IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 17,  comma  4-bis,
lettera e), il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali  di
natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle  unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare,  l'art.  3  in  materia  di  controllo   preventivo   di
legittimita' della Corte dei conti; 
  Visto l'art. 19, della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Delega  al  Governo  per  il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti  locali,  per
la riforma della pubblica amministrazione e  per  la  semplificazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare,  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   che   prevedono   che
«All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche'
la distribuzione dei predetti uffici  tra  le  strutture  di  livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura
non regolamentare» e che «a disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di  livello
dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione
del singolo Ministero». 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'Amministrazione digitale, a  norma  dell'art.  33  della
legge  18  giugno  2009,  n.  69»,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro»,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»,  come,
da ultimo, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca» e, in particolare, l'art.
2 relativo all'istituzione del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 936, il quale prevede che «Al fine  di  assicurare  l'esercizio
delle  maggiori  funzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  connesse  all'assolvimento   di   obblighi   nei   confronti
dell'Unione europea  e  internazionali  nel  campo  della  formazione
superiore  e  della   ricerca   e,   in   particolare,   alla   nuova
programmazione europea  della  ricerca,  la  dotazione  organica  del
Ministero dell'universita' e della ricerca  e'  incrementata  di  tre
posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una  destinata
alla  diretta  collaborazione  ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   164,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre   2020,   n.   165,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Rilevata l'esigenza di procedere  all'individuazione  degli  uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'universita' e
della ricerca, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera  e)  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art.
4, commi 4  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  in  coerenza   con   il   nuovo   assetto
organizzativo delineato con il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 14 dicembre 2020, n. 164; 
  Vista la proposta dei direttori generali interessati  formulata  ai
sensi dell'art. 8  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 14 dicembre 2020, n. 164; 
  Visto il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative; 
  Sentiti l'Organismo  paritetico  per  l'innovazione  e  l'Organismo
paritetico per l'innovazione - Area dirigenti; 
  Acquisito il parere positivo del Comitato unico di garanzia per  le
pari  opportunita'  e  il  benessere  di  chi  lavora  e  contro   le
discriminazioni del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca adottato nella riunione del 4 febbraio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto, non avente natura regolamentare,  individua
gli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  e  ne  opera  la
distribuzione tra le  strutture  di  livello  dirigenziale  generale,
definendone i relativi compiti. 
  2. La dotazione organica dei posti  di  funzione  dirigenziale  non
generale definita dal decreto  legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  come
modificato dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  cosi'  come  integrata
dall'art. 1, comma 936 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178  e'
ripartita secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente decreto
che ne costituisce parte integrante. 
  3. Gli uffici dirigenziali di livello non  generale  del  Ministero
sono quelli individuati nell'allegato 2 al presente  decreto  che  ne
costituisce parte integrante. 
  4.  Ciascuna  direzione  generale  provvede,   nelle   materie   di
rispettiva competenza, alla cura del  contenzioso,  alla  stipula  di
accordi e  convenzioni  assumendone  le  rispettive  responsabilita',
fermo restando quanto previsto in materia di coordinamento  dall'art.
1, comma 3, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  14  dicembre
2020, n. 164, nonche' all'esercizio dei poteri di accertamento  e  di
ispezione previsti dalla normativa vigente;  a  supportare  l'ufficio
legislativo nell'attivita'  di  monitoraggio  e  coordinamento  della
normativa, dell'esame degli atti di sindacato ispettivo parlamentare,
nonche'  all'istruttoria  e  alla  redazione  di   provvedimenti   di
rilevanza generale.