IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 1, comma 42, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio  2020-2022,  che  dispone
testualmente: «Per  ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2034,  sono
assegnati ai  comuni  contributi  per  investimenti  in  progetti  di
rigenerazione  urbana,  volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al  miglioramento  della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed  ambientale,  nel
limite complessivo di 150 milioni di euro per  l'anno  2021,  di  250
milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2025 al 2034»; 
  Visto il successivo comma 43 dello stesso art. 1 della legge n. 160
del 2019 il quale dispone quanto segue: «Ai fini dell'attuazione  del
comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro dell'interno e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il  triennio
di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di  riferimento
per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalita'  di
ammissibilita' delle istanze e di assegnazione  dei  contributi,  ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate  e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'
di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione  delle  somme  non
utilizzate.  Le  istanze  per  la  concessione  dei  contributi  sono
presentate entro il 30 giugno dell'anno  precedente  il  triennio  di
riferimento,  secondo  modalita'  di  trasmissione  individuate   con
decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. 
  Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali. 
  Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  entro  il  30
settembre 2020, le istanze per la  concessione  dei  contributi  sono
presentate entro novanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri e i contributi sono concessi con decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
adottare entro centocinquanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta  Ufficiale  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri (DPCM), di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti  del  21  gennaio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  56  del  6  marzo  2021,  che  definisce,   in   prima
applicazione e in via  sperimentale  per  il  triennio  2021-2023,  i
criteri  e  le  modalita'  di  ammissibilita'  delle  istanze  e   di
assegnazione  dei  contributi  per  investimenti   in   progetti   di
rigenerazione  urbana,  volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al  miglioramento  della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale  ed  ambientale,  di
cui all'art. 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019; 
  Rilevato che la  predetta  disposizione  prevede  altresi',  per  i
trienni successivi al 2023 e per l'ultimo biennio 2033-2034,  che  in
assenza di emanazione di un successivo  decreto  entro  il  31  marzo
dell'anno precedente il periodo di riferimento,  sono  applicati  gli
stessi  criteri  e  modalita',  utilizzando  i  dati   piu'   recenti
disponibili per quanto attiene l'Indice di vulnerabilita'  sociale  e
materiale (IVSM), di cui all'art. 5, comma 2 del  menzionato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e che  le  istanze  per  la
concessione  dei  contributi  sono  presentate  entro  il  30  giugno
dell'anno  precedente  il  periodo   di   riferimento,   secondo   le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 43,  della  legge  n.  160  del
2019; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, secondo il quale i comuni con popolazione superiore  ai
15.000 abitanti non capoluogo di provincia ed i comuni  capoluogo  di
provincia o sede di citta' metropolitana hanno facolta' di richiedere
i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge n.  160  del
2019, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021;  250
milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2025 al 2034, presentando domanda per  la  realizzazione  di
interventi per  la  rigenerazione  urbana  volti  alla  riduzione  di
fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado   sociale,   nonche'   al
miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto  sociale
ed ambientale,  che  non  siano  integralmente  finanziati  da  altri
soggetti pubblici e/o privati; 
  Rilevato che ciascuno dei predetti  enti  puo'  fare  richiesta  di
contributo per uno o piu' interventi nel limite massimo di: 
    a) 5.000.000 di euro per i comuni con  popolazione  da  15.000  a
49.999 abitanti; 
    b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione  da  50.000  a
100.000 abitanti; 
    c) 20.000.000 di euro per i comuni con  popolazione  superiore  o
uguale a 100.001 abitanti e per i comuni  capoluogo  di  provincia  o
sede di citta' metropolitana; 
  Visto l'art. 3, punto 1, del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri per cui i contributi sono concessi per singole
opere pubbliche o insiemi coordinati  di  interventi  pubblici  anche
ricompresi nell'elenco delle opere  incompiute,  volti  a  ridurre  i
fenomeni di marginalizzazione, degrado  sociale  e  a  migliorare  la
qualita' del decoro  urbano  e  del  tessuto  sociale  ed  ambientale
attraverso interventi di: 
    a) manutenzione per  il  riuso  e  rifunzionalizzazione  di  aree
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche  per  finalita'
di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive
realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di
costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 
    b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e  del  tessuto
sociale e ambientale, anche mediante interventi  di  ristrutturazione
edilizia di  immobili  pubblici,  con  particolare  riferimento  allo
sviluppo dei servizi sociali  e  culturali,  educativi  e  didattici,
ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive; 
    c) mobilita' sostenibile; 
  Visto l'art. 3,  punto  2,  secondo  cui  «Il  finanziamento  degli
interventi puo' essere finalizzato, oltre che  per  la  realizzazione
dell'opera, anche per le relative spese  di  progettazione  esecutiva
qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende
realizzare. Qualora la richiesta  di  contributo  riguardi  anche  la
quota relativa alle spese di progettazione esecutiva,  nella  domanda
deve essere indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto  per
i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti  alle
relative voci del quadro economico dell'opera.»; 
  Visto  l'art.  3,  punto  3  il  quale   prevede   che,   ai   fini
dell'ammissibilita' al contributo, le richieste  devono  indicare  il
CUP  dell'opera  valido  e  correttamente  individuato  in  relazione
all'opera per la quale viene richiesto il  contributo;  le  richieste
devono  altresi'  riferirsi  ad  opere   pubbliche   inserite   nella
programmazione annuale o triennale degli enti locali e che  rientrano
nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato  e
vigente nell'ambito territoriale del comune; inoltre alla data  della
presentazione della richiesta i comuni  devono  aver  trasmesso  alla
Banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  i   documenti
contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art.  3
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione  approvato  (rendiconto
2019). Nel caso di comuni per  i  quali  sono  sospesi  per  legge  i
termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento,
le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo
rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati; 
  Visto l'art. 4, punto 1, del richiamato decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 che dispone  testualmente:
«Con decreto del Ministero dell'interno -  Direzione  centrale  della
finanza locale, da adottare entro e non  oltre  trenta  giorni  dalla
data di  pubblicazione  del  presente  decreto,  viene  approvato  il
modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale  i
comuni richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e  le
modalita' operative di invio del modello da parte degli enti»; 
  Visto il  successivo  punto  4  dell'art.  4  che  prevede  che  il
Ministero dell'interno si  riserva  la  facolta'  di  comunicare,  di
intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  modalita'
informatiche semplificate di invio delle istanze contestualmente alla
pubblicazione del modello di presentazione della domanda; 
  Vista la nuova piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento
(GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio  delle  opere  pubbliche
(MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011); 
  Visto altresi' il successivo punto 5 dell'art. 4 che prevede che  i
comuni sono tenuti a presentare le istanze  per  la  concessione  dei
contributi entro novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto; 
  Rilevata la necessita' di approvare, per il triennio 2021-2023,  il
modello  informatizzato  di  presentazione  da   parte   dei   comuni
interessati delle domande  per  la  concessione  dei  contributi  per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana,  tenuto  conto  dei
criteri di priorita', di ammissibilita' e di selezione  di  cui  agli
articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione degli stessi processi di acquisizione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Considerato   che   i   progetti   selezionati   potranno    essere
eventualmente inclusi nel  Piano  per  la  ripresa  e  la  resilienza
nazionale e dovranno riportare su tutti i  documenti  di  riferimento
sia amministrativi  che  tecnici  la  seguente  dicitura  «finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU»; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nell'approvazione di un  modello  informatizzato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Comuni richiedenti il contributo 
 
  1. Per il triennio 2021-2023, i comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di
provincia  o  sede  di  citta'  metropolitana,  hanno   facolta'   di
richiedere  i   contributi,   per   investimenti   in   progetti   di
rigenerazione  urbana,  volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al  miglioramento  della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale  ed  ambientale,  di
cui all'art. 1, comma 42, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
presentando apposita domanda al Ministero  dell'interno  -  Direzione
centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini  di  cui
agli articoli 3 e 4. 
  2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per uno o  piu'
interventi nel limite massimo di: 
    a) 5.000.000 di euro per i comuni con  popolazione  da  15.000  a
49.999 abitanti; 
    b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione  da  50.000  a
100.000 abitanti; 
    c) 20.000.000 di euro per i comuni con  popolazione  superiore  o
uguale a 100.001 abitanti e per i comuni  capoluogo  di  provincia  o
sede di citta' metropolitana.