IL PRESIDENTE Visto l'art. 257 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. «decreto rilancio»), come modificato da ultimo dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti», che prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalita' tecniche per l'applicazione del presente articolo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, che stabilisce che «e' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui e' prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonche' la possibilita' per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;»; Visto il «Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici», emanato dal Dipartimento della funzione pubblica il 3 febbraio 2021, in attuazione dell'art. 1, comma 10, lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021; Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (C.A.D.) e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le linee guida AgID 2020 sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici vigenti dal 10 settembre 2020; Visto il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati o regolamento o GDPR); Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» (Codice privacy), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Vista la raccolta delle principali disposizioni normative adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali, pubblicata e aggiornata sul sito internet istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali «Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali»; Richiamato il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni; Richiamato il decreto presidenziale 27 ottobre 2020, n. 287, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero; Considerato che il «decreto rilancio» sopra richiamato ha introdotto - fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso - al fine di imprimere accelerazione ai concorsi pubblici sospesi da diversi provvedimenti normativi a seguito del fenomeno epidemiologico da COVID-19, alcune disposizioni per la semplificazione e lo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali pubbliche, dettando principi e criteri applicabili allo svolgimento delle procedure concorsuali del personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni e allo svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici; Considerato che il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 rende necessario estendere le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle videoconferenze mediante collegamento da remoto, gia' definite con il citato decreto presidenziale n. 287 del 2020, allo svolgimento delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni, nonche' allo svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici, tenendo conto, altresi', dei principi e criteri direttivi espressi negli articoli 247-262 del «decreto rilancio», in materia di prove concorsuali in modalita' telematica per diverse fattispecie (concorsi RIPAM - funzione pubblica; concorso personale magistrato ordinario; concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense); Sentito il responsabile della protezione dei dati (DPO); Decreta: Art. 1 Regole tecniche e operative 1. Il presente provvedimento costituisce prima attuazione dei principi applicabili alle procedure concorsuali svolte in modalita' decentrata e telematica ai sensi dell'art. 257 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato da ultimo dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni, limitatamente alle fasi di svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici. 2. Sono applicabili, ai sensi dell'art. 257 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le regole tecniche e operative gia' definite con il decreto presidenziale n. 287 del 2020 per lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti, come integrate dai principi indicati nel successivo art. 2.