IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel  quale
si da' atto della  necessita'  di  creare  un  contesto  efficace  di
gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita'  tra
la Comunita' e gli Stati membri e,  in  particolare,  il  capo  VII -
Piani di gestione - articoli 18 e 19; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/1996, (CE) n. 2371/2002,  (CE)
n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti  (CEE)  n.  2847/1993,  (CE)  n.  1627/1994  e  (CE)   n.
1966/2006, ed in particolare l'art. 102; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  della  Commissione  dell'8
aprile  2011,  n.  404,  recante  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca, in cui si individuano,  quali  strumenti
per  il  controllo  della  capacita'  della  flotta  tra  gli  altri,
l'utilizzo degli attrezzi da pesca; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente le  «Deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» e,  in
particolare, l'art. 12; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione  degli
uffici  dirigenziali  non  generali  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, ai  sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  179  del  5  dicembre
2019»; 
  Visto il  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  alle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  28  luglio  2016,  recante  misure
tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale  e
non regolamentata; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 30 dicembre 2019, n. 13130, con il quale e'  stata  vietata
la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo  ovvero  lo  sbarco  di
esemplari della classe Holothuroidea (comunemente detti  cetrioli  di
mare o oloturie) fino al 31 dicembre 2020; 
  Visto l'art.  191,  paragrafo  2  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art.  1,  paragrafo
1, lettera a) del citato regolamento (UE) n. 1380/2013,  la  politica
comune della pesca riguarda, tra l'altro, la gestione delle attivita'
di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine; 
  Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24,  comma  2
del citato decreto legislativo n. 4/2012, l'amministrazione puo', con
proprio decreto, disporre limitazioni alle attivita' di pesca al fine
di conservare e gestire le risorse ittiche; 
  Considerato  che,  in  particolare,  il  prelievo  delle   oloturie
(risorse   destinate   prevalentemente   al   consumo   in    mercati
extracomunitari) ha  assunto  sempre  maggiore  dimensione  tanto  da
richiedere  la  valutazione  dell'applicazione   del   principio   di
precauzione fissato dal citato art. 191, paragrafo 2 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Tenuto conto che  l'istituto  ISPRA -  Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale di Roma - negli anni precedenti, e
in particolare con parere del 18 ottobre 2019,  ha  rilevato  che  un
eventuale autorizzazione allo sfruttamento  delle  oloturie  potrebbe
portare ad un impatto severo in aree riconosciute come ecologicamente
di grande pregio («strutturanti dell'habitat»), con effetti  negativi
sulla biodiversita'  ed  i  servizi  ecosistemici,  ivi  inclusi  gli
equilibri che sostengono la produttivita' delle specie commerciali; 
  Considerato che sono  in  corso  di  esecuzione  progetti  e  studi
scientifici, nello specifico da parte del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi  dell'economia  agraria  (CREA),  finalizzati
alla  valutazione  dello  stato   della   risorsa,   del   potenziale
commerciale   e    dell'eventuale    conferma    delle    conseguenze
sull'ecosistema marino derivanti da una  autorizzazione  alla  pesca,
detenzione a bordo, trasbordo ovvero sbarco di esemplari della classe
Holothuroidea (oloturia); 
  Rilevato il ruolo fondamentale svolto dalle oloturie ai fini  della
conservazione dell'ecosistema marino e delle altre risorse biologiche
del mare in ragione della forte  interdipendenza  esistente  tra  gli
organismi marini e del ruolo svolto da ciascuno di essi  che  importa
l'applicazione del principio di precauzione; 
  Ritenuta pertanto la necessita' di prorogare il divieto della pesca
delle oloturie fino al 31 dicembre 2021, in attuazione del  principio
di  precauzione  e  nelle  more  dell'emanazione   di   provvedimenti
strutturali in materia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvi
gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, e' fatto divieto di
pescare  (catture  bersaglio  o  accessorie),   detenere   a   bordo,
trasbordare ovvero  sbarcare  esemplari  della  classe  Holothuroidea
(comunemente detti cetrioli di mare o oloturie). 
  2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono
punite ai sensi delle leggi vigenti. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per
la registrazione, divulgato attraverso il sito internet del Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  l'affissione
nell'albo delle capitanerie di porto, ed entra in vigore  dal  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 dicembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 62