IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione dell'8 dicembre 2013  n.
1407/2013 e n. 1408/2013, relativi, rispettivamente, all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de  minimis»  ed  agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente,  tra  l'altro,
gli aiuti per i capi animali morti  negli  allevamenti  zootecnici  e
l'art.  28,  concernente  gli  aiuti  per  il  pagamento  dei   premi
assicurativi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,
degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale, nonche' un  sostegno  finanziario  per  i
fondi  di  mutualizzazione  per   il   pagamento   di   compensazioni
finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da
avversita' atmosferiche, da epizoozie o  fitopatie,  da  infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi'
un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito  per  il
pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito  di
un drastico calo di reddito; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale  -  PSRN  2014-2020
(CCI   2014IT06RDNP001),   approvato   con   decisione    comunitaria
C(2015)8312  del  20  novembre  2015,  modificato  da  ultimo   dalla
decisione C(2020)8978 dell'8  dicembre  2020  ed  in  particolare  la
misura 17 «Gestione del rischio»; 
  Considerate  le  misure  di  sostegno  alla  gestione  del  rischio
attivate nell'ambito di taluni Programmi di sviluppo rurale regionali
2014-2020 ed in particolare la misura  5  «Ripristino  del potenziale
produttivo agricolo  danneggiato  da  calamita'  naturali  ed  eventi
catastrofici»,  prevista  dall'art.  18  del  regolamento   (UE)   n.
1305/2013, e le sottomisure 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei  danni
arrecati alle  foreste  da  incendi,  calamita'  naturali  ed  eventi
catastrofici» e 8.4 «Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamita'  naturali  ed  eventi  catastrofici»,  previste
dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
  Considerato il Piano nazionale di sostegno del  settore  ortofrutta
in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2001)»  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 29 dicembre 2000, n. 302, ed  in  particolare
l'art. 127,  comma  3,  laddove  e'  stabilito  che  i  valori  delle
produzioni assicurabili con  polizze  agevolate  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29  dicembre  2014,  n.  30151  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  9  aprile  2015,  n.  82,
riguardante le disposizioni di cui al decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  attuabili
alla luce della nuova normativa in  materia  di  aiuti  di  stato  al
settore agricolo e forestale; 
  Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2015 n. 15757, con il quale
sono  state   impartite   le   opportune   disposizioni   applicative
coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 con cui, a  partire
dal 1° gennaio 2015, si applicano le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di
aiuto, delle tipologie di interventi  e  delle  condizioni  stabilite
dagli orientamenti dell'Unione europea per  gli  aiuti  di  Stato  al
settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 13 ottobre 2005  n.  239,  recante  «Codice
delle assicurazioni private»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  12  gennaio  2015,  n.  162,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  del  12  marzo  2015,  n.  59  e
successive   modificazioni    ed    integrazioni,    relativo    alla
semplificazione  della  gestione   della   PAC   2014-2020   ed,   in
particolare, il capo III riguardante la gestione del rischio; 
  Considerati il Piano assicurativo individuale (di seguito PAI),  il
Piano di mutualizzazione individuale (di seguito PMI) ed il Piano  di
stabilizzazione del reddito  aziendale  (di  seguito  PiSRA)  di  cui
all'allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto 12 gennaio  2015
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5 maggio 2016 n. 10158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana  del  18  giugno  2016,  n.  141,  recante
disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei
fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di  cui
all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n.
1305/2013, cosi' come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e  del  turismo  31  gennaio
2019, n. 1104; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo 7 febbraio 2019  n.  1411,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28  marzo  2019,  n.
74, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei
soggetti gestori di cui al  decreto  ministeriale  5  maggio  2016  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   recante    «Regolamento    concernente
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre, n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
novembre 2019, n. 132»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55, cosi' come modificato da
ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, pubblicato della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 17 giugno 2020, n. 152; 
  Considerate le richieste pervenute da parte delle Regioni Calabria,
Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche,  Molise,
Piemonte, Sardegna, Veneto e della Provincia autonoma di Trento; 
  Considerate le proposte presentate in  sede  di  confronto  tecnico
dalla Confederazione italiana agricoltori - CIA, da  Confagricoltura,
da Coldiretti, dal Consorzio nazionale per la gestione del rischio in
agricoltura - CoorDifesa, dall'Associazione nazionale fra le  imprese
assicuratrici - ANIA, dall'Associazione  nazionale  dei  consorzi  di
difesa - ASNACODI, dall'Istituto di vigilanza sulle  assicurazioni  -
IVASS e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare -
ISMEA; 
  Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano  la  funzione  di
indirizzo del Piano verso gli obiettivi  del  Programma  di  sviluppo
rurale nazionale e favoriscono l'adozione di  strumenti  adeguati  di
copertura dei rischi delle imprese agricole e  un  ampliamento  delle
imprese  assicurate  anche  mediante   una   migliore   distribuzione
territoriale e settoriale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 17 dicembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto detta la disciplina in materia  di  sostegno
pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex
ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102 e successive  modificazioni,  dal  regolamento  (UE)  n.
1305/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE)  n.  2017/2393,
dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.