IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del  decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29 marzo  2012,  n.  53,  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10,  del  decreto  legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie Generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  Generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  Generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina n. 518/2013 del 27 maggio 2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  138  del  14  giugno
2013  relativa  alla   classificazione   del   medicinale   «Perjeta»
(pertuzumab) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8  novembre  2012,
n.  189,  di  medicinali  per  uso  umano  approvati  con   procedura
centralizzata; 
  Vista la domanda presentata in data 6  maggio  2020  con  la  quale
l'azienda Roche Registration GmbH ha chiesto la rinegoziazione  delle
condizioni negoziali del medicinale «Perjeta» (pertuzumab); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica  dell'AIFA  nella  sua  seduta  del  16-18  e  23
settembre 2020; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 26-28 gennaio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 17 del 18 febbraio 2021 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale PERJETA (pertuzumab) nelle confezioni sotto  indicate
e' classificato come segue: 
    Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «In associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti
con  carcinoma  mammario  HER2  positivo,  metastatico  o  localmente
recidivato non operabile, non  trattati  in  precedenza  con  terapia
anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica». 
    confezione: 
      «420 mg  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 30 mg/ml» - 1 flaconcino da 14 ml -
AIC n. 042682017/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3.037,82; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.013,62; 
      validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo ex-factory su  tutta  la
molecola, da  praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi
comprese le strutture sanitarie private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. 
  Viene chiuso il registro di monitoraggio web based ed eliminato  il
MEA  su  Herceptin  associato  a  pertuzumab.  Conseguentemente,   si
procedera' con il conguaglio delle somme dovute in  applicazione  del
precedente contratto in essere con l'associazione con Herceptin  (MEA
extrasistema). 
  Resta ferma la non rimborsabilita', in base a quanto previsto nella
determina AIFA n. 1127 del 1° luglio 2019, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11  luglio  2019,  delle  seguenti  indicazioni
terapeutiche:  carcinoma  mammario  in  fase  iniziale.  «Perjeta  e'
indicato  in  associazione  con  trastuzumab  e   chemioterapia   nel
trattamento neoadiuvante di pazienti adulti  con  carcinoma  mammario
HER2 positivo,  localmente  avanzato,  infiammatorio  o  allo  stadio
iniziale ad alto rischio di recidiva», nonche' la non rimborsabilita'
della nuova modalita' di  somministrazione:  «Quando  trastuzumab  e'
somministrato con Perjeta, si raccomanda per trastuzumab  di  seguire
un programma di somministrazione ogni tre settimane, come segue:  una
somministrazione sottocutanea per iniezione  di  una  dose  fissa  di
trastuzumab (600 mg) ogni tre settimane, indipendentemente  dal  peso
corporeo del paziente». 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.