IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Visto l'art. 10 del citato  decreto-legge  n.  104  del  2013,  che
prevede  che,  al  fine  di  favorire  interventi   straordinari   di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione  triennale,  le  regioni  interessate  possano  essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con
il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  stipulare
appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale  carico
dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la  Banca
di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi  e
prestiti  S.p.a.  e  con   i   soggetti   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; 
  Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.
10, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  definire  le  modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica e, in particolare, gli articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2004)  e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177-bis,
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016) e, in particolare, la tabella E con la  quale  e'
stato  disposto  il  rifinanziamento   della   programmazione   unica
nazionale in materia di edilizia scolastica; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in  particolare,  l'allegato
relativo agli stati di previsione; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  recante
istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a  norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.  107  e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 9; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  recante  nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art.  20-bis,  comma
2; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in  particolare,  l'art.  1,
comma 95; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni»   e,   in
particolare,    l'art.    6    concernente    «Interventi     urgenti
sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della la  legge  30
dicembre 2018, n. 145; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca e, in particolare,  l'art.
4; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2020,  n.  41,  recante  misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di   Stato   e,   in
particolare, l'art. 7-ter; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante  misure
urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale  e,  in
particolare, l'art. 41; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante    regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26 settembre  2014,  n.  753,  ancora  in  vigore,  che
individua  gli  uffici   di   livello   dirigenziale   non   generale
dell'amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
all'approvazione della programmazione unica  nazionale  2018-2020  in
materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari
ad euro 170.000.000,00 annui, tra le regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della programmazione nazionale in materia di  edilizia
scolastica 2018-2020, con riferimento ai piani presentati  da  alcune
regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 21 febbraio 2019, n.  119,  con  il  quale  sono  stati
stabiliti i termini  per  l'invio  e  per  l'approvazione  dei  piani
annuali 2019 da parte delle singole regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale  si  e'  proceduto
all'aggiornamento  della  programmazione  triennale  2018-2020,   con
riferimento all'annualita' 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 25  luglio  2020,  n.
71, con il quale e' stato approvato un secondo  piano  di  interventi
rientranti nella programmazione  triennale  in  materia  di  edilizia
scolastica 2018-2020, nell'ambito dello stanziamento  complessivo  di
euro 320.000.000,00; 
  Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata  il  6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del  28
agosto 1997, n. 281; 
  Dato atto che con il decreto-legge n.  1  del  2020,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato  suddiviso
nel Ministero dell'istruzione  e  nel  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca e che, secondo quanto previsto dall'art. 2  del  citato
decreto-legge, le attivita' connesse alla sicurezza  nelle  scuole  e
all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero
dell'istruzione; 
  Dato atto che, con nota del 22 aprile 2020, prot. n. 5460, e' stata
comunicata alle regioni la disponibilita', nel bilancio del Ministero
dell'istruzione,   di   un   importo   complessivo   pari   ad   euro
320.000.000,00  da  destinare  al  finanziamento  di  un   piano   di
interventi rientranti nella programmazione  2018-2020,  i  cui  piani
regionali dovevano essere inviati entro il 29 maggio 2020; 
  Dato atto che, entro il suddetto termine del 29  maggio  2020  sono
pervenuti i piani regionali di  interventi  da  parte  delle  singole
regioni; 
  Considerato  che,  per  alcune  regioni,  si  e'  reso   necessario
richiedere  ulteriori   chiarimenti   in   merito   ai   criteri   di
individuazione  degli  interventi  inseriti  all'interno  dei   piani
regionali proposti; 
  Dato atto che, a seguito di  istruttoria  da  parte  del  Ministero
dell'istruzione, sono stati  considerati  immediatamente  ammissibili
tutti  i  piani  pervenuti  ad  eccezione  di  quello  della  Regione
Calabria, per la quale si e' resa necessaria un'ulteriore istruttoria
e, pertanto, al fine di  garantire  l'avvio  delle  procedure  e  dei
finanziamenti per gli interventi delle altre regioni per le quali non
sono state ravvisate criticita', anche alla luce di  quanto  previsto
in sede di intesa in Conferenza unificata del 6  settembre  2018,  e'
stata rinviata l'ammissione  al  finanziamento  degli  interventi  di
edilizia scolastica  della  Regione  Calabria,  che  richiedevano  un
supplemento di istruttoria, a  un  successivo  decreto  del  Ministro
dell'istruzione; 
  Considerato che, con decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio
2020, n. 71, sono stati approvati i piani regionali di interventi  di
messa in sicurezza regionale, con la  sola  eccezione  della  Regione
Calabria; 
  Dato  atto  che,  lo   stanziamento   complessivo   pari   a   euro
320.000.000,00 trova copertura sul capitolo  8105,  piano  gestionale
13, per euro 15.000.000,00 sull'annualita' 2020,  euro  15.000.000,00
sull'annualita' 2021, euro 80.000.000,00 sull'annualita'  2022,  euro
80.000.000,00   sull'annualita'   2023,   per   euro    90.000.000,00
sull'annualita' 2024 e sul capitolo 8105,  piano  gestionale  8,  per
euro 40.000.000,00 sull'annualita' 2021; 
  Considerato che, la Regione Calabria ha presentato  successivamente
il proprio piano di interventi di messa in  sicurezza  degli  edifici
scolastici; 
  Dato atto che, la Regione Lazio ha presentato nel mese di settembre
un provvedimento di rettifica del proprio piano approvato con decreto
del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n.  71,  in  ragione  di
alcuni errori riscontrati nell'individuazione di alcuni  enti  locali
beneficiari; 
  Considerato che, i piani proposti dalle  sopracitate  regioni  sono
provvisti di codici unici di progetto attivi ai  sensi  dell'art.  41
del citato decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Ritenuto quindi, necessario e possibile finanziare  gli  interventi
di edilizia scolastica di cui all'allegato A, che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto, cosi' come individuati
dalla Regione Calabria  nell'ambito  della  programmazione  triennale
nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020; 
  Ritenuto altresi', necessario rettificare il piano di interventi di
messa in sicurezza  degli  edifici  scolastici  della  Regione  Lazio
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n.
71, a seguito di richiesta della stessa regione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. L'importo complessivo da assegnare agli  enti  locali,  definito
sulla base del piano di interventi presentato della Regione Calabria,
di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, e' pari a euro 16.992.528,51. 
  2. Il piano degli interventi di edilizia scolastica  della  Regione
Lazio gia' approvato con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  25
luglio 2020, n. 71 e' sostituito da quello di cui all'allegato  A  al
presente decreto. 
  3. La somma residua, determinata anche alla  luce  della  rettifica
del piano della Regione Lazio, e' pari a euro  5.778.981,18  rispetto
allo stanziamento complessivo di euro 320.000.000,00 ed e' assegnata,
unitamente alle  economie  accertate  a  seguito  di  monitoraggio  e
rendicontazione,  derivanti  da  revoche  o  risultanti  dal   quadro
economico post gara o a seguito della  conclusione  dei  lavori,  con
successivo  decreto  del   Ministro   dell'istruzione   a   ulteriori
interventi presenti nei rispetti  piani  regionali  rientranti  nella
programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica. 
  4. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul  capitolo  8105,  piano
gestionale 13, per le annualita' dal 2021 al  2024  per  gli  importi
indicati in premessa e, per euro 40.000.000,00,  sul  capitolo  8105,
piano gestionale 8, per l'annualita' 2021. 
  5.  L'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  comma  1  e'  comunque
subordinato all'autorizzazione di cui  all'art.  34  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.