IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee e internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019
- registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con
il quale al dott. Giuseppe Blasi e'  stato  conferito  l'incarico  di
Capo del Dipartimento delle  politiche  europee  e  internazionali  e
dello sviluppo rurale,  nell'ambito  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo; 
  Visto il decreto ministeriale 27  giugno  2019,  n.  6834,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali  e  del  turismo»,  ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  25
dell'8 febbraio 2019; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, concernente il Regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132; 
  Vista l'istanza presentata in data 27 aprile 2020 dal Centro «Bayer
Crop Science S.r.l.» con sede legale in via Certosa n.  130  -  20156
Milano; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  53
del 24 marzo 2020 recante modifica del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
  Vista  la  direttiva  direttoriale  14  aprile  2020,   n.   12841,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio al  n.  323  in  data  21
aprile 2020,  finalizzata  all'attuazione  degli  obiettivi  definiti
dalla direttiva del  Capo  Dipartimento  delle  politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020,
n. 1141; 
  Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale  sono
fornite  le  istruzioni  necessarie  ad  assicurare  la   continuita'
dell'azione amministrativa, in assenza del direttore  generale  dello
sviluppo rurale e fino al  perfezionamento  dell'incarico  del  nuovo
direttore; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  27
aprile 2020, a fronte di apposita documentazione presentata; 
  Considerato l'esito favorevole della  verifica  di  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari,  effettuata
in data 25 e 19 ottobre 2020 presso il  Centro  «Bayer  Crop  Science
S.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Bayer Crop Science S.r.l.» con  sede  legale  in  via
Certosa n. 130 - 20156 Milano e'  riconosciuto  idoneo  a  proseguire
nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari  volte  ad
ottenere le seguenti informazioni: 
    efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'Allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'Allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
    metabolismo,  distribuzione  ed  espressione  del   residuo   nei
vegetali o nel bestiame (di cui  al  punto  8.1  del  regolamento  CE
545/2011); 
    sperimentazione sui residui (di cui al punto 8.2 del  regolamento
CE 545/2011); 
    definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/1995 e punto 8.6 del regolamento CE 545/2011); 
    effetti  della  trasformazione  industriale  e/o  dei   preparati
domestici (di cui al punto 8.4 del regolamento CE 545/2011); 
    residui  in  colture  successive  (di  cui  al  punto   8.5   del
regolamento CE 545/2011); 
    livelli massimi  di  residui  proposti  (LMR)  e  definizione  di
residuo (di cui al punto 8.6 del regolamento CE 545/2011); 
    intervalli pre-raccolta proposti per gli usi previsti, o  periodi
di sospensione dell'applicazione o periodi di magazzinaggio nel  caso
di  utilizzi  post-raccolta  residuo  (di  cui  al  punto   8.7   del
regolamento CE 545/2011); 
    destino e comportamento nell'ambiente (di  cui  al  punto  9  del
regolamento CE 545/2011); 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti
settori di attivita': 
    aree acquatiche; 
    aree non agricole; 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture forestali; 
    colture medicinali ed aromatiche; 
    colture ornamentali; 
    colture orticole; 
    concia sementi; 
    conservazione post-raccolta; 
    diserbo; 
    entomologia; 
    nematologia; 
    patologia vegetale; 
    zoologia agraria; 
    vertebrati dannosi; 
    regolatori di crescita.