IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 16, recante «La costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica» (di seguito CIPE o Comitato) nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (di seguito CUP) e, in particolare: 1) la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Inoltre i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli investimenti «... qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico, ...» con la seguente specifica: «per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico; per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento»; 2) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullita' degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 3) la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 12, comma 2, ove e' previsto che le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni. Inoltre, all'art. 50, comma 2, il citato decreto legislativo n. 82 del 2005, dispone che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2007, istitutivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), con il quale sono state attribuite allo stesso anche competenze in merito ad attivita' di: segreteria del CIPE, regolazione dei servizi di pubblica utilita' non regolamentati da una specifica autorita' di settore, coordinamento e monitoraggio degli investimenti pubblici, gestione e cura dei rapporti istituzionali, analisi e valutazioni in materia di andamenti economici; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2015, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, e del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015, di organizzazione interna del DIPE, con il quale e' soppresso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane (DISET), le cui funzioni residue sono trasferite al DIPE; Visto l'art. 8 del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015, che istituisce l'Ufficio monitoraggio degli investimenti pubblici; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede all'art. 1, comma 209, l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ove dispone all'art. 13 che, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le amministrazioni inseriscono all'interno della Banca dati amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP) i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni necessarie all'attuazione della legge stessa; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 229 del 2011, ove si prevede che il Codice identificativo di gara (di seguito CIG) non puo' essere rilasciato dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP, obbligatorio ai sensi del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003 e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), ove si dispone all'art. 1, comma 245, che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014-2020, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il proprio sistema di monitoraggio unitario, al cui centro e' posta la Banca dati unitaria (di seguito BDU) gestita dall'Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche di coesione, al quale vengono attribuite le competenze fino a prima riconosciute al Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' per il 2015), ove si dispone, all'art. 1, comma 703, lettera l), che la verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC viene effettuata tramite lo stesso sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015 sull'ordinamento del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento degli investimenti pubblici, in particolare, l'art. 8 che istituisce l'Ufficio V «Monitoraggio degli investimenti pubblici»; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il «Codice della protezione civile», concernente gli interventi di protezione civile caratterizzati dalla necessita' e dall'urgenza di garantire prioritariamente la tutela della pubblica e privata incolumita', da effettuare durante la vigenza dello stato di emergenza, deliberato ai sensi dell'art. 24 del medesimo codice; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in particolare l'art. 26, che disciplina le modalita' di completamento degli interventi, di cui all'art. 25, alla cessazione dello stato di emergenza; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», in particolare, l'art. 163, i commi da 1 a 5, relativi agli interventi di somma urgenza di protezione civile, e i commi da 6 a 9, riguardanti gli interventi emergenziali di protezione civile; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, con la quale e' stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera CIPE 30 aprile 2012, n. 62; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2019, recante «Linee di indirizzo sulle modalita' di programmazione e l'organizzazione dei lavori del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il rilancio degli investimenti pubblici (anno 2019)»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante, all'art. 41, «Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche»; Considerato che il CIPE e' l'organo deputato a disciplinare le modalita' e le procedure relative alla richiesta e all'utilizzo del CUP, ai sensi del citato art. 11, comma 2, della legge n. 3 del 2003; Considerato che, al fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita' e unicita' dell'invio dei dati e semplificare le modalita' dell'utilizzo del sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 41, comma 1, ha disposto l'integrazione dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies; Considerato, in particolare, il comma 2-bis del suddetto decreto che dispone la nullita' per «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico... in assenza dei corrispondenti codici (Codici unici di progetto, CUP) di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.»; Considerato il comma 2-ter, che amplia la portata del provvedimento stabilendo che «Le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti» e che «A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed il Dipartimento per le politiche di coesione concordano