IL PRESIDENTE 
 
  Visto  l'art.  257  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77
(c.d.  «decreto   rilancio»),   come   modificato   da   ultimo   dal
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  recante  «Semplificazione  e
svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica  delle  procedure
concorsuali relative al personale della Corte dei conti», che prevede
che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso i principi e
i  criteri  direttivi  concernenti   lo   svolgimento   delle   prove
concorsuali  in  modalita'  decentrata  e  attraverso  l'utilizzo  di
tecnologia  digitale  si  possono  applicare  anche  alle   procedure
concorsuali relative al personale della Corte dei conti, ivi  incluso
quello  di  magistratura,  indette  anche  congiuntamente  ad   altre
amministrazioni. Il Presidente della Corte  medesima  determina,  con
proprio  decreto,  le  modalita'  tecniche  per  l'applicazione   del
presente articolo»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
gennaio  2021   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare   l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19",    del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  e  del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori  disposizioni
urgenti in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021"»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera  z)  del  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14  gennaio  2021,  che
stabilisce che «e' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive  e
scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e  di  quelle
di abilitazione all'esercizio delle  professioni,  a  esclusione  dei
casi  in  cui   la   valutazione   dei   candidati   sia   effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalita'  telematica,
nonche' ad esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di  Stato
e di abilitazione all'esercizio della professione di medico  chirurgo
e di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere dal
15 febbraio 2021 sono consentite  le  prove  selettive  dei  concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui  e'  prevista
la partecipazione di un numero di candidati non  superiore  a  trenta
per ogni sessione o sede di  prova,  previa  adozione  di  protocolli
adottati dal Dipartimento della  funzione  pubblica  e  validati  dal
comitato tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza  3
febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle  disposizioni  di
cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.  1
del 25 febbraio 2020 e  degli  ulteriori  aggiornamenti,  nonche'  la
possibilita' per le commissioni di procedere  alla  correzione  delle
prove scritte con collegamento da remoto;»; 
  Visto il «Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici», emanato
dal Dipartimento della funzione  pubblica  il  3  febbraio  2021,  in
attuazione  dell'art.  1,  comma  10,  lettera  z)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021; 
  Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.  82,  recante  il
«Codice  dell'amministrazione   digitale»   (C.A.D.)   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Viste le  linee  guida  AgID  2020  sulla  formazione,  gestione  e
conservazione dei documenti  informatici  vigenti  dal  10  settembre
2020; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati  (regolamento  generale
sulla protezione dei dati o regolamento o GDPR); 
  Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»   (Codice
privacy), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.
101; 
  Vista la raccolta delle principali disposizioni normative  adottate
in relazione allo  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
aventi implicazioni in materia  di  protezione  dei  dati  personali,
pubblicata e aggiornata sul sito internet istituzionale  del  Garante
per la protezione  dei  dati  personali  «Raccolta  delle  principali
disposizioni  adottate  in  relazione   allo   stato   di   emergenza
epidemiologica  da  Covid-19  aventi  implicazioni  in   materia   di
protezione dei dati personali»; 
  Richiamato il «Regolamento per l'organizzazione e il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte  dei  conti»,
approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio
del 2010 e adottato dal Consiglio di presidenza nella seduta  del  27
gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Richiamato il  decreto  presidenziale  27  ottobre  2020,  n.  287,
recante «Regole tecniche e operative in  materia  di  svolgimento  in
videoconferenza delle udienze del giudice nei  giudizi  innanzi  alla
Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle  adunanze  nonche'
delle  audizioni  mediante  collegamento  da  remoto   del   pubblico
ministero; 
  Considerato  che  il  «decreto  rilancio»   sopra   richiamato   ha
introdotto - fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso -
al fine di imprimere accelerazione ai concorsi  pubblici  sospesi  da
diversi provvedimenti normativi a seguito del fenomeno epidemiologico
da  COVID-19,  alcune  disposizioni  per  la  semplificazione  e   lo
svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica  delle  procedure
concorsuali pubbliche, dettando principi e criteri  applicabili  allo
svolgimento delle procedure concorsuali del personale della Corte dei
conti,  ivi   incluso   quello   di   magistratura,   indette   anche
congiuntamente ad altre  amministrazioni  e  allo  svolgimento  delle
attivita' delle commissioni esaminatrici; 
  Considerato  che  il  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 rende necessario estendere le regole  tecniche  e  operative
per lo svolgimento delle  videoconferenze  mediante  collegamento  da
remoto, gia' definite con il citato decreto presidenziale n. 287  del
2020,  allo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali  relative  al
personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di  magistratura,
indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni,  nonche'  allo
svolgimento delle attivita' delle commissioni  esaminatrici,  tenendo
conto, altresi', dei principi  e  criteri  direttivi  espressi  negli
articoli  247-262  del  «decreto  rilancio»,  in  materia  di   prove
concorsuali in modalita' telematica per diverse fattispecie (concorsi
RIPAM - funzione pubblica; concorso personale  magistrato  ordinario;
concorso  notarile  ed  esame  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione forense); 
  Sentito il responsabile della protezione dei dati (DPO); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Regole tecniche e operative 
 
  1. Il  presente  provvedimento  costituisce  prima  attuazione  dei
principi applicabili alle procedure concorsuali svolte  in  modalita'
decentrata e telematica ai sensi dell'art. 257 del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, come modificato da ultimo  dal  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, relative al personale della Corte  dei  conti,
ivi incluso quello di magistratura, indette anche  congiuntamente  ad
altre amministrazioni, limitatamente alle fasi di  svolgimento  delle
attivita' delle commissioni esaminatrici. 
  2. Sono applicabili, ai sensi dell'art. 257  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, le regole tecniche e operative gia' definite  con
il decreto presidenziale n. 287 del 2020  per  lo  svolgimento  delle
camere di consiglio e  delle  adunanze  in  videoconferenza  e  firma
digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo
della Corte dei conti,  come  integrate  dai  principi  indicati  nel
successivo art. 2.