IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                           AMMINISTRAZIONE 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino della  medicina  penitenziaria  a
norma della legge 30 novembre 1998, n. 419; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento
dal   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, delle risorse finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9,  come  modificato
dal  decreto-legge  25   marzo   2013,   n.   24,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, e dal decreto-legge
31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
maggio 2014, n. 81, che, al comma 1 del medesimo articolo prevede  il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari e al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data  di  chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto l'art. 3-ter, comma 5 del citato decreto-legge  che,  per  la
realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in  deroga
alle disposizioni relative al contenimento della spesa del personale,
le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  comprese
quelle che hanno  sottoscritto  i  piani  di  rientro  dai  disavanzi
sanitari, previa valutazione  e  autorizzazione  del  Ministro  della
salute, acquisita di concerto con il Ministro per la  semplificazione
e la pubblica amministrazione e il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche  ai
percorsi terapeutico  riabilitativi  finalizzati  al  recupero  e  al
reinserimento  sociale  dei  pazienti  internati  provenienti   dagli
ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto  l'art.  3-ter,   comma   6,   terzo   periodo   del   citato
decreto-legge, secondo il quale gli specifici programmi regionali  di
utilizzo  delle  risorse  stanziate  per  la   realizzazione   e   la
riconversione delle strutture destinate ad accogliere  le  persone  a
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia, prevedono, oltre  agli  interventi  strutturali,  attivita'
«volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei  percorsi
terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi  e
impegni  precisi  per  il  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte  le  persone  internate
per le quali l'autorita' giudiziaria abbia gia' escluso o escluda  la
sussistenza della pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende
sanitarie  locali  di  presa  in  carico  all'interno   di   progetti
terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto  alle
cure e al reinserimento sociale, nonche' a favorire  l'esecuzione  di
misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale  psichiatrico
giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»; 
  Visto l'art. 3-ter, comma 7 del piu'  volte  citato  decreto-legge,
che prevede che «Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,  nonche'  degli  oneri
derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma 6, e' autorizzata
la spesa nel limite massimo complessivo di 38  milioni  di  euro  per
l'anno 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2013
...»; 
  Vista la delibera CIPE n. 143 del 21 dicembre 2012, di approvazione
del riparto tra le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 38.000.000  a  valere
sulle disponibilita' di parte corrente a carico del  Fondo  sanitario
nazionale 2012; 
  Vista la delibera CIPE n. 15 dell'8 marzo 2013, di approvazione del
riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
per un importo complessivo pari a  euro  55.000.000  a  valere  sulle
disponibilita'  di  parte  corrente  a  carico  del  Fondo  sanitario
nazionale 2013; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  23  maggio  2013,  n.  57,  che,  nel
disporre la proroga al 1° aprile 2014 del  termine  per  la  chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che  agli  oneri
conseguenti si provveda, nel limite di euro 4,5 milioni per il 2013 e
di euro 1,5 milioni per il 2014, mediante la corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3-ter, comma 7 del
decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  autorizzando  altresi'  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  ad  apportare,  con  proprio
decreto, la conseguente  rideterminazione  proporzionale  al  riparto
delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad
euro 55 milioni, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo  2014,  n.
55,  che  ridetermina  proporzionalmente  in  riduzione  gli  importi
assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento  e  Bolzano
di  cui  alla  delibera  CIPE  dell'8  marzo  2013,  per  un   valore
complessivamente pari a euro 4.500.000; 
  Preso atto che la delibera CIPE del 21 dicembre 2012  assegna  alla
Regione Campania un importo pari a  euro  4.017.721  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2012 e che  la  delibera
CIPE dell'8 marzo 2013 assegna alla medesima regione un importo  pari
a euro 5.815.123 a valere sulle disponibilita'  del  Fondo  sanitario
nazionale 2013, rideterminato in euro 5.339.340  dal  citato  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013; 
  Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre
2013 che,  al  fine  di  agevolare  la  presentazione  dei  programmi
regionali e di valutarne la coerenza con  gli  obiettivi  individuati
dalle  disposizioni  normative,  fornisce  le  indicazioni   per   la
formulazione del programma degli interventi da realizzare; 
  Visto l'art. 36 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183.»; 
  Visto il decreto del commissario ad acta per  la  prosecuzione  del
rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n.  104  del  30
settembre 2014 recante «Adeguamento del Programma per il  superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari in  attuazione  della  Regione
Campania» con il quale viene  approvato  il  «Programma  di  utilizzo
delle risorse di parte corrente per  il  superamento  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9,
art. 3-ter»; 
  Visto i decreti dirigenziali n. 55 del 2016, n. 211 del 2017, n. 39
del 2018 e, da ultimo, n. 55  del  12  dicembre  2018  che  revoca  i
precedenti decreti e approva, in attuazione del decreto commissariale
30 settembre 2014, n. 104, il «Programma regionale di utilizzo  delle
risorse  di  parte  corrente  per  il  superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9,
art. 3-ter»; 
  Preso atto che il  predetto  programma  approvato  con  il  decreto
dirigenziale n. 55 del 12 dicembre 2018, prevede la realizzazione  di
interventi volti a: 
  potenziare i servizi territoriali per la salute mentale; 
  attuare  progetti  terapeutico-riabilitativi  individuali   per   i
pazienti dimessi dall'ospedale psichiatrico giudiziario; 
  garantire il funzionamento delle sezioni psichiatriche interne agli
istituti penitenziari; 
  garantire il funzionamento delle strutture  residenziali  sanitarie
per l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva (REMS)  mediante
l'assunzione di personale, in  deroga  alle  normative  nazionali  in
materia di contenimento della spesa di personale; 
  Considerato che il predetto  programma  risulta  coerente  con  gli
indirizzi forniti dal Ministero della salute con la nota prot.  27635
del 29 ottobre 2013, come risulta dalla attestazione riportata  nella
scheda di cui all'allegato 1 al presente  decreto,  sottoscritta  dal
direttore   dell'Ufficio   V   della   Direzione    generale    della
programmazione sanitaria del Ministero della salute e  dal  dirigente
psicologo designato dal  direttore  della  Direzione  generale  della
prevenzione del Ministero della salute; 
  Preso atto che il medesimo programma prevede,  per  lo  svolgimento
delle attivita' ivi descritte, l'assunzione in deroga  del  personale
indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' autorizzata l'assunzione in  deroga  del  personale  indicato
nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto, in  attuazione
del  programma  della   Regione   Campania   adottato   con   decreto
dirigenziale n. 55 del 12 dicembre 2018, recante «Programma regionale
ex DCA 104/2014 di utilizzo delle risorse di parte  corrente  per  il
superamento  degli  ospedali  psichiatrici   giudiziari,   ai   sensi
dell'art. 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9», che  prevede  la
realizzazione di  interventi  per  un  importo  complessivo  di  euro
9.357.061, di  cui  euro  4.017.721  a  valere  sulle  disponibilita'
finanziarie dell'anno  2012  e  di  euro  5.339.340  a  valere  sulle
disponibilita' finanziarie dell'anno 2013, specificati  nella  scheda
di sintesi di cui all'allegato 1 al presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 luglio 2020 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                     Il Ministro per la pubblica 
                           amministrazione 
                               Dadone 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1979