IL DIRIGENTE 
       della divisione 3 autotrasporto internazionale di merci 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  l'istituzione   dell'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori di cose per  conto  terzi  e  la  disciplina  degli
autotrasporti di cose; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva n. 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   concernente
«Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle  condizioni  da  rispettare  per  esercitare
l'attivita' di trasportatore su  strada  e  abroga  la  direttiva  n.
96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del 28
novembre 2011, n. 277; 
  Visto il  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2005,  n.  198,  recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci  su  strada»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; 
  Visto il decreto del Capo  del  Dipartimento  del  9  luglio  2013,
recante «Disposizioni di  applicazione  del  decreto  ministeriale  2
agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni  internazionali  al
trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
Serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva  modifica
(decreto  11  settembre  2015,  n.  149  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015); 
  Visto il documento ITF/IRU recante il manuale ad uso dei funzionari
e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale; 
  Avendo tenuto conto dell'esigenza di massimizzare la  quantita'  di
autorizzazioni CEMT attribuite all'Italia, il cui numero  dipende  da
fattori moltiplicativi  correlati  positivamente  al  crescere  della
classe ambientale dei veicoli, e nella temuta ipotesi di «Brexit - no
deal»; 
  Considerato che, come concordato con le associazioni  di  categoria
e' stata richiesta per l'anno 2021 all'ITF-CEMT, con  nota  prot.  n.
13868  del  2  settembre  2020  l'assegnazione  all'Italia   di   482
autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria Euro  VI
e anche in parte Euro V, in modo tale da non limitare l'accesso  agli
operatori del settore che non  disponessero  di  veicoli  dell'ultima
generazione in termini di classe ambientale mantenendo come il 2020 i
numeri complessivi a 162 autorizzazioni valide per veicoli Euro  V  e
superiori e 320 valide per veicoli Euro VI; 
  Visto il  documento  ITF/TMB/TR(2020)11/PROV,  trasmesso  con  nota
SA/2020.142 dell'11 dicembre 2020 dall'International transport forum,
contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2021 fra
i vari Paesi aderenti; 
  Viste le disposizioni generali di  utilizzazione  pubblicate  sulle
stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi; 
  Considerato  che,  a  seguito  di  ulteriori  riserve  territoriali
introdotte recentemente dalla Grecia e per il 2021  dall'Austria  con
riferimento  ai   veicoli   Euro   VI,   e'   stata   modificata   la
categorizzazione   delle   autorizzazioni    relativa    alla    loro
utilizzabilita' in alcuni Paesi: alcune autorizzazioni CEMT non  sono
valide per la Grecia, alcune non sono valide  per  la  Grecia  e  per
l'Austria, alcune non sono valide per l'Austria  e  alcune  non  sono
valide per l'Austria la Grecia e per la Fed. Russa; 
  Considerato  che  conseguentemente  alle  scelte  sopracitate,   le
autorizzazioni CEMT  ad  uso  degli  operatori  italiani  sono  cosi'
strutturate: 
    162 Euro V; 
    320 Euro VI; 
  Considerato che, sulla base del decreto del Capo  del  Dipartimento
del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione  del  decreto
ministeriale 2 agosto 2005, n.  198,  in  materia  di  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su  strada»,  e  sua  successiva
modifica (decreto 11 settembre 2015, n. 149 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015) sono state
attribuite a fine 2020 per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 102
autorizzazioni (43 Euro V e  59  Euro  VI),  per  garantire  il  piu'
possibile nel 2021 la continuita' operativa di chi gia' era detentore
di autorizzazioni CEMT; 
  Tenuto conto che restano disponibili da attribuire con la  presente
graduatoria n. 380 autorizzazioni  multilaterali  CEMT  annuali  (119
Euro V e 261 Euro VI); 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto  del
Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da  decreto
del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), le  autorizzazioni
CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo il criterio
di  cui  all'introdotto  allegato  9  del  decreto   del   Capo   del
Dipartimento dell'11 settembre 2015,  alle  imprese  classificate  in
graduatoria; 
  Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del  9  luglio
2013 come modificato dal decreto del Capo  del  Dipartimento  dell'11
settembre  2015,  sulla  ripartizione   delle   autorizzazioni   CEMT
disponibili; 
  Esaminate le 119 domande pervenute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvata, secondo i criteri dell'art. 3 del  decreto  del  Capo
del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da  decreto  del
Capo del Dipartimento dell'11  settembre  2015),  la  graduatoria  di
merito, di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto, relativa
all'anno 2021 per il  rilascio  delle  residuali  380  autorizzazioni
multilaterali al trasporto di merci su  strada  della  ITF-Conferenza
europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ancora disponibili.