IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni e
integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in
legge  11  agosto  2014,  n.  114,  recante  disposizioni  in  merito
all'istituzione dell'ANAC; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  recante  «Nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
e,  in  particolare,  l'art.  4  ai  sensi  del  quale  le  pubbliche
amministrazioni  sono  tenute  a  determinare  per  ciascun  tipo  di
procedimento  relativo  ad   atti   di   loro   competenza   l'unita'
organizzativa  responsabile  dell'istruttoria   e   di   ogni   altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione  del  provvedimento
finale; 
  Visto l'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la  disciplina  delle
modalita'. di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso
ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante disciplina in materia di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
  Visto il regolamento adottato dall'Autorita'  il  31  maggio  2016,
concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti  dall'Autorita'
ai sensi della legge n. 241/1990; 
  Visto il regolamento adottato dall'Autorita' il 31 maggio 2016,  in
materia di rimborso dei costi di  riproduzione  per  il  rilascio  di
copie e diritti di ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  il  riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art.  5  disciplinante
l'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai  documenti  detenuti
dalle pubbliche  amministrazioni  e  l'art.  5-bis  disciplinante  le
esclusioni e i limiti allo  stesso  accesso  civico,  introdotto  dal
decreto  legislativo  25   maggio   2016,   n.   97,   «Revisione   e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la propria determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 «Linee
guida recanti indicazioni operative ai fini della  definizione  delle
esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2
del decreto legislativo n. 33/2013, art. 5-bis, comma 6, del  decreto
legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  recante  «riordino   della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la  circolare  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n.  2/2017  riguardante  l'attuazione  delle
norme sull'accesso civico generalizzato; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione
digitale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre  2014,  «Regole   tecniche   in   materia   di   formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici  nonche'   di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,  23-ter,  40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, n. 679 relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR); 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che  adegua  il
Codice in materia di protezione dei dati personali alle  disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  «Codice  in
materia di protezione dei dati  personali  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto  il  regolamento  adottato  dall'Autorita'  l'8  marzo  2017,
concernente  la  disciplina  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e
forniture stipulati dall'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni  per
la tutela degli autori di segnalazioni di reati  o  irregolarita'  di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un  rapporto  di  lavoro
pubblico o privato»; 
  Considerata l'opportunita'  di  riorganizzare  -  in  un'ottica  di
semplificazione - il riparto di competenze all'interno dell'Autorita'
tra Ufficio unico, Ufficio responsabile del procedimento e Consiglio; 
  Vista la decisione del Consiglio nell'adunanza del 3 febbraio 2021; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    b) «Consiglio»,  il  Presidente  e  i  componenti  del  Consiglio
dell'Autorita'; 
    c)  «Ufficio  unico»  l'Ufficio  unico   per   l'accesso   civico
generalizzato; 
    d) «Ufficio responsabile del procedimento», l'Ufficio che detiene
i dati e/o i documenti oggetto della richiesta di accesso; 
    e)  «sito  istituzionale»,  il   sito   internet   dell'Autorita'
raggiungibile all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it 
    f) «decreto trasparenza», il decreto legislativo 14  marzo  2013,
n. 33, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 maggio  2016,
n. 97; 
    g) «codice dei contratti pubblici»,  il  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50; 
    h) «posta elettronica certificata», sistema di  comunicazione  in
grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un  messaggio  di
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; 
    i) «dato personale», il dato definito dall'art. 4,  paragrafo  1,
n. 1, del regolamento  (UE)  2016/679  come  «qualsiasi  informazione
riguardante  una  persona  fisica   identificata   o   identificabile
("interessato"); si considera identificabile la  persona  fisica  che
puo'  essere  identificata,  direttamente   o   indirettamente,   con
particolare riferimento a un identificativo come il nome,  un  numero
di identificazione, dati relativi all'ubicazione,  un  identificativo
on-line o a uno o piu' elementi caratteristici  della  sua  identita'
fisica,  fisiologica,  genetica,  psichica,  economica,  culturale  o
sociale»; 
    j) «categorie particolari di dati  personali»,  i  dati  definiti
dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE)  2016/679  come  «dati
personali che rivelino  l'origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,  o  l'appartenenza
sindacale, nonche' trattare dati genetici, dati biometrici  intesi  a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati  relativi  alla
salute  o  alla  vita  sessuale  o  all'orientamento  sessuale  della
persona»; 
    k) «dati personali  relativi  a  condanne  penali  e  reati  o  a
connesse misure di sicurezza», dati di cui all'art. 10, paragrafo  1,
del  regolamento  (UE)  2016/679  e  all'art.  2-octies  del  decreto
legislativo n. 196/2003; 
    l)   «interessati»   nell'ambito   dell'accesso   ai    documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,  tutti  i
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi  pubblici  o
diffusi, che  abbiano  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e  collegata
al documento al quale e' chiesto l'accesso; 
    m)  «controinteressati»  nell'ambito  dell'accesso  ai  documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,  tutti  i
soggetti individuati o facilmente individuabili in base  alla  natura
del documento richiesto, che dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza; 
    n)   «controinteressati»    nell'ambito    dell'accesso    civico
generalizzato, i soggetti portatori degli interessi  privati  di  cui
all'art. 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.
33; 
    o) «accesso civico», l'accesso ai documenti, dati e  informazioni
oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto all'art.  5,  comma
1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    p) «titolare del  potere  sostitutivo»,  il  Segretario  generale
dell'ANAC; 
    q) «accesso civico generalizzato», l'accesso  previsto  dall'art.
5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.