IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art.  748,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  recante  «Testo  unico   delle
disposizioni regolamentari in  materia  di  ordinamento  militare,  a
norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n.  246»,  il  quale
prevede il dovere per il militare del Corpo della Guardia di finanza,
nei casi di assenza per  motivi  di  salute,  di  trasmettere,  senza
ritardo, al  superiore  diretto  il  certificato  medico  recante  la
prognosi nonche', al competente organo sanitario del medesimo  Corpo,
il certificato medico  da  cui  risultano  sia  la  prognosi  che  la
diagnosi, affinche' venga verificata  la  persistenza  dell'idoneita'
psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse  alla  detenzione  o
all'uso  delle  armi  ovvero  comunque   connotate   da   rischio   o
controindicazioni all'impiego, previa  disciplina,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il  Garante  per  la
protezione  dei  dati  personali,  delle  modalita'  che   assicurano
l'adozione del sistema del doppio certificato,  in  modo  che  quello
recante la diagnosi sia destinato  unicamente  agli  organi  sanitari
competenti e non confluisca nel  fascicolo  personale  del  militare,
restando salva e impregiudicata la facolta' del Corpo  della  Guardia
di finanza di effettuare, tramite il relativo servizio sanitario,  le
visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme
in vigore; 
  Visti l'art. 7 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  il  quale,  al
comma 2, esclude l'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'art.
55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative al
rilascio e alla trasmissione delle certificazioni di malattia, per le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato, nonche' l'art. 1497,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  «Codice  dell'ordinamento
militare», il quale dispone che in materia di rilascio e trasmissione
delle certificazioni di malattia al personale militare  si  applicano
le disposizioni di  cui  all'art.  748,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto l'art. 1059, comma 6-bis, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il quale,  nell'individuare  i  dati
sensibili in materia di assenze per motivi di salute e  di  famiglia,
prevede che i dati relativi alla  diagnosi  apposta  sul  certificato
medico del personale del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  possono
essere utilizzati dal competente organo del  servizio  sanitario  del
medesimo Corpo per le finalita' dirette ad accertare  la  persistenza
dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse  alla
detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio
o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata  inidoneita',
comunicati alle commissioni mediche per l'adozione dei  provvedimenti
conseguenti; 
  Visto il regio  decreto-legge  19  gennaio  1928,  n.  26,  recante
«Modificazioni all'ordinamento della regia Guardia di finanza  ed  al
servizio sanitario del corpo», convertito  dalla  legge  6  settembre
1928, n. 2103; 
  Visto l'art. 64, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  19  marzo
2001,  n.  69,  recante  «Riordino  del  reclutamento,  dello   stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della  Guardia
di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», il
quale prevede che il servizio sanitario del Corpo  della  Guardia  di
finanza provvede all'assistenza sanitaria e alla tutela della  salute
del personale in servizio, con applicabilita', in quanto compatibili,
degli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 23; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
novembre 2007, n. 255, «Regolamento di attuazione degli articoli  20,
21 e 181 del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"»; 
  Vista la deliberazione del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali 14 giugno 2007, n. 23, concernente «Linee guida in  materia
di trattamento di dati  personali  di  lavoratori  per  finalita'  di
gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e,  in  particolare,
l'art. 9, paragrafi 2, lettere b) e h), e 3, e l'art.  88,  paragrafo
1; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE» (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e, in particolare, l'art. 2-sexies, comma 2, lettera u); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  10
maggio 2018, adottato ai sensi dell'art. 64, comma 2-bis, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante  le  disposizioni  tecniche
attuative dell'ordinamento del servizio  sanitario  del  Corpo  della
Guardia di finanza; 
  Visto il provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali 5 giugno 2019, n. 146, recante  «Prescrizioni  relative  al
trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art.  21,
comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
espresso il  proprio  parere  favorevole  con  deliberazione  del  27
gennaio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a)  organo  sanitario  competente  della  Guardia   di   finanza:
l'articolazione del Servizio sanitario del  Corpo  della  Guardia  di
finanza competente in relazione al comando o al reparto  che  impiega
il militare; 
    b) militare: il personale appartenente al Corpo della Guardia  di
finanza.