IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  93
del 19 giugno 2019 con il quale e' stato emanato il  «Regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  ordinaria   disposta   nei
confronti della societa' cooperativa «Stylist societa'  cooperativa»,
con sede in Pescara - C.F. 02182190682, e del successivo accertamento
ispettivo in data 22 novembre  2019,  concluso  con  la  proposta  di
adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ai   sensi
dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che la cooperativa, ancorche' diffidata, non ha sanato
le gravi  irregolarita'  contestate  in  sede  ispettiva  non  avendo
provveduto alla nomina di un organo  amministrativo  collegiale,  nel
rispetto delle previsioni di cui all'art. 2542 del codice civile, ne'
all'assunzione di  delibere  in  merito  alla  remunerazione  o  alla
gratuita' delle cariche dei suoi componenti,  e  non  avendo  inoltre
effettuato il versamento del  contributo  di  revisione  relativo  al
biennio 2019/2020, comprensivo di sanzioni ed interessi; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  290797  in  data  29   dicembre   2020,
regolarmente consegnata presso la casella di  posta  elettronica  del
destinatario e rimasta priva di riscontro,  con  la  quale  e'  stato
comunicato alla cooperativa, ai sensi  dell'art.  7  della  legge  n.
241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione  del  provvedimento
di  gestione  commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della  legge
n. 241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
proposto all'esito degli accertamenti ispettivi; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies,  quarto
comma, del codice civile, che prevede che l'Autorita'  di  vigilanza,
laddove vengano accertate una o piu'  irregolarita'  suscettibili  di
specifico  adempimento,  puo'  nominare   un   commissario   che   si
sostituisce agli organi  amministrativi  dell'ente  limitatamente  al
compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando  poteri
e durata dell'incarico; 
  Tenuto  conto  che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la  massima
tempestivita' nel subentro nella gestione  affinche'  il  commissario
incaricato provveda  immediatamente  al  compimento  degli  specifici
adempimenti finalizzati al  rapido  superamento  delle  irregolarita'
riscontrate; 
  Ritenuto opportuno, nella fattispecie, scegliere il nominativo  del
commissario nella persona del legale rappresentate o di un componente
dell'organo di controllo societario che si  sostituisca  agli  organi
amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli  specifici
adempimenti da compiere; 
  Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento
in argomento espresso dal Comitato centrale  per  le  cooperative  in
data 21 gennaio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  sig.  Michelucci  Nicolino,  codice  fiscale  MCHNLN56L23G482X,
domiciliato in Pescara - via Ermete Brandimarte n. 71 - c.a.p. 65123,
amministratore unico della  societa'  cooperativa  «Stylist  societa'
cooperativa», con sede in Pescara - C.F. 02182190682,  costituita  in
data   7   febbraio   2017,   e'   nominato,   ai   sensi   dell'art.
2545-sexiesdecies, quarto comma, del codice civile,  commissario  per
gli specifici adempimenti citati  in  premessa,  per  un  periodo  di
sessanta giorni a decorrere dalla data del presente decreto.