Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime Regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale  testualmente  recita:  «All'art.  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Visto l'art. 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n.  104  del
2020, il quale proroga al 31 dicembre 2021 il termine per la gestione
commissariale»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge, il quale prevede
che «Il Commissario straordinario: 
    a) opera in stretto raccordo con il Capo del  Dipartimento  della
protezione civile, al fine di coordinare  le  attivita'  disciplinate
dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza  volti
al  superamento  dello  stato  di  emergenza  e   di   agevolare   il
proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusione
di quest'ultimo;  b)  coordina  gli  interventi  di  ricostruzione  e
riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I,
sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di  concessione  ed
erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla  fase  attuativa
degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5»; 
  Visto altresi' il comma 2, del citato art. 2, del decreto-legge  n.
189 del 2016, il quale prevede che, per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite, il Commissario straordinario provvede anche  a  mezzo  di
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Considerato che: 
    con  l'ordinanza  n.  24  del  12  maggio  2017  il   Commissario
straordinario ha provveduto all'assegnazione  dei  finanziamenti  per
gli  studi  di  microzonazione  sismica  di  livello  3   ai   comuni
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto  2016;  in  attuazione  della  predetta  ordinanza,  e'  stato
eseguito il piano di microzonazione sismica di livello 3 per i comuni
interessati dalla sequenza sismica 2016/2017 del Centro Italia; 
    i predetti piani di microzonazione sismica sono stati conclusi  e
validati da parte  del  Centro  per  la  microzonazione  sismica  del
Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito Centro MS), che ne  ha
curato il supporto ed il  coordinamento  scientifico,  in  attuazione
della Convenzione con il Commissario Straordinario sottoscritta il 17
maggio 2017; 
    con l'ordinanza n. 79 del 2019 sono state studiate le  condizioni
di stabilita'  di  trentaquattro  fenomeni  franosi  (distribuiti  in
venticinque comuni) che impedivano l'uso  di  quelle  aree  per  fini
insediativi; l'approfondimento completava gli studi di Microzonazione
Sismica di livello 3  per  le  aree  instabili  per  la  presenza  di
fenomenologie gravitative; 
    con l'ordinanza n. 83 del 2019, il Commissario  straordinario  ha
disposto ulteriori studi di approfondimento nell'ambito dei territori
dei comuni del cratere sismico del Centro Italia che rappresentano la
continuita' degli studi di microzonazione sismica  di  livello  3;  i
predetti studi di  approfondimenti  riguardano  le  faglie  attive  e
capaci nei Comuni di  Norcia,  Capitignano  e  Montereale,  Barete  e
Pizzoli, Ussita, Leonessa, Cittaducale, Rieti, Cantalice e Rivodutri; 
    al fine di adottare ogni misura utile a favorire ed accelerare la
ricostruzione pubblica e privata sul territorio e contrarre  i  tempi
del cronoprogramma dei predetti studi di  approfondimento  su  Faglie
Attive e Capaci (FAC), in data 3 ottobre 2020 e' stata stipulata  tra
il Commissario straordinario e l'Istituto nazionale  di  geofisica  e
vulcanologia  un  Accordo  di  collaborazione  scientifica   per   la
predisposizione di  uno  studio  scientifico  e  di  ricerca  per  la
ridefinizione delle zone di attenzione delle Faglie Attive  e  Capaci
individuate con gli studi di microzonazione sismica; 
    i dissesti censiti con le ordinanze sopra indicate in molti  casi
ricomprendono aree perimetrate nei Piani per l'assetto  idrogeologico
(PAI regionali, interregionale Tronto e nazionale Tevere) attualmente
facenti capo  all'Autorita'  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino
centrale (ABDAC); il territorio delle quattro regioni interessate dal
sisma  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria)  e'  caratterizzato  da
migliaia  di  fenomeni  gravitativi   (frane),   alcuni   dei   quali
determinano livelli di pericolosita' elevata  (P3)  e  molto  elevata
(P4); 
    il  livello  di  pericolosita'  attribuito  ai  fenomeni  franosi
presenti sul territorio di interesse  assume  un  ruolo  determinante
nella prospettiva della ricostruzione  implicando,  in  alcuni  casi,
limiti d'uso del territorio che possono interdire qualunque attivita'
antropica,  ad   eccezione   delle   opere   di   mitigazione   della
pericolosita', prevedendo implicitamente  la  delocalizzazione  degli
edifici o dei nuclei abitati danneggiati dal sisma; 
  Preso atto che: 
    sono in corso,  a  cura  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale
dell'Appennino  centrale,  le  procedure   di   redazione   dei   PAI
distrettuali che si completeranno  con  tempi  incompatibili  con  la
necessita'  di  assicurare  l'avvio  urgente   delle   attivita'   di
ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016; 
    si  rende  necessario   procedere   con   immediatezza   ad   una
rivalutazione della pericolosita' attribuita a ciascun  fenomeno  tra
quelli classificati P3 e P4, nonche' alla revisione dei perimetri PAI
del  territorio  del  cratere  sisma  2016,   attraverso   studi   di
