IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», il quale prevede il dovere per il militare del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di assenza per motivi di salute, di trasmettere, senza ritardo, al superiore diretto il certificato medico recante la prognosi nonche', al competente organo sanitario del medesimo Corpo, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche' venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego, previa disciplina, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, delle modalita' che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facolta' del Corpo della Guardia di finanza di effettuare, tramite il relativo servizio sanitario, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore; Visti l'art. 7 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale, al comma 2, esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative al rilascio e alla trasmissione delle certificazioni di malattia, per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonche' l'art. 1497, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», il quale dispone che in materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; Visto l'art. 1059, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il quale, nell'individuare i dati sensibili in materia di assenze per motivi di salute e di famiglia, prevede che i dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale del Corpo della Guardia di finanza possono essere utilizzati dal competente organo del servizio sanitario del medesimo Corpo per le finalita' dirette ad accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneita', comunicati alle commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti; Visto il regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, recante «Modificazioni all'ordinamento della regia Guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo», convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103; Visto l'art. 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», il quale prevede che il servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza provvede all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio, con applicabilita', in quanto compatibili, degli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 23; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255, «Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"»; Vista la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 14 giugno 2007, n. 23, concernente «Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalita' di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico»; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, l'art. 9, paragrafi 2, lettere b) e h), e 3, e l'art. 88, paragrafo 1; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in particolare, l'art. 2-sexies, comma 2, lettera u); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'art. 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 5 giugno 2019, n. 146, recante «Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101»; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso il proprio parere favorevole con deliberazione del 27 gennaio 2021; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) organo sanitario competente della Guardia di finanza: l'articolazione del Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza competente in relazione al comando o al reparto che impiega il militare; b) militare: il personale appartenente al Corpo della Guardia di finanza.