siringhe
preriempite - A.I.C. n. 045317056/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.564,52; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.232,52; 
  confezione: 40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
penna preriempita (vetro) (sureclick) - 0,8 ml (50 mg/ml) -  1  penna
preriempita - A.I.C. n. 045317068/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 472,42; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 705,42; 
  confezione: 40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
penna preriempita (vetro) (sureclick) - 0,8 ml (50 mg/ml) -  2  penne
preriempite - A.I.C. n. 045317070/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 854,84; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.410,84; 
  confezione: 40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
penna preriempita (vetro) (sureclick) - 0,8 ml (50 mg/ml) -  4  penne
preriempite - A.I.C. n. 045317082/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.709,68; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.821,68; 
  confezione: 40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
penna preriempita (vetro) (sureclick) - 0,8 ml (50 mg/ml) -  6  penne
preriempite - A.I.C. n. 045317094/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.564,52; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.232,52. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory su tutta la molecola,  da
praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, aggiuntivo a quello vigente, come da condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Le presenti condizioni negoziali devono intendersi  novative  delle
condizioni negoziali recepite con determina AIFA n.  1173  del  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 182  del  7
agosto 2018, che pertanto si estingue.