verifica/approfondimento  che  consentiranno  l'aggiornamento   della
«Carta di pericolosita' da frana» per i territori dei 138 comuni  del
predetto cratere e  limitatamente  ai  fenomeni  interagenti  con  le
previsioni di ricostruzione; il quadro conoscitivo che ne  scaturira'
rappresentera'  l'aggiornamento  degli  scenari  di  pericolosita'  e
rischio dei PAI vigenti dopo gli eventi  sismici  del  2016-2017;  la
fase finale dell'iter amministrativo prevede l'Aggiornamento dei PAI,
nelle more del completamento delle attivita' di approvazione dei  PAI
distrettuali; 
  Dato atto che: 
    per la revisione degli areali a pericolosita'  da  frana  elevata
(P3)  e  molto  elevata  (P4)  interagenti  con  le   previsioni   di
ricostruzione   nei   comuni   interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e  con  la  finalita'  di
perseguire la primaria finalita' di interesse pubblico di  consentire
l'urgente avvio delle attivita' connesse  con  la  ricostruzione  nei
territori  colpiti  dagli  eventi  sismici  del  2016/2017,   occorre
stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
apposito  Accordo  di  collaborazione  con  l'Autorita'   di   bacino
distrettuale dell'Appennino centrale; 
    il predetto Accordo e' finalizzato alla elaborazione di un quadro
di  riferimento  aggiornato  da  recepire  da  parte  della  medesima
Autorita'  di  bacino  distrettuale   dell'Appennino   centrale   per
l'aggiornamento dei  Piani  per  l'assetto  idrogeologico  (PAI)  sul
territorio del cratere; 
    gli studi di approfondimento delle frane che determinano  livelli
di  pericolosita'  elevata  o  molto   elevata   presenti   nei   PAI
riguarderanno prioritariamente i fenomeni franosi che  interessano  i
centri abitati oggetto di  ricostruzione  oppure  che  interferiscono
direttamente con le ipotesi di perimetrazione (Piani Attuativi e PSR)
gia' predisposte dai Comuni, e  determinano  il  completamento  della
revisione  critica  delle  pericolosita'  geologiche   presenti   sul
territorio  dopo  lo  studio  delle   frane   sismoindotte   di   cui
all'ordinanza n. 79/2019 e  delle  Faglie  Attive  e  Capaci  di  cui
all'ordinanza n. 83/2019; 
  Visto l'art. 15 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il  quale
stabilisce che le amministrazioni pubbliche, intese  in  senso  lato,
possono concludere accordi tra loro «per disciplinare lo  svolgimento
in collaborazione di attivita' di interesse comune» e  che  cio'  che
caratterizza tali accordi e'  la  sussistenza  di  una  comunanza  di
interessi tra le PP.AA. coinvolte; 
  Considerato che la collaborazione tra  soggetti  pubblici  -  quale
partenariato pubblico - trova peraltro riconoscimento giuridico anche
a livello comunitario; infatti, la normativa in materia di  procedure
ad evidenza pubblica non limita  la  liberta'  delle  amministrazioni
pubbliche di autodeterminarsi per il perseguimento  dei  propri  fini
istituzionali   attraverso   la   propria   organizzazione    interna
(«amministrazione diretta» o «gestione in economia»), ovvero mediante
accordi  cooperativi  con  le  altre  amministrazioni,  purche'   non
intervenga remunerazione per scambio di diritti e di obblighi; 
  Preso  atto  che,  affinche'   un   accordo   istituzionale   possa
qualificarsi tale, e' necessario che: 
    le parti svolgano in comune parte delle attivita', ovverosia  che
entrambe le parti destinino allo svolgimento delle attivita'  risorse
umane e/o strumentali; 
    il risultato delle attivita' sia necessario a entrambe  le  parti
per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali e  i  risultati
dello stesso, intesi non solo in termini di proprieta' industriale ma
anche in termini  di  effettivo  e  concreto  utilizzo  del  prodotto
dell'accordo, siano e rimangono nella disponibilita' di entrambe; 
  Visto l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo  n.  50  del  2016
«Codice dei contratti pubblici»,  il  quale  indica  che  un  accordo
concluso esclusivamente tra due o piu' amministrazioni aggiudicatrici
non rientra nell'ambito di  applicazione  del  codice  dei  contratti
pubblici purche' siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  «a)
l'accordo   stabilisce   o   realizza   una   cooperazione   tra   le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti,
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli  obiettivi  che
essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione  e'  retta
esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;  c)
le  amministrazioni   aggiudicatrici   o   gli   enti   aggiudicatori
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento  delle
attivita' interessate dalla cooperazione»; 
  Vista, ex multis, la delibera n. 918 del 31  agosto  2016,  con  la
quale l'ANAC ha stabilito il seguente principio «Una convenzione  tra
amministrazioni aggiudicatrici rientra  nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 15, legge  n.  241/1990  ove  regoli  la  realizzazione  di
interessi pubblici effettivamente comuni alle parti,  con  una  reale
divisione di compiti e responsabilita', in assenza  di  remunerazione
ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come  ristoro
delle  spese  sostenute  e  senza  interferire  con   gli   interessi
salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici»; 
  Dato atto che: 
    attraverso l'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge  n.
