IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la  direttiva  98/29/CE  del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Visto il regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  relativo  all'applicazione  di  alcuni  orientamenti  sui
crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati  membri
sull'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del   credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); 
  Visto il regolamento delegato  UE  n.  727/2013  della  Commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del  regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti  all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  recante
«Unificazione  dei  Ministeri  del  tesoro  e  della   programmazione
economica e riordino delle competenze del Comitato  interministeriale
per la programmazione economica, a norma dell'art. 7  della  legge  3
aprile  1997,  n.  94»  ed,  in   particolare,   l'art.   1   recante
«Attribuzioni del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica» il quale dispone che «Nell'ambito degli indirizzi  fissati
dal Governo, il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE),  sulla  base  di  proposte  delle  amministrazioni
competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento  in  materia
di programmazione e  di  politica  economica  nazionale,  nonche'  di
coordinamento della politica economica  nazionale  con  le  politiche
comunitarie, provvedendo, in particolare, a: a) definire le linee  di
politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario  ed
internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli  obiettivi
prioritari di sviluppo economico  e  sociale,  delineando  le  azioni
necessarie per il conseguimento degli  obiettivi  prefissati,  tenuto
conto anche dell'esigenza  di  perseguire  uno  sviluppo  sostenibile
sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per
la loro attuazione e per la verifica dei risultati»; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
143, recante «Disposizioni in materia di commercio  con  l'estero,  a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni,  che  attribuisce  al
Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito
di definire con delibera le  operazioni  e  le  categorie  di  rischi
assicurabili da parte dell'Istituto per i  servizi  assicurativi  del
commercio estero (ora SACE S.p.a.), su  proposta  del  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora  Ministero
dell'economia e delle finanze), di concerto con  il  Ministero  degli
affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,  tenendo  anche
conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa  e  degli
indirizzi dell'Unione  europea  in  materia  di  privatizzazione  dei
rischi di mercato e  di  armonizzazione  dei  sistemi  comunitari  di
assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti  con  il  sostegno
dello Stato; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 95, recante «Attuazione della direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione  dei  crediti  all'esportazione   per   le   operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.a. sono definite  con
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  n.
143 del 1998; 
  Visto l'art.  6  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40
recante     «Misure     per     il     sostegno     all'esportazione,
all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese»; 
  Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 6 del decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  cosi'  come  modificato  dall'art.  2  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il quale prevede che  «SACE  S.p.a.
favorisce l'internazionalizzazione del settore  produttivo  italiano,
privilegiando gli  impegni  nei  settori  strategici  per  l'economia
italiana in termini  di  livelli  occupazionali  e  ricadute  per  il
sistema economico del  Paese,  nonche'  gli  impegni  per  operazioni
destinate a Paesi strategici per l'Italia.»; 
  Visti i commi 9-bis e 9-ter del predetto art. 6,  che  disciplinano
l'assunzione  da  parte  di  SACE  S.p.a.  degli  impegni   derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non  di
mercato in conformita' con la normativa dell'Unione europea,  di  cui
al comma 9; 
  Visto il comma 9-quater dell'art. 6 del decreto-legge 30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, cosi' come modificato dall'art. 2 del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, che prevede l'istituzione, a decorrere dal  2020,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai
sensi del medesimo art. 6; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  9-quinquies  dell'art.  6  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  cosi'  come
modificato dall'art. 2  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,  che
prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE  S.p.a.
determinino con  convenzione,  di  durata  decennale,  approvata  con
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, e  sottoposta  alla  registrazione  della  Corte  dei
conti, la disciplina delle garanzie concesse ai sensi dei commi 9-bis
e 9-ter del medesimo articolo nonche' delle modalita' di gestione  da
parte di SACE  S.p.a.  del  fondo  cui  al  comma  9-quater  e  delle
modalita' di trasferimento al MEF dei premi riscossi da  SACE  S.p.a.
per conto di questo; 
  Considerato  lo  schema  di  convenzione  elaborato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze e SACE S.p.a. in ottemperanza a  quanto
previsto dal comma  9-quinquies  dell'art.  6  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  cosi'  come  modificato  dall'art.  2  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  trasmesso,  previa  l'intesa
raggiunta tra le due amministrazioni; 
  Considerata l'intesa raggiunta  tra  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze ed il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale con la quale hanno richiesto  l'iscrizione  all'ordine
del giorno dei lavori di questo Comitato della  proposta  concernente
l'approvazione  della  convenzione  redatta  ai   sensi   del   comma
9-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
della delibera CIPE 28 novembre 2018,  n.  82,  recante  «Regolamento
interno   del   Comitato   interministeriale   della   programmazione
economica»; 
  Vista la nota  prot.  DIPE  n.  0006516-P  del  26  novembre  2020,
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
e posta a base della odierna seduta del Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
  1. E' approvata la convenzione tra  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e SACE S.p.a. redatta ai sensi e per gli effetti di cui
al comma 9-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40. 
 
    Roma, 26 novembre 2020 
 
                                 Il Ministro dello sviluppo economico 
                                      con funzioni di Presidente      
                                              Patuanelli              
 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1656