IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  dell'evento  sismico  che  il  giorno  26
dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea,
Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale,  Aci  Sant'Antonio,
Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11  giugno  2019,
con la quale sono state integrate le  risorse  finanziarie  stanziate
con la predetta deliberazione del 28 dicembre 2018  per  fronteggiare
l'evento sismico in rassegna; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre  2019,
con la quale il predetto stato di emergenza e' prorogato per un lasso
temporale di dodici mesi; 
  Visto l'art. 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
convertito con modificazioni della legge 13 ottobre 2020, n. 126, con
il quale e' stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2021,  del
predetto stato di emergenza; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 566 del 28 dicembre 2018, n. 567 del 7 gennaio 2019, n. 570
del 23 gennaio 2019 e n. 594 del 23 maggio 2019,  recanti  interventi
urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  del  citato  evento
sismico; 
  Ravvisata la necessita' di  provvedere  all'adozione  di  tutte  le
iniziative  necessarie  volte  a  garantire  la  realizzazione  degli
interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ulteriori disposizioni finalizzate 
                 a garantire l'assistenza abitativa 
 
  1. All'art.  6  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile  n.  566  del  28  dicembre  2018,  la   locuzione
«patrimonio edilizio privato», ove ricorrente,  e'  sostituita  dalla
seguente «patrimonio edilizio abitativo». 
  2. Al fine di garantire piena ed efficace attuazione alle misure in
favore della popolazione colpita dall'evento sismico in premessa,  il
commissario delegato, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della Protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018,  in
presenza  di  situazioni  di  disagio  economico,  e'  autorizzato  a
corrispondere in via di anticipazione ai soggetti che beneficiano del
contributo di autonoma sistemazione di cui all'art.  3  del  medesimo
provvedimento, ai fini della stipula di un  contratto  di  locazione,
due mensilita' di tale contributo per la  costituzione  del  deposito
cauzionale. E' fatta salva la ripetizione delle  somme  erogate,  nei
confronti dei conduttori beneficiari, nell'ipotesi  di  incameramento
della cauzione da parte del locatore in ragione  dei  danni  arrecati
all'immobile o dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.