Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 - 8 ottobre  2011
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Romagna» ed approvato il relativo  disciplinare
di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  295  -  20
dicembre 2011, con il quale  e'  stato  consolidato  il  disciplinare
della DOP «Romagna»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP,  con
il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della  DOP
dei vini «Romagna»; 
    Visto il decreto ministeriale 8 gennaio  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 - 25 gennaio  2019
e sul citato sito internet del Ministero - Sezione  qualita'  -  Vini
DOP e IGP, con il  quale  e'  stato  modificato  il  disciplinare  di
produzione della DOP dei vini «Romagna»; 
    Visto il decreto ministeriale 8  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 - 27 agosto  2019
e pubblicato  sul  citato  sito  internet  del  Ministero  -  Sezione
qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo modificato
il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna»; 
    Vista la  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea  n.  C18  del
20/01/2020,  concernente  la  pubblicazione  della  comunicazione  di
approvazione della modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del  Reg.
UE n. 33/ 2019, al disciplinare di  produzione  della  DOP  dei  vini
«Romagna», di cui al predetto decreto ministeriale 8 agosto 2019; 
    Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Emilia Romagna, su  istanza  del  Consorzio  tutela  Vini  di
Romagna con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la  modifica  del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna» nel  rispetto
della procedura di cui al  citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea,   e   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole  della  Regione  Emilia
Romagna; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP e  IGP  sulla  proposta  di  modifica  del  disciplinare  di
produzione della DOC dei vini «Romagna» relativamente all'inserimento
della categoria di prodotti vitivinicoli Vino  Spumante  di  Qualita'
(VSQ) per le tipologie Bianco Vino Spumante e Rosato Vino Spumante. 
    Considerato che ai sensi del citato reg. UE n.  33/2019,  entrato
in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche sono  considerate
«unionali» e come tali seguono l'analoga  procedura  stabilita  dalla
preesistente normativa  dell'Unione  europea  per  le  modifiche  non
minori e, pertanto, nelle more dell'adozione del nuovo decreto  sulla
procedura nazionale relativa alle domande di protezione delle  DOP  e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, sono da seguire  per  la
pubblicizzazione nazionale delle domande di modifiche  «unionali»  le
disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta  di  «modifica
unionale» del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Romagna». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, Via
XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di  posta
elettronica certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della predetta proposta.