IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 11, 32, 41 e 117, commi 1 e 2, lettera q), della Costituzione; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 41 relativo alle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 con decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 e, da ultimo, al 31 gennaio 2021 con decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione dell'art. 3, commi 6-bis e 6-ter, e dell'art. 4; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 20 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto, in particolare, l'art. 79 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'art. 202 del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, che riconosce, al comma 2, a favore delle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, adempiono ad oneri di servizio pubblico, misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita', nonche', al comma 7, la costituzione, a tale fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020; Visto, altresi', l'art. 198 del suddetto decreto-legge n. 34 del 2020, che ha disposto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo di 130 milioni di euro per l'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'art. 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020; Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 4 dicembre 2020 con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19; Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, 12 marzo 2020, n. 112, 14 marzo 2020, n. 117, 16 marzo 2020, n. 118, 17 marzo 2020, n. 120, 18 marzo 2020, n. 122, 24 marzo 2020, n. 127, 29 aprile 2020, n. 183, 5 maggio 2020, n. 194, 17 maggio 2020, n. 207, 2 giugno 2020, n. 227, 4 giugno 2020, n. 231, 14 giugno 2020, n. 245 che, in conformita' ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati in attuazione dei citati decreti-legge, hanno disposto, tra l'altro, limitazioni all'apertura degli aeroporti nazionali e ai servizi di trasporto aereo, nonche' obblighi agli utenti, agli equipaggi e ai vettori; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Viste le ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno 2020, 21 ottobre 2020, 4 novembre 2020, 10 novembre 2020, 13 novembre 2020, 19 novembre 2020, 20 novembre 2020, 24 novembre 2020, 27 novembre 2020, 5 dicembre 2020, 20 dicembre, 23 dicembre 2020, 2 gennaio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Viste le ordinanze del Ministro della salute del 21 ottobre 2020, 23 ottobre 2020, 26 ottobre 2020 recanti «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 18 dicembre 2020 recante «Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale»; Vista la Comunicazione della Commissione UE COM (2020) 112 final del 13 marzo 2020 «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19» ed, in particolare, l'Allegato 3 - aiuti di Stato, sezione «Aiuti destinati a compensare le imprese per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia di COVID-19»; Viste le ulteriori Comunicazioni della commissione UE 2020/C 91 1/01 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 di modifica di tale Quadro; Vista la Comunicazione della commissione UE COM (2020) 222 final del 8 maggio 2020 «Seconda valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»; Vista la Comunicazione della commissione UE COM (2020) 399 final dell'11 giugno 2020 «Terza valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»; Considerato che, in base al citato art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, gli operatori nazionali che possono accedere al fondo ivi previsto devono essere in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, nonche' impiegare aeromobili con una capacita' superiore a diciannove posti ed applicare ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012, n. 965/2012, e ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attivita', trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; Considerato, altresi', che, per le modalita' attuative, il medesimo art. 198 rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando che l'efficacia della medesima disposizione «e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; Vista la notifica effettuata alla Commissione europea in data 20 maggio 2020 da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri del regime quadro in materia di aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Vista la notifica effettuata alla Commissione europea in data 15 ottobre 2020 da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri della misura di aiuto oggetto del presente decreto; Vista la decisione positiva (2020) 9625 final del 22 dicembre 2020 con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di cui all'art. 198 del citato decreto-legge n. 34 del 2020; Decreta: Art. 1 Soggetti beneficiari e requisiti 1. Possono presentare domanda di accesso al fondo per la compensazione ai sensi dell'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, gli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e che: a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, erano in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile; b) alla data di entrata di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, impiegavano aeromobili con una capacita' superiore a diciannove posti; c) alla data di presentazione della domanda, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, e ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attivita', trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore.