IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania; Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, con la quale sono state integrate le risorse finanziarie stanziate con la predetta deliberazione del 28 dicembre 2018 per fronteggiare l'evento sismico in rassegna; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza e' prorogato per un lasso temporale di dodici mesi; Visto l'art. 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni della legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale e' stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del predetto stato di emergenza; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, n. 567 del 7 gennaio 2019, n. 570 del 23 gennaio 2019 e n. 594 del 23 maggio 2019, recanti interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del citato evento sismico; Ravvisata la necessita' di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna; Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire l'assistenza abitativa 1. All'art. 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, la locuzione «patrimonio edilizio privato», ove ricorrente, e' sostituita dalla seguente «patrimonio edilizio abitativo». 2. Al fine di garantire piena ed efficace attuazione alle misure in favore della popolazione colpita dall'evento sismico in premessa, il commissario delegato, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, in presenza di situazioni di disagio economico, e' autorizzato a corrispondere in via di anticipazione ai soggetti che beneficiano del contributo di autonoma sistemazione di cui all'art. 3 del medesimo provvedimento, ai fini della stipula di un contratto di locazione, due mensilita' di tale contributo per la costituzione del deposito cauzionale. E' fatta salva la ripetizione delle somme erogate, nei confronti dei conduttori beneficiari, nell'ipotesi di incameramento della cauzione da parte del locatore in ragione dei danni arrecati all'immobile o dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.