IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Rilevato  che  il  potere  di  ordinanza  ministeriale  finalizzato
all'applicazione di ulteriori misure di contenimento del contagio  su
alcune aree del territorio nazionale, disciplinato dall'art. 1, commi
16-bis e seguenti  del  decreto-legge  n.  16  maggio  2020,  n.  33,
rappresenta  un  potere  tipico  disciplinato  dal   legislatore   e,
attualmente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2
marzo 2021, al fine di assicurare  in  modo  uniforme  sui  territori
regionali la tutela del diritto alla salute della  popolazione  e  da
esercitarsi in modo vincolato al ricorrere dei presupposti di fatto e
diritto indicati dalla legge; 
  Considerato che l'art. 32 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,
prevede che «Il Ministro della sanita'  puo'  emettere  ordinanze  di
carattere contingibile e urgente, in  materia  di  igiene  e  sanita'
pubblica e di polizia veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero
territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'  regioni»,
allorquando sussista un pericolo grave ed incombente  per  la  tutela
della salute della popolazione; 
  Vista la nota prot. 2027  dell'11  marzo  2021,  con  la  quale  la
Regione Puglia ha rappresentato,  sulla  base  dell'evoluzione  della
situazione epidemiologica nel relativo territorio, che «l'analisi dei
dati consolidati  piu'  aggiornati  sulla  situazione  epidemiologica
evidenzia che alcuni territori provinciali  stanno  sperimentando  un
incremento particolarmente sostenuto della circolazione virale» e che
«gli  Rt  provinciali  sono  tutti  superiore  all'unita'   in   modo
statisticamente significativo, con i valori piu'  elevati  a  Bari  e
Taranto»; 
  Visto il verbale del 12 marzo 2021 della Cabina di regia di cui  al
richiamato  decreto  del  Ministro  della  salute  29  maggio   2020,
unitamente all'allegato report n. 43, nella  quale,  con  riferimento
alla Regione Puglia, si prende atto di «una situazione epidemiologica
caratterizzata da una trasmissione diffusa,  non  gestibile  in  modo
efficace con misure locali ("zone rosse")»; 
  Considerato che nel medesimo verbale del 12 marzo 2021 della Cabina
di regia si evidenzia «un generale  peggioramento  dell'epidemia  con
una incidenza molto elevata che si avvicina o supera il valore soglia
di 250 casi per 100.000 abitanti in tutte le province, la  Cabina  di
Regia esprime parere favorevole ad applicare nella Regione Puglia  il
massimo livello di mitigazione. Infatti, l'analisi complessiva  della
situazione  delinea  un  quadro  di  allarme  che  e'  compatibile  e
giustifica l'adozione delle ulteriori misure di mitigazione»; 
  Vista,  altresi',  la  nota  del  12  marzo   2021   del   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Ritenuto, necessario e urgente, in coerenza  con  il  principio  di
massima cautela e proporzionalita', applicare alla Regione Puglia  le
misure di cui al  capo  V  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 
  Sentito il Presidente delle Regione Puglia; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
              Misure urgenti di contenimento e gestione 
            dell'emergenza sanitaria nella Regione Puglia 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte  salve  le  eventuali
misure piu' restrittive gia' adottate nei rispettivi territori,  alla
Regione Puglia, si applicano, per un periodo di quindici  giorni,  le
misure di cui al  Capo  V  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.