241 del 1990 da stipularsi con  l'Autorita'  di  bacino  distrettuale
dell'Appennino centrale si  persegue,  con  riguardo  alla  Struttura
commissariale,  la  primaria  finalita'  di  interesse  pubblico   di
rilanciare le attivita' connesse con la ricostruzione  nei  territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e fornire  un  forte
impulso nella direzione della semplificazione e  della  accelerazione
delle relative procedure tecnico-amministrative; 
    l'acquisizione e la produzione di analisi, studi e ricerche, come
sopra  indicata,  risulteranno  utili  alla  definizione  di   quadri
conoscitivi specifici preordinati agli studi  di  fattibilita'  della
progettazione per gli interventi di messa in sicurezza dei  territori
interessati  da  dissesti  franosi,  di  competenza  della  Struttura
commissariale; 
    con riguardo alla Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino
centrale, con la stipula dell'Accordo in argomento la stessa persegue
la  finalita'  di  poter  disporre  con  immediatezza  di  un  quadro
conoscitivo aggiornato dei PAI sul territorio del cratere sismico del
centro Italia,  nelle  more  del  completamento  delle  attivita'  di
approvazione dei PAI distrettuali  che  richiede  tempi  notevolmente
dilatati e pertanto incompatibili con  la  necessita'  di  assicurare
l'avvio urgente delle attivita' di ricostruzione nei  comuni  colpiti
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Dato atto che la presente  convenzione,  peraltro,  non  regola  un
rapporto giuridico caratterizzato dalla patrimonialita' e  frutto  di
interessi di parte, ma persegue, attraverso una sinergica convergenza
istituzionale, l'interesse pubblico nazionale alla  ricostruzione  in
sicurezza delle zone  colpite  dagli  eventi  sismici  del  2016;  di
conseguenza,   il   rapporto   tra   le   parti   e'   caratterizzato
dall'equiordinazione e che la previsione di una componente  economica
e' intesa come forma di ristoro esclusivamente  dei  costi  sostenuti
dall'Autorita'  di  bacino  distrettuale  per  l'espletamento   delle
attivita'; infine, i costi e i  risultati  dell'attivita'  di  studio
sono condivisi tra le parti e non appartengono esclusivamente ad  una
di esse, con la  conseguenza  che  l'Accordo  di  collaborazione  non
rientra nell'ambito di  applicazione  dell'art.  158,  comma  1,  del
Codice dei contratti pubblici; 
  Ritenuto  pertanto  dover  approvare  lo  schema  di   Accordo   di
collaborazione allegato alla presente ordinanza sotto la lettera A); 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento  del  22  dicembre
2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e finalita' dell'Accordo 
 
  1. Il Commissario straordinario, al fine  di  assicurare  l'urgente
avvio delle attivita'  di  ricostruzione  nei  comuni  colpiti  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, provvede a
stipulare, ai sensi dell'art. 15 delle legge 7 agosto 1990,  n.  241,
apposito  Accordo  di  collaborazione  con  l'Autorita'   di   bacino
distrettuale dell'Appennino centrale per la revisione degli areali  a
pericolosita' da frana elevata (P3) e molto elevata (P4)  interagenti
con le previsioni di ricostruzione, attraverso la elaborazione di  un
quadro conoscitivo aggiornato da recepire  da  parte  della  medesima
Autorita' per l'aggiornamento dei Piani per  l'assetto  idrogeologico
(PAI) sul territorio delle aree interessate  dal  sisma  del  2016  e
2017, con la condivisione delle Regioni. 
  2. Gli studi di approfondimento delle frane che determinano livelli
di  pericolosita'  elevata  o  molto   elevata   presenti   nei   PAI
riguarderanno  n.  295  scenari  di  frana  (n.  434   poligoni),   e
prioritariamente quelli che interessano i centri abitati  oggetto  di
ricostruzione oppure che interferiscono direttamente con  le  ipotesi
di perimetrazione  (Piani  Attuativi  e  PSR)  gia'  predisposte  dai
Comuni, e determinano il completamento della revisione critica  delle
pericolosita' geologiche presenti sul territorio dopo lo studio delle
frane sismoindotte di cui all'ordinanza n. 79/2019,  e  delle  Faglie
Attive e Capaci di cui all'ordinanza n. 83/2019,  attuata  attraverso
convenzione con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. 
  3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, e' approvato lo schema di
Accordo  di  collaborazione  scientifica   allegato   alla   presente
ordinanza sotto la lettera  A),  corredato  di  un  Allegato  tecnico
contenente la metodologia applicativa e la ripartizione delle voci di
cofinanziamento per oneri di ricerca.