LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252  (di  seguito:
decreto   n.   252/2005),   recante   la   disciplina   delle   forme
pensionistiche complementari; 
  Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n.  252/2005
che attribuisce alla  COVIP  lo  scopo  di  esercitare  la  vigilanza
prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo  la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la  sana  e  prudente
gestione e la loro solidita'; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera a), del decreto n.  252/2005  che
attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni  che,  al
fine  di  garantire  il  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,
comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche  complementari
devono  soddisfare  per  potere  essere  ricondotte  nell'ambito   di
applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'albo; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera  g),  del  decreto  n.  252/2005,
nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare,
tenendo presenti le disposizioni in  materia  di  sollecitazione  del
pubblico risparmio, le modalita' di offerta al pubblico di  tutte  le
forme pensionistiche complementari; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
Codice del consumo; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005,  n.  262  (di  seguito:  legge  n.
262/2005); 
  Visto in particolare, l'art. 25, comma 3, della legge  n.  262/2005
che prevede  che  le  competenze  in  materia  di  trasparenza  e  di
correttezza   dei   comportamenti   sono   esercitate   dalla   COVIP
compatibilmente  con  le  disposizioni  per  la  sollecitazione   del
pubblico risparmio; 
  Visto il regolamento COVIP del 25 maggio 2016  sulle  modalita'  di
adesione alle forme pensionistiche complementari; 
  Vista la deliberazione COVIP del 22 dicembre  2020,  con  la  quale
sono state  adottate  le  «Istruzioni  di  vigilanza  in  materia  di
trasparenza»; 
  Rilevata  l'esigenza,  alla  luce  delle  novita'  contenute  nelle
Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di  aggiornare  le
disposizioni  COVIP  sulle  modalita'  di  raccolta  delle   adesioni
mediante adozione di un nuovo regolamento, in sostituzione di  quello
del 25 maggio 2016; 
  Ritenuto di  non  dover  sottoporre  la  presente  deliberazione  a
pubblica consultazione, in quanto volta meramente  ad  aggiornare  le
disposizioni COVIP sulle modalita' di raccolta  delle  adesioni  alle
novita'  contenute  nelle  Istruzioni  di  vigilanza  in  materia  di
trasparenza,  adottate  in  data  odierna  a  seguito   di   pubblica
consultazione; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
  INDICE 
  Capo I - Disposizioni generali 
  Art. 1. (Ambito di applicazione) 
  Art. 2. (Definizioni) 
  Capo II - Raccolta delle adesioni 
  Art. 3. (Modalita' di raccolta delle adesioni) 
  Art. 4. (Adesione ai fondi pensione negoziali/preesistenti) 
  Art. 5. (Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP) 
  Art. 6. (Adesioni che conseguono al conferimento tacito del  TFR  e
altre modalita' di adesione) 
  Art. 7. (Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle
forme pensionistiche complementari) 
  Capo  III -  Raccolta  delle  adesioni   a   forme   pensionistiche
complementari mediante sito web 
  Art. 8. (Ambito di applicazione) 
  Art. 9. (Procedura per il collocamento mediante sito web) 
  Art. 10. (Adesione) 
  Art. 11. (Diritto di recesso) 
  Capo IV - Disposizioni finali 
  Art. 12. (Entrata in vigore e abrogazioni) 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica con riferimento alle seguenti
forme pensionistiche complementari, qualora siano  aperte,  anche  in
relazione a singole sezioni, alla raccolta di nuove adesioni: 
    a) fondi pensione negoziali; 
    b) fondi pensione aperti; 
    c) piani individuali pensionistici (PIP); 
    d) fondi pensione preesistenti di cui all'art. 20, comma  1,  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:  decreto  n.
252/2005) in regime di contribuzione definita, o con  una  sezione  a
contribuzione definita. 
  2. Gli articoli 3, 6, 8, 9, 10 e 11  del  presente  regolamento  si
applicano inoltre, in quanto compatibili, alle  forme  pensionistiche
dell'Unione europea, di cui all'art. 15-ter del decreto n.  252/2005,
con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.