modalita' per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.»; Considerato che il CUP e' l'elemento deputato dalla legge all'identificazione univoca degli investimenti programmati, come disposto dalla citata legge n. 3 del 2003; Considerato che, ai sensi del combinato disposto delle norme illustrate in premessa, la nullita' degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico non identificati dal CUP discende da un difetto sostanziale nella individuazione dei singoli progetti di investimento pubblico oggetto della finalizzazione delle risorse pubbliche; Considerato che, in applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici, di cui all'art. 21-novies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a tutela dell'interesse pubblico e di quello dei singoli soggetti coinvolti, e' possibile interpretare la norma di cui al comma 2-bis, dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003, consentendo all'amministrazione di provvedere, di propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati, ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra un provvedimento amministrativo ed il risultato cui essa mira; Considerato che in attuazione dei predetti principi il provvedimento di assegnazione/autorizzazione delle risorse finanziarie rimane efficace per tutti i progetti individuati da CUP validi e correttamente associati; Considerato che il DIPE, in quanto struttura servente del CIPE e titolare del sistema CUP, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito RGS) del Ministero dell'economia e delle finanze, titolare delle principali banche dati di monitoraggio attuativo, e il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente per la programmazione e il monitoraggio delle politiche di coesione, sono individuate dal comma 2-ter, del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003, quali strutture deputate a fornire un adeguato supporto tecnico alle amministrazioni emananti, previo coordinamento fra le medesime delle opportune modalita'; Considerato che il coordinamento fra le tre citate strutture avviene nel rispetto delle rispettive competenze amministrative; Considerata la necessita' di garantire la cooperazione applicativa tra il DIPE, RGS e il DPCoe, in attuazione del comma 2-quinquies, dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al monitoraggio degli investimenti pubblici, razionalizzare la spesa per programma e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa; Considerato che il DIPE, titolare del sistema CUP, ha il compito di fornire supporto alle pubbliche amministrazioni relativamente alla generazione e alla gestione dei codici CUP, fra cui il controllo dei CUP identificativi dei progetti finanziati/autorizzati con atti amministrativi; Considerata l'istituzione della Struttura di supporto CUP (delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, punto 1.7) con compiti, tra l'altro, di assistenza alla gestione del sistema CUP; Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 2-quater, della legge n. 3 del 2003, i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico sono tenuti a pubblicare annualmente, in apposita sezione dei propri siti istituzionali, l'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale; Considerato che i dati riportati, ai fini di trasparenza e accountability, nei siti istituzionali delle amministrazioni titolari e riguardanti lo stato di attuazione dei progetti di investimento pubblico, per motivi di correttezza, coerenza e razionalita' amministrativa, non possono essere diversi da quelli conferiti dalle medesime amministrazioni titolari ai sistemi di monitoraggio delle pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli obblighi di legge; Considerata la necessita' di garantire la certezza e la coerenza dei dati amministrativi diffusi ai cittadini; Raggiunta l'intesa, ai sensi del comma 2-ter, dell'art. 11, della citata legge n. 3 del 2011, tra il DIPE, il DPCoe e l'RGS del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la nota DIPE del 26 novembre 2020, n. 6516, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE, cosi' come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'esame della proposta; Su proposta del Sottosegretario di Stato on. Mario Turco, con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, di cui alla nota DIPE del 16 novembre 2020, n. 6236; Delibera: Art. 1 Nullita' degli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione dei CUP. 1. Ai sensi dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, comma 2-bis, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, gli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto (di seguito CUP) sono nulli, ivi compresi quelli a valere sulle misure di attuazione del programma Next Generation EU, di cui alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma gli atti che dispongono una ripartizione di risorse senza identificare la destinazione finale delle risorse a singoli interventi. Sono parimenti escluse dalla disciplina di cui al comma 2-bis, le materie relative al finanziamento ed all'approvazione delle spese per armamenti e quella dei c.d. «contratti secretati» di cui all'art. 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. In applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici ed a tutela dell'interesse pubblico e di quello dei singoli soggetti coinvolti e' possibile interpretare la norma - conformemente agli articoli 21-septies, 21-octies e 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - in modo tale da: a) ritenere che, laddove l'atto amministrativo contempli una pluralita' di progetti di investimento pubblico, l'eventuale nullita' attenga ai soli progetti sprovvisti di CUP e non agli altri, individuati da CUP correttamente associati, che rimangono ad ogni effetto validi ed efficaci; b) puo' consentirsi all'amministrazione di provvedere, di propria iniziativa ed anche senza contraddittorio con gli interessati, ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra il provvedimento amministrativo ed il risultato da esso atteso.